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SDS AGGIORNATE AL REG. UE 878/2020,

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Umaga
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Buongiorno a tutti,
leggo che dal 01/01/2023 tutte le Schede di Sicurezza (SDS) devono essere conformi al Regolamento UE 878/2020.

Questo obbligo vale solo per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 01/01/2023?

Caso tipico: azienda che ha acquistato un prodotto chimico 1 anno fa conforme al precedente Reg. UE 830/2015, attualmente non acquista più tale prodotto, è sanzionabile se la SDS non è conforme al nuovo Reg. UE 878/2020?

Grazie
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Nofer
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premettendo che il Reg UE 878/2020 è stato pubblicto nel giugno 2020 ed è entrato in vigore già dal 1O gennaio 2021, l'azienda - non so se ipotetica o reale - di cui parli è in teoria salvata dall'art. 2 del regolamento stesso, che testualmente detta:
"Articolo 2" - In deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi all’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
.
Ricapitolando, l'obbligo era già cogente anche sin dal 2021, quindi il produttore/distributore già ha sbagliato se gliel'ha venduto così nel 2022...
Di conseguenza, l'azienda utilizzatrice a valle se lo sta usando - ed è ragionevole supporre che vi siano sostanze in nanoforme - è opportuno che faccia richiesta di SdS aggiornata al 2022.
In alternativa, se non lo stesse più utilizzando, dovrebbe provvedere a smaltire gli avanzi non utilizzati e aggiornare il DVR per la parte afferente il rischio chimico almeno relativamente al prodotto in questione.
Nofer
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manfro
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Nofer hai sbagliato la nuance del viola :smt003

:smt049 tuo manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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Nofer
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manfro ha scritto: 30 gen 2023 14:35 Nofer hai sbagliato la nuance del viola :smt003

:smt049 tuo manfro
hai ragione, ma "indigo" non l'avevo trovato...
avevo dimenticato che dovevo scriverlo a mano !
tua nofer :smt049
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Umaga
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Ciao Nofer,
è un piacere risentirti.
Quindi allo stato attuale, terminato il periodo di transizione valido fino al 31/12/2022, un’azienda che usa prodotti con SDS NON aggiornate al Reg. UE 878/2020 è sanzionabile?

Grazie
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Nofer
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Ciao, Umaga ben riletto anche a te, ed è sempre un piacere risponderti.
Dunque, tenendo presente che modestamente noi avevano già dal 2009 il d.lgs.133/09 primo decreto applicativo in italia del REACh, ce lo abbiamo ancora e per giunta rinnovato dalla relativamente recente L. n. 238 del 23 dicembre 2021, (in G.U. 17/01/2022, n.12).
ebbene l'attuale art. 11 del novellato d.lgs.133/09 dal commillo 2 in poi prevede mazzate di cecata per i soli utilizzatori a valle cioè in buona sostanza per i DdL che contravvengano all'art. 37 dell'originario Reg. CE 1907/06.
Ovviamente, sono tutte sanzioni amministrative pecuniarie, ma segnalo con particolare enfasi che tutti i commi di art. 11 del 133/09 avevano ed hanno l'incipit
Salvo che il fatto costituisca reato...
e addirittura l'art. 16 dice addirittura :
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

cioè averla in azienda ed usarla senza SdS aggiornata ai sensi del Reg UE 878/2020 era ed è un reato penale per principio: dunque se sei sfigato e ti becchi lo sceriffo di zona in un giorno di cattivo umore sei decisamente a bruttissimo rischio.
Che poi è il motivo per cui a weareblind ho suggerito in prima istanza di farne neutra richiesta formale MA via pec.
Nofer
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Umaga
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Grazie Nofer,
gentilissima.

Quindi conviene decisamente avere in azienda SDS aggiornate al Reg. UE 878/2020, o perlomeno richiederle aggiornate ai fornitori.
Se poi qualche fornitore fa "orecchie da mercante" (come a volte capita) e manda SDS non aggiornate, a questo punto non rimane che rivolgersi ad altro fornitore che garantisca SDS conforme alla normativa vigente.

Grazie ancora
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