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rischio di incendio basso o medio?

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ciao e grazie ursamaior, sto impiccatissimo con l'intervento di Bologna, son 3 settimane che tra lavoro e Seminario lavoro pure sabato e domenica!!

Prometto 2 righe scritte meno da cani, ma non ora!
:smt009
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

BAU!
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maxeng
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Iscritto il: 15 ott 2004 18:44

Ai fini del calcolo della frequenza di fulminazione tollerabile (CEI 81-1) devo valutare il rischio di incendio di un piccolo albergo (30 posti letto) per il quale mi risulta una classe sicuramente rientrante nella 15; nella relativa tabella della CEI 81-1 si fa riferimento a rischio: ridotto – ordinario – elevato;

il rischio definito ordinario coincide con quello definito medio?

Per dire che l’albergo in questione è a rischio medio, basta il fatto che ha numero di posti letto inferiore a 200?

Il fatto che la classe rientri nella 15, può farlo classificare come a basso rischio, nonostante il CPI?

Mi viene inoltre difficile valutare l’influenza sull’entità del rischio della presenza di una centrale termica a gas di città, dove quindi non vi è stoccaggio

Grazie

massimo
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weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ciao Maxeng.
Allora, occhio al rischio ordinario/medio sugli alberghi!

Cerco di farti un quadro completo.

Decreto Ministeriale del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.

9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

Decreto Ministeriale del 16/02/1982
Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori  e simili con oltre 25 posti-letto

Quindi il tuo albergo, che di posti letto ne ha 30, è soggetto a C.P.I. e per default (ma per me anche a logica) a rischio medio.

Norma It. CEI 81-1 - Class. CEI 81-1 - CT 81 - Fascicolo 3681 C - Anno 1998 - Edizione Terza
Protezione delle strutture contro i fulmini

F.2.2 Strutture con rischio di incendio elevato.
Si riportano solo strutture con struttura prtante in legno e carico di incendio oltre 45 kg legna nq. / mq
In contrasto con gli esempi riportati nel D.M. 10 marzo 1998; ma nel nostro caso non ci interessa.

F.2.3 Strutture con rischio di incendio ordinario.
Strutture con carico di incendio tra 20 e 45 kg legna eq. / mq.
In contrasto sia col D.M. 10 marzo 1998 relativamente al punto 9.3 che ho sopra citato, sia con la:

Norma It. CEI 64-8/7 - Class. CEI 64-8/7 - CT 64 - Fascicolo 7327 C - Anno 2004 - Edizione Quinta
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari


Ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Allegato C - 751.03.3
Ambienti [...] in cui la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.

La classe del compartimento è legata al carico di incendio tramite un parametro calcolabile con la Circolare 91 del 14/09/1961.
Art. 5. - Calcolo del coefficiente di riduzione del carico di incendio.

Quindi, da un lato carico di incendio puro (CEI 81-1), dall'altro classe del compartimento (CEI 68-8 parte 7). Però abbiamo visto che il D.M. 10 marzo 1998 ci piazza già in rischio medio, e quindi anche a maggior rischio di incendio (qui potemmo spaccare il capello in 16 ma faremmo teoria), e in questo senso ci aiuta anche la CEI 64-8 stessa.

Ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Allegato A - 751.03.1
Alberghi, pensioni, motels, dormitori  e simili con oltre 25 posti-letto per ogni compartimento antincendio.
Vediamo che è stata copiata la frase del D.M. 16 febbraio 1982; quindi NON posso piazzare l'albergo da 30 posti in rischio ridotto, mentre sono giustificato nel NON porlo a rischio alto (non lo prevede né il D.M. 10 marzo 1998, né la CEI 81-1).

Potremmo definire per questo caso una uguaglianza: rischio medio (D.M. 10 marzo 1998) = maggior rischio di incendio (CEI 64-8) = rischio ordinario (CEI 81-1).

Io in genere opero con gabbia di Faraday con almeno 4 calate e maglia 4x4 con cavo a sezione 20 mmq. Occhio che proprio le tubazioni dell'antincendio spesso vengono installate dopo e non vengono collegate alle calate, e poi in sede di verifica biennale son dolori, visto che una bella massa estranea!

Tra l'altro, il tuo impianto è un TN? Conosci già i tempi di guasto Tf e il tempo di intervento? La resistenza di terra Re com'è?

Fammi sapere.

weareblind
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maxeng
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Iscritto il: 15 ott 2004 18:44

L’impianto di terra è TT;

il carico d’incendio basso e il punteggio della 91 buono per cui mi risulta una classe di compartimento molto inferiore a 15

chiaro che questo fattore non è sufficiente a giustificare un declassamento del rischio per una attività comunque soggetta al controllo

il fatto che il primo calcolo della frequenza di fulminazione con la procedura semplificata mi fa risultare la struttura autoprotetta ma di poco

considerando che la struttura si trova a mezza costa di una collina abbastanza pronunciata
e che la frequenza di fulminazione 81-4 è 2,5

sono abbastanza tranquillo anche rispetto alla rozzezza dei calcoli che passano da una classe di rischi all’altra con un fattore 10

mi sarei sentito molto più tranquillo, appunto con un fattore 10 in più….
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serafino
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Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
Località: BO-UD

L'impianto elettrico è un TT e non l'impianto di terra.

Scusa la banale (e sicuramente stupida precisazione) ma tecnicamente un impianto di terra TT non vuol dire nulla

dire che l'impianto elettrico realizzato è di tipo TT fornisce tutte le indicazioni circa la terra.
maxeng.

perchè banale... una precisazione formale nella nostra attività non lo è mai...
... anche se si tratta di una svista in un forum pubblico su argomenti tecnici è sempre meglio essere rigorosi

Ho aggiunto io il nick-name (in quanto non compariva) presupponendo che la replica sia di maxeng.
Nel caso non fosse cosi' prego maxeng di farmelo presente e mi raccomando a tutti ...
RICORDATEVI SEMPRE di mettere il nick o firmarvi altrimenti ingenerate confusione negli utenti della community.
Grazie per la collaborazione futura in proposito.
Cordiali saluti

Mod  :smt039
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maxeng
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 ott 2004 18:44

grazie, sono su un PC non mio, ho dimenticato il login...
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