Nei casi in cui si applica il comma 4bis dell'art 3 del 494/96, ovvero nomina di CSP successivamente alla consegna dei lavori, qualcuno saprebbe dirmi di quanto tempo ha a disposizione il committente per autorizzare la seconda impresa ad iniziare i lavori di competenza.
In altre parole, dalla richiesta di subappalto quanto tempo si ha a disposizione per non incorrere in riserve da parte dell'appaltatore per procedere a:
- nomina CSE;
- CSE redige PSC e lo trasmette alle imprese;
-imprese redigono POS;
-CSE approva POS.
Entro 30 giorni dalla richiesta del subappalto, qualora l'impresa abbia adempiuto agli obbigli di competenza e non vi siano ragioni ostative, la stazione appaltante autorizza il subappalto ma, se il CSE non ha completato il PSC ?
Mi direte che non può entrare in cantiere, ma non vi sembra che ci siano ragioni legittime di iscrivere riserva da parte dell'appaltatore, oppure sono fissati dei tempi per questa circostanza particolare?
Ringrazio anticipatamente.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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ex art 3 - comma 4bis del 494/96
1) Il comma 4 dell'art 3 dice "il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori" pertanto non ci sono dubbi che se deve intervenire una seconda impresa (non prevista) prima di affidargli i lavori devo nominare il CSE
2) Il CSE (art 5 comma 1bis) deve fare PSC e fascicolo prima di iniziare i lavori ed anche questo mi sembra fuor di dubbio
3) L'assenza di tali documenti non credo possa costituire "pericolo grave ed imminente" (di per sè) - Quindi se il subappaltatore inizia a lavorare senza PSC e senza POS, il CSE (di fresca nomina), previa segnalazione all'impresa, propone al committente la sospensione lavori, ed il committente dovrà agire di conseguenza (a pena della denuncia alla ASL
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4) I lavori quindi, fino a quando non c'è il PSC e FT, devono essere fermi.
5) Se l'impresa chiede subappalto, l'ente pubblico ha tempo 30 gg per autorizzare....peraltro la fornitura in opera non è un subappalto e quindi, almeno in teoria, l'impresa esecutrice non deve essere autorizzata a nulla e può iniziare subito (previa informativa). In questo caso, se il committente non ha voluto (o non ha potuto in caso di appalto pubblico) vietare l'intervento di imprese terze e non ha fatto PSC e FT e nomine, si trova nella "grana" di rischiare una riserva dall'impresa per fermocantiere.
Non c'è quindi un tempo minimo o massimo.... prima PSC poi LAVORO.
Saluti
2) Il CSE (art 5 comma 1bis) deve fare PSC e fascicolo prima di iniziare i lavori ed anche questo mi sembra fuor di dubbio
3) L'assenza di tali documenti non credo possa costituire "pericolo grave ed imminente" (di per sè) - Quindi se il subappaltatore inizia a lavorare senza PSC e senza POS, il CSE (di fresca nomina), previa segnalazione all'impresa, propone al committente la sospensione lavori, ed il committente dovrà agire di conseguenza (a pena della denuncia alla ASL
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4) I lavori quindi, fino a quando non c'è il PSC e FT, devono essere fermi.
5) Se l'impresa chiede subappalto, l'ente pubblico ha tempo 30 gg per autorizzare....peraltro la fornitura in opera non è un subappalto e quindi, almeno in teoria, l'impresa esecutrice non deve essere autorizzata a nulla e può iniziare subito (previa informativa). In questo caso, se il committente non ha voluto (o non ha potuto in caso di appalto pubblico) vietare l'intervento di imprese terze e non ha fatto PSC e FT e nomine, si trova nella "grana" di rischiare una riserva dall'impresa per fermocantiere.
Non c'è quindi un tempo minimo o massimo.... prima PSC poi LAVORO.
Saluti