Rileggendo questa discussione ed avendo sott’ occhio “criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico…….” della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Comitato 9 – Sottogruppo “agenti chimici” del 2012, a pagina 20 e 21 riporta:Quindi, in sintesi, per il significato stesso di H314 il rischio per l'uso di questo acido acetico non sarà mai nè basso per la sicurezza nè insignificante per la salute
“In altre parole rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale mentre rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio.”
“Qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dagli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).”
“Viceversa, ossia nel caso in cui il rischio sia non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, il datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi quali, ad esempio videoterminali o movimentazione manuale dei carichi) un Medico Competente”
“Qualora la valutazione porti a classificare il rischio non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute si devono attuare le disposizioni previste dagli Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio.
“Nel caso invece di rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute, si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230.”
A seguito di ciò alcune considerazioni/dubbi.
Nel caso di un H314 o H319 senza frasi P (se ho capito bene, le frasi P legate alla frase H non vanno in automatico, ma è il produttore che decide se sono necessarie o meno) relative ad esempio ad un prodotto per la pulizia, in cui si può verificare un incidente/infortunio per un errore nell’ uso e non una malattia professionale posso limitarmi a classificare il rischio come non basso per sicurezza ed ininfluente per la salute.
Un‘ ustione grave ha effetti irreversibili, ma non è considerata malattia professionale.
Di fatto poteri considerare una tossicità acuta allo stesso modo.
È però una conclusione che fa a cazzotti con la distinzione del CLP allegato I parte 2 – pericoli fisici e parte 3 pericoli per la salute. In cui i soli pericoli fisici e quindi sicurezza sono solo quelli legati al “fuoco”.
Quindi un guaio per esposizione acuta significa rischio per la sicurezza, mentre un guaio per esposizione prolungata/ripetuta significa malattia cronica quindi rischio per la salute.
Ringrazio per ogni risposta e ricordo che siamo nell’ anno santo della misericordia.