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Novità testo unico! (parte I)

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In questa sezione del forum vengono riportate discussioni generiche anche non pertinenti la sicurezza e salute sul lavoro ovvero off topic (Riservato agli abbonati)
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
Località: Milano

Si, effettivamente manca.
Il Mod. è comunque già a conoscenza del problema, abbiate fiducia.
Luca
Gian Luca

Ma lo state leggendo il TU?
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Mod
Messaggi: 6399
Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
Località: Treviso

Copio e incollo e ingrandisco (di modo che sia ben visibile a Gian Luca ma anche a tutti gli altri che non se ne sono accorti) il PPS che avevo scritto alla fine del post con il testo unico allegato:

PPS: ricordo comunque che chi non e' registrato non puo' assolutamente vedere il Testo Unico che ho riportato piu' sotto in quanto SOLO GLI UTENTI REGISTRATI AL FORUM possono leggere e poi anche (se lo vogliono) inserire allegati.

Cordiali saluti e se ci sono problemi sono sempre qua

Mod  :smt006


ps: provo a vedere se riesco a rintracciare l'allegato IX ma se qualcuno riesce a farlo prima di me ben venga naturalmente!

PPS: vi aggiorno (alle ore 11.45) ... niente da fare non sono riuscito a trovarlo (l'allegato IX)!
Se qualcuno lo recupera ed e' magari oltre i 200 kB me lo mandi in allegato ad una mail (a info@sicurezzaonline.it) che poi provvedo io a riportarlo nel forum.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Mod
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Mauro
Messaggi: 875
Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

... ma non ho trovato, scorrendo velocemente, altri riferimenti.

ad un certo punto della "relazione tecnica si dice":

<<Al riguardo, va rimarcato come la puntualizzazione appena riportata sia necessaria per evidenziare la peculiarità del lavoratore coordinato e continuativo, al quale si applicheranno le tutele di cui al “Testo Unico” unicamente quando, come accade per ogni altro lavoratore, sia chiamato a lavorare in un ambiente del quale il datore di lavoro ha la disponibilità. >>

non capisco... niente piu' "art. 7"???????????????????????

bah
Comunque e' solo una delle tante cose che non capisco.

Propongo di attivarci, dopo aver studiato a fondo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buon lavoro
Mauro
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Mauro ha scritto:Comunque e' solo una delle tante cose che non capisco.

Propongo di attivarci, dopo aver studiato a fondo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buon lavoro
Mauro
Oh, io mi sto attivando  :smt040 ...
letto un pochetto,solo a volo d'uccello, ma stamane già ho preso il numero di telefono di un'agenzia immobiliare per vendermi la casa che ancora non ho finito...
Allora, dove ce lo facciamo sto ristorantino???
Non perchè non ci sarà lavoro, per carità. Anzi, quando avrò un po' di tempo (stasera prima de "la Squadra") vi faccio vedere dove sarà il business p.v..
No, solo perchè a me non piacerà lavorare così come mi è sembrato -di primo acchitto- che lo si dovrà fare, ecco tutto.
Ma magari mi sbaglio; non so. Studio, e vi dico!
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ospite

L'ho "rubato" a Lino... e voi fate finta di niente.

Ecco le sue considerazioni:

Per chi avrà la pazienza di leggere lo sproloquio che segue, di seguito le mie osservazioni sul testo unico.
COMMENTO AL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Premessa
Questo commento è stato redatto utilizzando la documentazione diffusa dal Ministero del Welfare. Nel seguito, saranno commentati i principali punti <<toccati>> dal documento citato.
1. Il rinnovato assetto istituzionale previsto dal Titolo V della Costituzione
La materia della <<Tutela e sicurezza del lavoro>>, come noto, è stata riservata alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In estrema sintesi, su questo punto, non si può non osservare che esistendo concreti rischi di <<polverizzazione decisionale>> in merito alla possibilità delle Regioni di intervenire sugli aspetti di <<dettaglio>>, positivamente va vista l’intenzione di fissare dei <<livelli essenziali >> in materia di sicurezza e tutela della salute che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
2. La tecnica legislativa seguita per la redazione della bozza di Testo Unico
Al secondo capoverso del par. 2 del documento diffuso dal Ministero del Welfare, è scritto che viene ritenuto opportuno <<identificare un nucleo intangibile di norme individuato nelle disposizioni delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza e nei loro allegati>>. Il citato documento continua dicendo che << Operando in tal senso si potrebbe riportare il sistema normativo italiano in materia ad una più stretta adesione allo spirito e alla lettera dei corpus normativo comunitario, costituito dalla direttiva “madre”, n. 89/391, e dalle numerose direttive particolari da essa discese, ivi compresi tutti i rispettivi allegati. Di conseguenza, si è ritenuto di individuare i principi fondamentali in grado di assicurare uniformità al sistema nazionale>>.
Il problema, a giudizio di chi scrive, è come tutto ciò viene messo in pratica.
Infatti, il legislatore ha l’intenzione di inserire nell’articolato << esclusivamente gli obblighi fondamentali di natura organizzativa e comportamentale, mentre vengono riservate agli allegati le norme di buona tecnica, le buone prassi e i principi generali di sicurezza a cui devono corrispondere gli standard tecnico-costruttivi di macchine, impianti, apparecchi elettrici e di altri settori specifici di interesse per la sicurezza>>.
La conseguenza immediata è il declassamento di tutte le disposizioni tecniche, contenute nei decreti presidenziali degli anni ’50, nel D. Lgs. n° 626/1994, ecc., a norme di <<buona tecnica>>.
Il rischio, in questo caso, è che divenendo non obbligatoria l’osservanza delle norme di <<buona tecnica>>, il soggetto destinatario dell’obbligo, non commette un reato di <<puro pericolo>>, punito con la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, nel caso in cui, ad esempio, il parapetto su uno scavo non fosse stato realizzato. E’ solo nel caso dell’intervento dell’ente di vigilanza con la successiva emissione di una specifica disposizione non rispettata, che si configurerebbe il reato con la conseguente comunicazione al PM.
Il deterrente, pertanto, rimarrebbe affidato solo all’attività di vigilanza sul territorio, incaricata di contrastare, con una diffusa presenza ed un’incrementata frequenza delle ispezioni, queste pratiche elusive. Tutti però sappiamo che gli organici degli enti di vigilanza sono attualmente sottodimensionati e, pertanto, non in grado di assicurare, già oggi, un’attività preventiva adeguata. Una scelta legislativa di questo tipo comporterà, a meno di un notevolissimo incremento delle risorse oggi disponibili ed una vera e propria riorganizzazione epocale dei servizi ispettivi, un vero e proprio collasso del sistema preventivo.
2.1 Riconduzione in un ambito di norme di buona tecnica di tutti gli standard normativi contravvenzionali, contenuti nei decreti previgenti al 626, relativi ad attrezzature di lavoro, impianti, macchine, apparecchi elettrici e luoghi di lavoro
2.1.1 Aggiornamento automatico
Nel par. 2.1 del documento in discussione, è affermato che << si è ritenuto di introdurre un meccanismo d’aggiornamento automatico degli standard tecnici di sicurezza al progresso scientifico e tecnologico, con un rinvio, da un lato ai principi generali di sicurezza europei e dall'altro alle norme di buona tecnica evitando in tal modo di delegificare la materia per il tramite di rinvio ad atti regolamentari>>.
In merito a tale affermazione, non si può che ricordare agli estensori che già si fa riferimento al principio della << massima sicurezza tecnologicamente possibile>> contenuto nell'art. 2087 del Codice Civile e più volte ribadito dalla Cassazione in numerose sentenze.
2.1.2 Attrezzature di lavoro
Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, secondo il legislatore, il nuovo Testo Unico stabilisce che queste ultime devono essere conformi alle relative norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi dell’art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. In tal modo, sempre secondo il legislatore, << è stato operato il necessario raccordo tra le “direttive di prodotto” e le “direttive d’utilizzo” relativamente alle attrezzature; in altri termini, i datori di lavoro che acquistano attrezzature marcate CE, rispondenti, quindi, alle norme sulla libera circolazione, possono impiegarle certi del rispetto anche delle norme di utilizzo. Ovviamente, tali attrezzature devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, mantenute in efficienza, ecc.>>.
In questo caso il legislatore dimentica di fare riferimento alle specifiche prescrizioni d’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, nei variegati <<contesti>> in cui le stesse possono essere installate, che sono fondamentali ai fini della prevenzione infortuni.
2.1.3 L’istituto della Disposizione
Nel documento in esame, è proposta la rivitalizzazione dell'istituto della disposizione << che consiste nel potere degli ispettori di vigilanza di impartire ordini di adeguamento alla buona tecnica e alle buone prassi in sede amministrativa, pur mantenendosi - in ultima istanza - il ricorso alla repressione di tipo penale in caso di inosservanza delle indicazioni di sicurezza così impartite e prevedendo pene contravvenzionali particolarmente elevate nella sanzione pecuniaria alternativa all'arresto>>.
Come noto agli addetti ai lavori, la Disposizione è, nel nostro ordinamento, un'attività discrezionale dell'organo di vigilanza, con cui sono indicate specifiche misure atte a rimuovere una situazione di pericolo. Questa è la differenza con la Diffida che, invece, è un provvedimento a contenuto predeterminato, limitato all'ordine di adempiere al precetto legislativo già violato, con il fine di far cessare la permanenza del reato di “puro pericolo” (il parapetto sulla scavo mancante citato precedentemente). Sia la Disposizione che la Diffida, sono stati inseriti nella Prescrizione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 758/1994; essa, pur essendo un << invito ad adempiere >> al contravventore entro un termine prefissato, impone la comunicazione della notizia di reato all’ufficio del PM, affinché possa essere aperto un procedimento penale, che inizialmente resta <<congelato>>, fino alla risoluzione dello stesso, nei tempi e nei modi fissati dal citato D. Lgs. n° 758/1994.
Il legislatore, nella proposta di Testo Unico, invece, non considera la violazione di una norma di buona tecnica come un reato di <<puro pericolo>>; pertanto, non si è in presenza di un'ipotesi di reato che, come detto prima, impone la comunicazione al PM. E’ solo nel caso d’inosservanza delle indicazioni di sicurezza impartite con la Disposizione, che scatta il ricorso alla repressione penale, prevedendo pene contravvenzionali particolarmente elevate nella sanzione pecuniaria alternativa all’arresto.
In questo caso, il problema è duplice. Infatti, da una parte si deve tenere presente che la verifica del rispetto delle norme di buona tecnica, è rimandato all’attività discrezionale degli organi di vigilanza mentre, dall’altra, non può che constatarsi che, con queste modifiche, verrebbe a mancare, anche se modesto, l’unico deterrente esistente. Tutto ciò unito alla cronica insufficienza di organici degli enti di vigilanza, porterebbe, come detto prima, ad una vera e propria paralisi delle attività preventive.
Da non dimenticare, poi, le lungaggini burocratiche derivanti dalla natura dell’atto amministrativo della Disposizione: infatti, rispetto ad essa, il datore di lavoro può presentare un ricorso amministrativo presso l'autorità gerarchicamente superiore.
La proposta del Testo Unico potrebbe essere accettabile, solo a certe condizioni.
Oggi, il problema fondamentale, infatti, è la mancanza di una diffusa attività di sorveglianza prima del verificarsi degli eventi infortunistici. Allora, visto, innanzi tutto, che l’attività di controllo, da parte degli enti di vigilanza, è attualmente fortemente carente, il primo passo dovrebbe tradursi in un notevole rafforzamento degli organici, sia con trasferimenti di personale tra le varie amministrazioni, sia con nuove assunzioni ma con la conseguente necessità di prevedere l’adeguata copertura finanziaria. La drastica alternativa potrebbe essere quella di esternalizzare le attività di vigilanza e controllo ad organismi privati riconosciuti/accreditati presso i ministeri del Welfare e della Salute e ciò previa la modifica/introduzione di una serie di provvedimenti legislativi che ne rendano possibile l’operatività. Agli esistenti organi di vigilanza e controllo verrebbero, ovviamente, riservate le competenze di indirizzo e di controllo sull’operato degli organismi accreditati ed incaricati della sorveglianza, verificando periodicamente la sussistenza dei requisiti tecnici ed organizzativi che ne hanno permesso l’accreditamento presso i citati ministeri; ovviamente, le ASL e gli Ispettorati del Lavoro continuerebbero ad occuparsi delle indagini giudiziarie relative agli infortuni ed alle malattie professionali.
3. Le principali novità introdotte
3.1 Campo d’applicazione
Non si può non condividere la proposta di ampliare il campo d’applicazione soggettivo visto che nel TU si parla di tutti i casi << in cui una data attività sia stata prestata indipendentemente dalla qualificazione giuridica da attribuire alla medesima >>; questa scelta è anche in linea con quanto ribadito dallo Statuto dei lavoratori.
3.2 Computo dei lavoratori
Riguardo il computo dei lavoratori si rimane molto ma molto perplessi visto che si ignora completamente la rivoluzione che si sta attualmente completando sotto la spinta delle nuove norme di riferimento che disciplinano i rapporti di lavoro. Non si riesce a comprendere come si possano escludere dal computo, tutte quelle categorie di lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla precarietà e che la L. n° 30/2003 ed il suo decreto attuativo (D. Lgs. n° 276/2003), invece, prende in considerazione. Ad esempio, gli ex CoCoCo, oggi <<lavoratori a progetto>>, che in alcuni settori costituiscono la maggioranza degli addetti (vedi call center), non sarebbero computati ai fini degli obblighi in capo al datore di lavoro (valutazione dei rischi, ecc.).
3.3 Bilateralità
Positivamente può essere vista la proposta di valorizzazione degli enti bilaterali ai fini delle funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative, di elaborazione di piani di intervento e di linee guida.
In merito poi alla novità in cui si propone l’estensione delle funzioni degli enti bilaterali al << raffreddamento delle controversie tra aziende e sindacati >> e non più alle sole controversie riguardanti l’esercizio dei << diritti di rappresentanza, di formazione ed informazione>>, il rischio è quello di estendere a questi enti funzioni non pertinenti con la conseguenza di deviare risorse fondamentali destinabili alla sicurezza sul lavoro.
Ancora più perplessi, si rimane, quando si parla di una <<certificazione di conformità>> rilasciata da tali enti alle imprese fino a 100 dipendenti (e cioè il 99,5% delle imprese del nostro paese), a seguito di una specifica istanza del datore di lavoro e di <<sopralluoghi finalizzati a verificare il rispetto della normativa antinfortunistica>>, aggiungendo che <<gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute possono tenere conto di tali certificazioni nella programmazione delle proprie attività>>. Con questa scelta, si rischia di creare la <<sicurezza sulla carta>>. Ben vengano i sopralluoghi degli enti bilaterali quale supporto all’attività prevenzionale delle aziende ma è necessario evitare le tentazioni del <<bollino>> da apporre a tutti i costi sulle aziende con il conseguente rischio di una mera mercificazione della sicurezza, visto che non viene prevista alcuna attività di verifica sull’operato degli enti bilaterali.
3.4 Buone prassi
Nelle misure generali di tutela è stato introdotto il riferimento a codici di condotta e buone prassi per il miglioramento dei livelli di sicurezza. Esse sono state definite <<soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e promozione della salute sui luoghi di lavoro>>. Analogamente, è stato introdotto il riferimento a norme di buona tecnica per le specifiche costruttive e strutturali, definite come: <<specifiche tecniche la cui osservanza non è obbligatoria, che appartengono ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee o norme nazionali>>. Gli estensori, in questo caso, dimenticano che le norme di buona tecnica, così come confermato dalla Cassazione, non possono a piè pari essere considerate non obbligatorie, specie quando fanno proprie le prescrizioni tecniche contenute nella normativa prevenzionale, a partire dai decreti presidenziali degli anni ’50.
3.5 Gestione della sicurezza
Questa previsione si raccorda con i sistemi di gestione della sicurezza che prevedono degli appositi obiettivi di miglioramento da individuare con periodicità, in genere, annuale. Gli estensori hanno previsto che tali obiettivi siano oggetto di discussione all’interno della Riunione periodica di prevenzione.
3.6 Riformulazione degli obblighi e delle responsabilità dei preposti, dirigenti, datori di lavoro
Condivisibile è l’intenzione di differenziare gli obblighi dei preposti, essenzialmente d’attuazione e di vigilanza, rispetto a quelli dei dirigenti. Molto perplessi si rimane quando, nel documento diffuso dal Ministero del Welfare, si legge:<<Per quanto riguarda i dirigenti, è stato chiarito espressamente che, se delegati idoneamente, questi ultimi sono responsabili di tutti gli obblighi del datore di lavoro introducendo il principio della piena delegabilità degli obblighi e delle responsabilità in materia>>.
Qui si è in piena contraddizione con quanto stabilito nel D. Lgs. n° 626/1994 riguardo l’indelegabilità di alcuni obblighi a carico del datore di lavoro. Inoltre, e senza voler fare i <<forcaioli>>, ciò costituisce il presupposto per un’involuzione del <<comportamento virtuoso>> delle aziende, innescato con l’indelegabilità che, tra i suoi obiettivi, aveva quello di integrare la prevenzione e protezione dai rischi nel sistema di gestione aziendale.
3.7 Misure di semplificazione per le piccole imprese e per le imprese artigiane
L’idea di estendere alle aziende fino ai 50 addetti (99% delle aziende italiane), la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del RSPP (prima il limite era 30 addetti), è totalmente non condivisibile per una serie di motivi.
Innanzi tutto, cancella quanto in parallelo si sta facendo con il D. Lgs. n° 195/2003. Poi, vista la proposta di delegabilità di tutti gli obblighi (par. 3.6), permette l’esistenza di un RSPP - datore di lavoro che delega tutto il delegabile ai dirigenti (ma quanti saranno in imprese di queste dimensioni?). Inoltre, fa sì che il RSPP - datore di lavoro si <<formi>> solo con 16 ore di corso in barba alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea.
Pertanto, si è dell’opinione di rivedere il criterio dimensionale e, viste le particolarità italiane, non certamente al rialzo (50 addetti) ma al ribasso e cioè 15 addetti.
Non si condivide, inoltre, l’eliminazione della riunione periodica, a richiesta degli RLS, nelle aziende che occupano fino a 15 addetti. Ciò, infatti, è anche in netto contrasto con l’approccio della UE che spinge verso un utilizzo diffuso della <<partecipazione>>.
Per quanto riguarda, infine, la <<trasformazione>> degli organismi paritetici in <<certificatori in pectore>>, si è già detto nel par. 3.3.
3.8 Misure di semplificazione per le piccole imprese e le imprese artigiane
Queste novità sono state trattate già nei par. 3.3 e 3.7.
3.9 Misure di semplificazione per tutte le aziende
Se positivamente è vista la possibilità di archiviare su supporto informatico tutti i documenti citati sul TU e di utilizzare la via telematica per la trasmissione agli enti (secondo le modalità definite da questi ultimi), non si condivide l’eliminazione dell’obbligo di comunicare, alle ASL e alle DPL, il nominativo del RSPP.
Infatti, tale comunicazione deve essere vista come uno strumento che permette agli enti di vigilanza di ricevere un <<segnale>> riguardo l’organizzazione prevenzionale delle aziende. Inoltre, va ricordato che l’effettuazione della comunicazione, permette anche di definire un punto d’inizio temporale dell’attività professionale di un RSPP.
3.10 Modifiche o integrazioni delle discipline vigenti per i singoli settori interessati
Nel TU saranno inserite le disposizioni inerenti i recenti provvedimenti emanati (D. Lgs. n° 195/2003, D.M. 388/2003, ecc.).
3.11 Riordino della disciplina in materia di attrezzature di lavoro, di luoghi di lavoro e di utilizzo dei DPI
Il TU sarà composto da 13 Titoli e 16 Allegati. Tra i Titoli vi saranno quelli dedicati alle attrezzature di lavoro, ai luoghi di lavoro ed ai DPI.
3.12 Riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionale
Il TU prevede la modifica della composizione e delle competenze della Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Welfare e il coordinamento delle attività prevenzionali attuate dall’INAIL, ISPELS e IMS.
4. Coordinamenti, titoli speciali, decreti e settori non ricompresi nel TU
Positivamente è vista l’intenzione di riordinare quanto il nostro sistema legislativo ha partorito negli ultimi 50 anni, inserendo nei Titoli (13) e negli Allegati (16), quanto emanato. Pertanto, i principali decreti abrogati, in quanto trasposti nel decreto legislativo, saranno: il D.P.R. n° 547/1955, il D.P.R. n° 302/1956, il D.P.R. n° 164/1956, il D.P.R. n° 320/1956, il D.P.R. n° 321/1956, il D.P.R. n° 322/1956, il D.P.R. n° 323/1956, la L. n° 186/1968, la L. n° 320/1990 e il D. Lgs. n° 277/1991. Si ricorda che la gran parte delle disposizioni tecniche o procedurali contenute nelle leggi succitate, sono state qualificate nel decreto quali "norme di buona tecnica” o "buone prassi”.
Quindi, il problema da affrontare sarà sempre quello relativo all’apparato sanzionatorio ed alla presenza o meno di un deterrente adeguato.
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Ringrazio tribuno47 per avermi mandato via mail il link al testo unico.
Ho pero' guardato velocemente ma mi pare di non aver visto l'allegato IX.

Continuiamo a rimaner orfani dell'allegato IX ... se qualcuno riesce a recuperarlo potrei allegarlo per dar completezza al tutto.

Grazie per l'aiuto.

Mod  :smt022
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Faccio presente a tutti che nel post 'Il testo del Testo Unico...' della prima pagina di questo thread ho riportato anche l'allegato IX gentilmente inviatomi via mail da lemval oggi.
Per vs. maggior comodita' lo riporto comunque anche qua sotto (tra qualche giorno comunque lo dovro' togliere perche' troppo pesante; lo troverete, quindi, solo nel post piu' sopra menzionato insieme a tutto il resto del testo unico).
Come potrete notare l’intestazione riporta erroneamente “allegato X”, ma il riferimento all’articolo specifico ( art. 65 comma 1 ) conferma che si tratta dell’allegato IX.

Ne approfitto per segnalare a tutti questa possibilita' quando gli allegati eccedono i 200 kB disponibili (solo per i registrati).

Se l'argomento e' di 'pregante' interesse per la tematica trattata nel thread mi inviate via mail l'allegato e poi provvedo io, se del caso, ad allegarlo o meno al post di interesse.
Così evitate di consumare i vs. 200 kB e li serbate per vs. piccoli documenti o fotografie.

Vi ringrazio tutti per la collaborazione ed in particolare lemval per l'utile apporto dato alla community.

Cordiali saluti a tutti

Mod   :smt039
Ultima modifica di Mod il 09 nov 2004 19:36, modificato 1 volta in totale.
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sandro
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vi posto in allegato un commento al TU

salutoni

sandro  :smt017
Allegati
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weareblind
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Credo in effetti sia meglio attendere ciò che sarà approvato ufficialmente. La ridda di voci nel settore è diventato incredibile!
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