Rinforzo il mio pensiero/dubbio.dedalo ha scritto: 24/11/2025, 10:52 Ciao, può essere che io scriva una castroneria ma, per ragionare, dal punto di vista strettamente normativo il DL 159 prevede, per adesso, la sola programmazione di misure di prevenzione.
Tanto è vero che non ha inserito la nuova valutazione all'interno dell'art. 28.
Si d'accordo rientra nella valutazione di tutti i rischi.
Però credo che per adesso ci si possa limitare alla programmazione di misure di prevenzione (forse di carattere generale?).
Il mio parere è che l’attuale quadro normativo non sembra imporre al ddl di inserire nel DVR una specifica vdr legata a condotte violente o moleste.
La scelta del termine “programmazione” non mi sembra casuale, sembra indicare la volontà di non creare un nuovo obbligo di valutazione formale all’interno dell’art. 28, come invece è avvenuto per esempio per lo stress lavoro-correlato.
Potrebbe essere interpretato come la consapevolezza che tale rischio, essendo fondato su comportamenti individuali e dinamiche relazionali, non si presta a essere misurato secondo i criteri tipici della valutazione dei rischi tecnici o organizzativi?
Secondo me, l’obbligo riguarda pertanto l’adozione di misure di prevenzione e gestione, cioè un dovere di tipo organizzativo e comportamentale, più che di vdr.
Poi, certamente, in via prudenziale, non è neanche vietato effettuare una vera e propria vdr ma non è un adempimento obbligatorio.
Naturalmente è un mio parere.



