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Patente cantieri e art.26

Titolo IV
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dedalo
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Iscritto il: 22 giu 2006 10:31

Ciao, non mi sembra sia stato già affrontato l'argomento.
Il decreto 18 settembre 2024 n. 132 prevede all’art. 1 comma 2 la necessità della patente a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1.
Ne consegue che per lavori in ambito art.26 la richiesta della patente è impropria.
O mi sbaglio?
grazie
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miril
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Iscritto il: 09 apr 2008 21:34
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Stante l'attuale configurazione, il possesso della patente a crediti è OBBLIGATORIA solo per le imprese operanti all'interno dei cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Naturalmente, nulla vieta che il committente, nell'ambito della qualifica dei propri appaltatori e subappaltatori, possa richiedere anche ad altre imprese di ottenere la patente a crediti. Questo andrà, chiaramente, indicato in fase di richiesta di preventivi.
Tecnicamente, una verifica di idoneità tecnico professionale un minimo approfondita, rispetto al minimo prescritto dall'articolo 26 comma 1, può fare molto più della semplice patente a crediti, soprattutto ora che, chiunque ne sia in possesso, avrà 30 punti, quindi non risulta neanche particolarmente interessante rilevarne il punteggio.
Miril The Imp
"Another job, well done" (cit. Bender)
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Delale
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Iscritto il: 15 lug 2014 17:07
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La questione non ho legata all'applicazione dell'art. 26 (che vige sempre e comunque), ma alla presenza o meno di un cantiere in titolo IV. Ad esempio cantiere con una sola impresa esecutrice in un ambiente di lavoro con datore di lavoro committente: applicazione dell'art. 26 e richiesta della patente a crediti in fase di itp
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dedalo
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Iscritto il: 22 giu 2006 10:31

Grazie.
Mi rimane un dubbio: escludendo i lavori in edilizia libera, per lo più manutenzione ordinaria che non è il mio caso, possono esistere cantieri art 89 senza la necessità di un titolo edilizio DPR 380-01 (CILA, SCIA, PDC)?
Grazie e buon anno a tutti.
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xalex
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Iscritto il: 10 nov 2022 18:15

L'art. 26 si applica ai contratti di appalto e se c'è disponibilità giuridica del luogo di lavoro. Ora se sussistono entrambe le condizioni ed in più l'appalto consiste in una costruzione edile, si applicano sia l'art. 26 che il 90, quindi il committente dovrà verificare le idoneità tecnico professionali anche attraverso la verifica della patente edile.
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xalex
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Iscritto il: 10 nov 2022 18:15

dedalo ha scritto: 29 dic 2024 10:12 Grazie.
Mi rimane un dubbio: escludendo i lavori in edilizia libera, per lo più manutenzione ordinaria che non è il mio caso, possono esistere cantieri art 89 senza la necessità di un titolo edilizio DPR 380-01 (CILA, SCIA, PDC)?
Grazie e buon anno a tutti.
credo che se non è edilizia libera ... è edilizia sottoposta a permesso/comunicazione. Quindi eliminata l'edilizia libera e la manutenzione senza lavoro edile/ingegneria civile, il resto dei cantieri siano soggetti a titoli edilizi o di comunicazione
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