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modifiche al d.lgs. 152/06 introdotte dalle Leggi 108, 116 e132/2021

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Nofer
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Vi parrà strano, ma per nostra significativa fortuna l'attuale PdCM e alcuni dei ministri da lui all'uopo nominati non si stanno limitando a ciancire solo di covid e GP.

PER ESEMPIO, alcuni dei dirigenti dell'attuale MITE già MATTM, che presumo siano gli stessi che hanno messo nero su bianco regolamenti a cui io proprio non trovo ragioni logiche, correttamente compulsati hanno scippato da dentro al 152 alcuni commilli e/o subcommilli puramente dannosi, aggiungendone altri che invece se le P.A. che in primis sono destinatarie della loro corretta applicazione li leggono, capiscono e attuano possono essere ben più efficienti.
Purtroppissimo, è stata però soppressa la lettera a) dell'art. 37, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che disponeva l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo, ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. medesimo. E quindi, altre cose inizialmente previste dall'art. 37, che a parere mio era praticamente perfetto, è finita che resteranno applicabili solo ai SIN ma perchè quelle avevano già avuto delle modifiche con il DL 76/2020 che sono passate non stravolte dalla conversione. Il mio personale commento è che siccome detto D.L. 76 era rubricato come "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" l'allora mefiticissimo ministro dell'ambioente non abbia mancoletto il testo delle modifiche introducende nè abbia ciamati i propri supporters in ambito ARPA.

Può essere interessante motivo di discussione ma soprattutto di dovuta riflessione che il D.L. 77/2021 è rubricato come "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."
Insomma, è un applicativo del PNRR
.

Per cercare di meglio spiegarmi, quello che è stato violentemente scippato era il commillo 1.bis) dell'art. 241, ossia relativo al regolamento per le aree agricole, di cui il D.L. 77/2021 nell'art. 37 (per pochissimo tempo) ha dettato:
D.L. 77/2021 ha scritto:ART. 37

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attivita' commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.";


Ebbene, come di sicuro sapete ci sono in Italia decine anzi centinaia di attività industriali, artigianali ed anche solo commerciali insediate in zone in cui nel PRG vigente, magari vecchio di oltre 40 anni e lasciato lì a dormire, risultano ancora come agricole: qualunque cosa vi succeda ma anche qualunque "OdV ambientale" (... e qui mi taccio senza commenti) compreso un vigile urbano può arrivare e decidere che, i.e., le cassette e altri imballaggi vuoti pronte per il ritiro siano "rifiuti depositati sul suolo" o addirittura una discarica abusiva e da lì innescare quello che potete immaginare.
E che io continuo a vivere di continuo come CTP...
Come ben vedete, il direttore è buono, gli strumenti pure, ma sono i suonatori ca nun sanno sonà.


Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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