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Valutazione del rischio molestie e aggressioni nei luoghi di lavoro

Disposizioni generali, ruoli prevenzionali, documenti, sanzioni, stress LC ecc...
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dedalo
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dedalo ha scritto: 24/11/2025, 10:52 Ciao, può essere che io scriva una castroneria ma, per ragionare, dal punto di vista strettamente normativo il DL 159 prevede, per adesso, la sola programmazione di misure di prevenzione.
Tanto è vero che non ha inserito la nuova valutazione all'interno dell'art. 28.
Si d'accordo rientra nella valutazione di tutti i rischi.
Però credo che per adesso ci si possa limitare alla programmazione di misure di prevenzione (forse di carattere generale?).
Rinforzo il mio pensiero/dubbio.
Il mio parere è che l’attuale quadro normativo non sembra imporre al ddl di inserire nel DVR una specifica vdr legata a condotte violente o moleste.
La scelta del termine “programmazione” non mi sembra casuale, sembra indicare la volontà di non creare un nuovo obbligo di valutazione formale all’interno dell’art. 28, come invece è avvenuto per esempio per lo stress lavoro-correlato.
Potrebbe essere interpretato come la consapevolezza che tale rischio, essendo fondato su comportamenti individuali e dinamiche relazionali, non si presta a essere misurato secondo i criteri tipici della valutazione dei rischi tecnici o organizzativi?
Secondo me, l’obbligo riguarda pertanto l’adozione di misure di prevenzione e gestione, cioè un dovere di tipo organizzativo e comportamentale, più che di vdr.
Poi, certamente, in via prudenziale, non è neanche vietato effettuare una vera e propria vdr ma non è un adempimento obbligatorio.
Naturalmente è un mio parere.
 

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il documento dell'inail che ho segnalato da indicazioni utili sul "cosa fare" e non mi sembrano cose molto strampalate... ve lo risegnalo https://www.inail.it/content/dam/inail- ... ze%20d.pdf
 

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3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
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Delale
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dedalo ha scritto: 24/11/2025, 10:52 Ciao, può essere che io scriva una castroneria ma, per ragionare, dal punto di vista strettamente normativo il DL 159 prevede, per adesso, la sola programmazione di misure di prevenzione.
Tanto è vero che non ha inserito la nuova valutazione all'interno dell'art. 28.
Si d'accordo rientra nella valutazione di tutti i rischi.
Però credo che per adesso ci si possa limitare alla programmazione di misure di prevenzione (forse di carattere generale?).
Il problema é legato al fatto di farlo rientrare o meno nella definizione di VdR ex art. 2, che ha una finalità ben precisa e non applicabile a questo tipo di rischio. Quello che mi preoccupa è come possa essere in quel caso interprerato da un giudice in caso di evento
 

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fabio
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ugo ha scritto: 24/11/2025, 13:28 il documento dell'inail che ho segnalato da indicazioni utili sul "cosa fare" e non mi sembrano cose molto strampalate... ve lo risegnalo https://www.inail.it/content/dam/inail- ... ze%20d.pdf
C'è un documento Inail più aggiornato (2024) sulla valutazione dei rischi in ottica di genere, che comprende i rischio di violenze e molestie sul lavoro. Sul sito Inail non riesco a trovarlo, mentre è facilmente reperibile cercandolo con un motore di ricerca.
 

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Ciao!
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ugo
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eccolo qui
INAIL 2024 vol 1 La_valutazione_dei_rischi_in_ottica_di_genere.pdf
grazie fabio
 

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Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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buon giorno
l'altro giorno ho letto l'articolo su un noto sito di informazioni sullo strumento OiRA rilasciato dall'Eu Osha https://osha.europa.eu/it/highlights/sa ... -work-oira
e l'ho testato sulla mia società.
Di fatto si può concretizzare in una check list su una serie di punti di verifica che difficilmente una società ha già applicato, sicuramente non le piccole realità (ovvero il 95% delle imprese italiane e forse più).
Ora, più che la valutazione, che si fa facilmente, è l'attuazione delle misure di prevenzione (codici di condotta antimolestie, accordo sulla definizione di molestia, raccogliere feedback sulle cause radice, organizzare riunioni con i lavoratori e rappresentanti, redigere procedure, identificare situazioni di rischio, ecc) che diventano complesse, soprattutto nelle microimprese.
Premesso che in qualsiasi realtà ci possono essere molestie, ma devo svolgere la valutazione sempre e comunque?
ho dei clienti dove sono tutte donne (uffici di consulenza) o tutti uomini (imprese edili), ho una impresa con LA titolare e GLI operai ; microuffici con il ddl e una dipendente, il DDL scrive un codice di condotta per sé stesso?
Sicuramente nelle grande realtà la valutazione ha più ragione di esistere ma nelle microimprese il rischio è sempre quello di redigere la valutazione sulla carta, giusto per ottemperare l'obbligo, si producono un po' di procedure, qualche regola e finisce lì. Con il cliente che ti guarda sbuffando e dice "cosa vi siete inventati questa volta per spillarci dei soldi? "
 

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scusami ma ho eliminato il riferimento al noto sito di informazioni e ho inserito il link istituzionale
grazie delle informazioni che ci hai inviato
 

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Sempre a proposito di tale valutazione, sono stato contattato dal consulente di un mio cliente che si sta certificando per la parità di genere. il consulente mi ha chiesto di aggiornare il DVR aziendale con la valutazione dei rischi violenza, molestie , inserendo "ad esempio, il rischio aggressione uscendo dall'azienda o recandosi presso un cliente"...
ma come possono considerarsi questi dei rischi professionali? Capisco che il consulente faccia il suo mestiere e segua la norma di riferimento, però che senso avrebbe? Dovrei mettere anche il rischio scippo della borsetta mentre la dipendente scende dall'auto, o che al dirigente gli freghino il rolex mentre sta andando alla metropolitana? E il ddl che misure dovrebbe attuare? corsi di autodifesa? Fornire spray al peperoncino?
Qualcosa mi inventerò perché il cliente deve certificarsi e gli richiedono queste integrazioni, ma mi sembra che stiamo andando verso lidi "scivolosi".
A qualcuno di voi sono capitate richieste simili?
 

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Indirettamente ho seguito una richiesta analoga. Sono dell' idea che portare dentro il DVR rischi esogeni sia assolutamente sbagliato e controproducente. Nel tuo caso (da come per percepisco) Il rischio di essere aggredito per strada è al pari di un non lavoratore, quindi nel DVR valutereri tale rischio e scriverei: "non ci posso fare una mazza."
 

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