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Uscite di sicurezza e carroponte

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
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Raffaele

Ciao a tutti! Mi è stata segnalata da parte di alcuni addetti che operano all'interno di un magazzino l'assenza di uscite di emergenza "utili". Mi spiego meglio: il magazzino è stretto e lungo ed è rettangolare. Ho avuto modo di verificare che esistono tre uscite di sicurezza, due poste in corrispondenza dei due lati corti del rettangolo e una posta sul lato lungo, alla stessa distanza dalle altre due. Tuttavia per accedere a quest'ultima si deve aprire un cancelletto metallico messo a protezione della zona in cui opera il carroponte. A mio parere esiste il pericolo che in caso di emergenza qualcuno possa essere travolto dal carroponte nel tentativo di raggiungere la porta. Vorrei chiedere a chiunque fosse in grado di rispondermi quale sia la normativa di riferimento per svolgere un'eventuale verifica sul numero e sulla collocazione delle uscite di emergenza (sono sufficienti? sono posizionate correttamente?) e poi, come si può ovviare al problema del carroponte (segnaletica, dispositivi di interblocco... altro?)

Grazie fin d'ora a chi saprà fornirmi informazioni

Raffaele
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
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Prova a dare una rilettura al D.M. 10-03-98.
Troverai tutto su distanze, larghezza e numero delle uscite di sicurezza, segnalazioni e molto altro ancora.
E' un decreto (stranamente per l'Italia) scritto bene, chiaro, preciso e non troppo lungo da consultare.
comunque nel tuo caso direi che o riesci a rendere quell'uscita sicura e facilmente percorribile o ti conviene aprirne una nuova simmetrica ad essa, verificando che sia a sua volta facilmente percorribile ed utilizzabile in caso di emergenza.
saluti
Luca
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Decreto Ministeriale del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

Qui c'è sia la lunghezza massima del percorso, sia l'indicazione di via sgombera o con porta apribili facilmente (senza essere piallati da un carroponte).

weareblind
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Raffaele

Grazie per i preziosi consigli!!!

Raffaele
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manfro
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Wheare, una ditta con CPI per una o più qualsivoglia categoria tabellata, secondo te è per forza una ditta a rischio di incendio elevato? perchè secondo me andrebbero valutate anche altre cose come ad esempio il tempo di combustione del materiale presente, la possibile presenza di inneschi ecc...
Ti chiedo questo perchè in un deposito di carta (di cui al trhead sulla compartiment. fai da te), c'è una sola uscita di emergenza e il capannone è lungo 30 mt. quindi il dubbio è: aprire o no un'altra porta di emergenza?
Secondo me non serve anche perchè vi lavorano quattro addetti di cui due agli uffici posti subito dietro l'uscita presente.
Aspetto come sempre il tuo parere con estrema attenzione.
Grazie
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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Delma
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Ciao.
L'allegato IX del 10-03-98 cita esempi di attività a rischio elevato:

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a.industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b.fabbriche e depositi di esplosivi;
c.centrali termoelettriche;
d.impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e.impianti e laboratori nucleari;
f.depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
g.attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h.scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i.alberghi con oltre 200 posti letto;
j.ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
k.scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
l.uffici con oltre 1000 dipendenti;
m.cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
n.cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Però è altrettanto vero che la classificazione del rischio dipende da molti fattori e, come citato nell'allegato I:

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a.molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b.una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c.nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Per riassumere direi che l'equazione attività soggetta a CPI = rischio elevato è spesso vera ma non necessariamente, se si riesce a dimostrare l'accuratezza delle misure di prevenzione e protezione e l'effettuata riduzione dei rischi presenti.
Nel tuo caso a mio avviso dovresti verificare l'idoneità dei mezzi di protezione, la semplicità dell'esodo e la mancanza di zone a fondo cieco.
Luca
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weareblind
Messaggi: 3201
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

manfro ha scritto:Weare, una ditta con CPI per una o più qualsivoglia categoria tabellata, secondo te è per forza una ditta a rischio di incendio elevato? perchè secondo me andrebbero valutate anche altre cose come ad esempio il tempo di combustione del materiale presente, la possibile presenza di inneschi ecc...
Ti chiedo questo perchè in un deposito di carta (di cui al thread sulla compartiment. fai da te), c'è una sola uscita di emergenza e il capannone è lungo 30 mt. quindi il dubbio è: aprire o no un'altra porta di emergenza?
Secondo me non serve anche perchè vi lavorano quattro addetti di cui due agli uffici posti subito dietro l'uscita presente.
Aspetto come sempre il tuo parere con estrema attenzione.
Grazie
Nella maniera più assoluta, un'attività soggetta a CPI non è automaticamente a rischio alto.

Per la precisione, è di sicuro a rischio medio, perché così è puntualmente scritto nel D.M. 10/03/1998; quindi basso non può essere.
Ma per arrivare a rischio alto, o sei dentro nell'elenco riportato da Delma, o il titolare dell'attività, dopo aver valutato, decide ciò in autonomia (previo consulente).

weareblind
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

grazie siete unici
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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