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Scale verticali e DL 159/2025

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Giosmile
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DL 159/2025 sostituisce il comma 2 dell'art.113 così

"Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri."

Non viene detto nulla in merito all'altezza di partenza della gabbia: dovrà partire da 2 metri o da 2,5 come prima?

La risposta dovrebbe venire dall'Allegato IV Punto 1.7.1.3.

"Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona
verso l’esterno."

Verrebbe da dire che la disposizione varrebbe per le scale oltre i 5m e non 2m come richiesto dal nuovo art.113, ma sarebbe un controsenso.

Visto che il "sarebbe" apre dubbi, chiedo qui come dirimere la questione.

Non ho fatto riferimento a regole e norme tecniche volutamente, perché vorrei prima partire dalla soluzione cogente.

Per la distanza dei pioli (15cm) e della parete della gabbia (60cm), c'è invece pieno coordinamento con Allegato IV Punti 1.7.1.4. e 1.7.1.5.
 

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ti dico la mia interpretazione
la gabbia (per la legge italiana) parte da 2,5 m
se la scala è di 3 m allora abbiamo una gabbia alta 0,5 m

siccome le EN ISO 14122-4:2016 (vale per le macchine e non per i luoghi di lavoro) fanno partire la gabbia (figura 14) da una altezza da terra che varia da 2,2 a 3 m, non mi scandalizzerei di far partire la gabbia per una scala da 3 m da 2,2 m e quindi avere una gabbia alta 0,8 m
in questa norma tra l'altro il piolo è a distanza inferiore a 15 cm in quanto la misura mostrata parte dall'esterno del piolo e non dall'interno (come ho sempre inteso io il disposto italiano) - si veda fig. 4
 

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Mah Ugo, non so.
La norma è chiara e parla di obbligo oltre i due metri.
Se la scala è 2,10 m o gli metti il sistema anticaduta o gli metti la gabbia.
In sostanza oggi la norma dice:
- per h≤2m non sei obbligato a mettere nulla
- per 2 < h ≤ 5 sistema anticaduta o gabbia (art. 113).
- per h > 5 m gabbia (All. IV)

Tra l'altro nella UNI 11962:2024 l'altezza di partenza della gabbia è compresa tra 1900 e 2500 mm.
 

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ok
tra l'altro anticaduta a 2,1 m non mi pare una bella cosa, o mi sbaglio?

e poi i 1900 mm da terra sono una altezza a rischio di urto al capo e poi... poco utile prendere la EN ISO 14122-4, cambiare due robe qui e lì (tipo i 2200 diventano 1900 senza un perché) e fare una UNI... mah... giusto per incasinare le cose... boh...
 

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Beh, è un po' tutto opinabile.
La stessa scelta storica del legislatore di definire un'altezza (2,00 m) oltre la quale è obbligatoria una qualche forma di protezione (a prescindere dalle scale), lasciando il cerino acceso in mano al DdL per altezze inferiori.
 

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ursa, è generare ulteriore entropia e NON serve a nulla
 

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ursamaior ha scritto: 03/12/2025, 15:48 Mah Ugo, non so.
La norma è chiara e parla di obbligo oltre i due metri.
Se la scala è 2,10 m o gli metti il sistema anticaduta o gli metti la gabbia.
In sostanza oggi la norma dice:
- per h≤2m non sei obbligato a mettere nulla
- per 2 < h ≤ 5 sistema anticaduta o gabbia (art. 113).
- per h > 5 m gabbia (All. IV)

Tra l'altro nella UNI 11962:2024 l'altezza di partenza della gabbia è compresa tra 1900 e 2500 mm.
Ursa, volendola leggere così, tutte le scale tra 2 e 5m senza nulla sono quindi da intendersi automaticamente fuori legge con l'entrata in vigore di questa disposizione?

Come ragioneresti invece per le scale che sono su mezzi? Es. Autocisterne, ATB, ATBP, ecc.
 

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Giosmile ha scritto: 04/12/2025, 19:37
ursamaior ha scritto: 03/12/2025, 15:48 Come ragioneresti invece per le scale che sono su mezzi? Es. Autocisterne, ATB, ATBP, ecc.
Non sono convinto rientrino nell' ambito dell' articolo.
 

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walkerboh ha scritto: 04/12/2025, 19:44
Giosmile ha scritto: 04/12/2025, 19:37
ursamaior ha scritto: 03/12/2025, 15:48 Come ragioneresti invece per le scale che sono su mezzi? Es. Autocisterne, ATB, ATBP, ecc.
Non sono convinto rientrino nell' ambito dell' articolo.
Eh, nemmeno io, ma l'art.113 non rientra nei luoghi di lavoro che aveva escluso i mezzi di trasporto, da cui il mio dubbio.
 

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Giosmile ha scritto: 04/12/2025, 19:37
ursamaior ha scritto: 03/12/2025, 15:48 Mah Ugo, non so.
La norma è chiara e parla di obbligo oltre i due metri.
Se la scala è 2,10 m o gli metti il sistema anticaduta o gli metti la gabbia.
In sostanza oggi la norma dice:
- per h≤2m non sei obbligato a mettere nulla
- per 2 < h ≤ 5 sistema anticaduta o gabbia (art. 113).
- per h > 5 m gabbia (All. IV)

Tra l'altro nella UNI 11962:2024 l'altezza di partenza della gabbia è compresa tra 1900 e 2500 mm.
Ursa, volendola leggere così, tutte le scale tra 2 e 5m senza nulla sono quindi da intendersi automaticamente fuori legge con l'entrata in vigore di questa disposizione?

Come ragioneresti invece per le scale che sono su mezzi? Es. Autocisterne, ATB, ATBP, ecc.
Rientrano nella direttiva di prodotto della macchina/attrezzatura di che trattasi, infatti c'è un Costruttore che nel manuale ci dice come stanno le cose.
 

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