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Gestione della qualifica fornitori e verifica requisiti formatori / antincendio

SGSL, D.Lgs. 231, ecc...
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Matte
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Buon pomeriggio a tutti,
in questo periodo sto lavorando all’integrazione di un Sistema di Gestione ISO 14001 con ISO 45001.
Ho analizzato tutte le procedure esistenti delle due norme e le sto armonizzando quanto possibile. Durante la revisione mi ha colpito un aspetto: nella procedura di qualifica fornitori non è mai stato previsto alcun riferimento alla verifica dei requisiti dei formatori in materia di sicurezza (in conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni e ai D.M. in tema antincendio formazione) ne tanto meno degli addetti alla manutenzione e verifica dei sistemi antincendio.
Per esercizio personale, ho raccolto i principali riferimenti normativi e predisposto un “manuale” con check-list e modelli di verifica (diplomi, iscrizione agli elenchi ministeriali, abilitazioni, certificazioni, ecc.). Risultato: un documento di quasi 40 pagine… sicuramente utile per ripassare la normativa, ma poco realistico da proporre a un cliente.
E qui nascono i dubbi. Nei vostri sistemi di gestione ISO 45001 (in ottica ex art. 30 D.Lgs. 81/08), come affrontate il tema della qualifica fornitori rispetto a questi aspetti? Effettuate una verifica puntuale dei requisiti dei formatori e degli enti di formazione (così come dei fornitori di servizi antincendio), oppure vi limitate a criteri più “macro”?

Personalmente ritengo fondamentale proceduralizzare questa fase delicata, al fine di evitare situazioni in cui la formazione obbligatoria venga affidata a persone o enti privi dei requisiti richiesti (mancato accreditamento, attestati non riconosciuti, qualifiche non conformi all’Accordo Stato-Regioni, o carenza di esperienza e competenze specifiche). In tali casi, infatti, possono configurarsi due profili di responsabilità:
culpa in eligendo, quando il datore di lavoro sceglie un formatore inadeguato senza verificarne i requisiti;
culpa in vigilando, quando, pur avendo scelto un soggetto qualificato, non si controlla che la formazione sia svolta correttamente, nel rispetto di contenuti, durata, modalità e aggiornamenti previsti dalla normativa.

in particolare, se da una formazione non conforme deriva un danno (infortunio, incidente, esposizione a rischio), il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere civilmente o penalmente per tali profili di colpa.
Domanda finale: avete esempi pratici di come avete sintetizzato questi requisiti senza trasformare la procedura in un’enciclopedia?
Grazie a tutti coloro vorranno condividere la propria esperienza!!
 

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weareblind
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Purtroppo è una cogenza legale, l'abilitazione alla qualunque deve essere verificata da ufficio acquisti.
Però l'elenco, pur corposo, non mi pare così consistente.
 

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ugo
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ci sto pensando e attendendo miril che ci potrà illuminare
direi che dipende dal livello di criticità è la questione

ad es. nell'ambito ambientale la qualifica dei vettori per il trasporto rifiuti è fondamentale

per la formazione sulla sicurezza direi:
per la formazione generale e specifica poco critica
per la formazione per gli spazi confinati molto critica
per le emergenze mediamente critica

partirei da considerazioni pratiche
1- una ditta antincendio che fa corsi antincendio da anni mi fiderei
2- una ditta xy che fa corsi per gli spazi confinati andrei a controllare i requisiti a fondo
3- una famosa ditta che conoscono tutti e che fa da anni corsi mi fiderei al 80%
ecc.

so di non averti dato una risposta
ma partirei da un ragionamento simile, magari vedendo cosa fa l'azienda per le altre qualifiche (vedi ad es. chi trasporta i rifiuti per loro)
 

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miril
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La questione va vista su più livelli:
1. obbligo per il committente;
2. requisiti nell'ambito dei sistemi di gestione;
3. approccio utile alla prevenzione;
4. approccio di massima cautela.

L'organizzazione deve decidere a quale livello adeguarsi.
1. rimane la verifica di idoneità tecnico professionale in base all'articolo 26 quindi Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione del possesso dei requisiti (art. 26 comma 1) a cui aggiungere i requisiti allegato XVII per i cantieri e vari requisiti per specifici elementi (spazi confinati sicuramente);
2. come scrive @ugo la 45001, come le altre norme sui sistemi di gestione, indica che "il tipo e l'estensione del controllo da applicare a tali funzioni e processi devono essere definiti all'interno del sistema di gestione"
3. utile acquisire sicuramente altri documenti quali l'assicurazione RCT/RCO per ridurre i rischi connessi alla responsabilità solidale, DURC, documentazione sulle attrezzature ecc.;
4. adottare un processo complesso e approfondito di qualifica con acquisizione di documentazione ecc.
Io ritengo che tutti i punti sopra pecchino di una questione: l'effettiva verifica dell'idoneità pratica durante il lavoro. Quando parliamo di sistemi di gestione parliamo, ad esempio, di audit di seconda parte di qualifica.

Veniamo al caso specifico: requisiti dei formatori. La difficoltà di verifica è enorme. Fatto salvo la qualifica iniziale, verificare l'aggiornamento è un'impresa titanica:
1. 24 ore di docenza per area tematica: non avendo una definizione univoca di quante ore per singola area tematica cubano i singoli corsi, diventa difficile dimostrare il mancato rispetto;
2. 24 ore di aggiornamento per area tematica: analogamente, vai capire se il corso di aggiornamento da 20 ore per RSPP/ASPP quante ore cuba per le singole aree tematiche.
Qui parliamo di un'attività professionale: acquisire un'autocertificazione di possesso dei requisiti su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ritengo sia più che sufficiente, proprio vista la difficoltà di verificare il tutto.
Poi ore c'è un tema più impattante: la verifica di efficacia durante il lavoro. Requisiti o meno, solo pochi docenti saranno in grado di impattare sul comportamento dei lavoratori risultando efficace.
 

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Miril The Imp
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walkerboh
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nella procedura di qualifica fornitori non è mai stato previsto alcun riferimento alla verifica dei requisiti dei formatori in materia di sicurezza
Come ha scritto Miril, trovo corretto che la 45001 non scenda a questo livello di dettaglio. La 45001 è una guida, in un qualche modo fissa un traguardo ma tu devi decidere la rotta per raggiungerlo. La qualifica dei fornitori passa per la cogenza legale e poi la qualifica 45001/14001. Tu devi determinare il livello richiesto. Puoi definire due gruppi, fornitori critici e non critici e definire due approfondimenti differenti però ricordiamoci che non siamo ispettori quindi poniamoci un limite nel controllo. Non mi addentreri neanche io in un livello così profondo da verificare (nel dettaglio) il rispetto del dm requisiti formatori.
 

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bella questa osservazione
ricordiamoci che non siamo ispettori
segnata come rotta da seguire

ok, Matte? ;-)
 

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Se ricordo bene (e la memoria inizia a vacillare) la 45002 riporta un elenco corposo di esempi in materia di qualifica fornitori. Non credo di poterlo copiare / incollare per ragioni di copyright...
 

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La 45002, sul punto 8.1.4 dice poco ma pone il focus sui rischi "The organization should establish a process to prevent anything that is sourced from adding new hazards or raising OH&S risks to workers or others present in the workplace."
Penso che sia di gran buon senso: concentrati su quello che determina rischi per i lavoratori più che sul rispetto della normativa da parte dei fornitori.
 

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Miril The Imp
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Spettacolare!
 

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