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Minicodice ed uscite di emergenza

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
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walkerboh
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Buongiorno, premesso che non è esattamente il mio campo, vorrei capire cosa comporta NON avere due uscite di emergenza in un locale a basso rischio nuovo.

Mi immagino di avere un bar, due dipendenti (situazione ipotetica):
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Posso considerarlo a rischio Basso ?Direi di si.
Quante uscite di emergenza ha il bar? N.1
Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.
Io so che "l'uscita" del Minicodice è o basso o non basso. Quindi a questo punto cosa concludo ? Che il locale è "rischio basso non conforme da valutare con il copi"? Perché il mimi codice non ammette alternative. Quindi non è applicabile e si torna al copi.

Sbaglio ?
 

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ursamaior
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Con un'unica uscita di emergenza hai un "corridoio cieco".
Punto 4.2.3 Minicodice:
2. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco L cc ≤ 30 m.
3. È ammessa una lunghezza del corridoio cieco L cc ≤ 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
Nota La funzione A, rivelazione automatica dell’incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.
b) altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.
4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo.
Se non puoi rispettare, vai di Codice.
Secondo la mia interpretazione "andare di Codice" significa andare per tutto sul codice, non solo sullo specifico aspetto dell'esodo
 

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walkerboh
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Grazie, come sempre.
 

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