Salve a tutti,
scrivo in quanto vorrei una vostra opinione in merito al paragrafo 6.3.1 del D.M. 26 Agosto 1992. In particolare, il mio dubbio di natura interpretativa è il seguente:
la prescrizione di installare strutture REI(ad esempio un controsoffitto) a protezione delle tubazioni dell'aria che attraversano le vie di fuga, è obbligatoria solo se l'impianto supera i 75 KW (gruppo frigo) o se l'UTA super i 50.000 mc/h, oppure è obbligatoria anche per valori inferiori. Nel caso specifico avrei una UTA da 30.000 mc/h. senza gruppo frigo.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo e portare la la testimonianza della propria esperienza.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Controsoffitto REI scuole
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione .
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.
Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vie di uscita;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.
Non ci sono limitazioni (verso il basso) alla potenza frigorifera, sotto la quale NON proteggere. Se attraversi una via di fuga si protegge sempre e comunque.
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.
Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vie di uscita;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.
Non ci sono limitazioni (verso il basso) alla potenza frigorifera, sotto la quale NON proteggere. Se attraversi una via di fuga si protegge sempre e comunque.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Ti ringrazio infinitamente per la risposta. Dal confronto con alcuni colleghi mi è stato riferito che se non ci sono gruppi frigoriferi ma solo impianti di tipo UTA non sono necessarie protezioni lungo le vie di fuga....risulta anche a voi?
si tratta ovviamente di un decreto reso obsoleto dall'evoluzione tecnologica (le canalizzazioni per il ricambio dell'aria viaggiano SEMPRE e OVUNQUE nei corridoi, unici locali dove le altezze dei controsoffitti lo permettono, che sono ovviamente vie di fuga: non è obbligatorio compartimentarle neppure negli ospedali, invece nelle scuole sì: è un retaggio dell'epoca della scrittura del decreto, quella dei generatori ad aria calda, dei frigo ad ammoniaca, delle condotte isolate col neoprene e soprattutto delle scuole in cui il ricambio d'aria si faceva aprendo manualmente le finestre e non con le UTA).
decreti più recenti (come il DM ospedali appunto) modificano la prescrizione richiedendo il grado rei soltanto negli attraversamenti dei vani scala (e non di qualsiasi via di esodo, il che è del tutto privo di senso).
lo "sconto" di cui parli (che comunque non avrebbe significato tecnico) nel decreto non mi risulta esserci.
decreti più recenti (come il DM ospedali appunto) modificano la prescrizione richiedendo il grado rei soltanto negli attraversamenti dei vani scala (e non di qualsiasi via di esodo, il che è del tutto privo di senso).
lo "sconto" di cui parli (che comunque non avrebbe significato tecnico) nel decreto non mi risulta esserci.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Grazie mille Ronin come sempre molto puntuali e dettagliati nelle vostre risposte. Approfitto della vostra disponibilità per fugare un ulteriore dubbio....siete d'accordo nell affermare che il paragrafo in questione non è applicabile nelle scuole di Tipo 0 ? Per queste trovano applicazione solo le disposizioni del paragrafo 11 del dm 26 agosto 92