Gentilissimi sigg,ri
In relazione alla necessità (punto 5 allegato I DPCM 23.12.2003
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 031223.htm )
di convogliare l’aria espulsa dal posto fumo in accordo alla normativa vigente nel campo delle emissioni in atmosfera, ho provveduto a stilare la dichiarazione di sussistenza di inquinamento atmosferico poco significativo ex allegato I DPR 25.07.1991, specificando che l’emissione è compresa al punto 23 (Sfiati e ricambi d'aria a condizione che vengano adibiti esclusivamente alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro); per quanto di vostra conoscenza e/o competenza concordate con lo scrivente circa il riferimento al punto 23?
Grazie
P.Luigi
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Emissioni derivanti dal locale riservato ai fumatori
Caro P.Luigi (immagino sempre che P=Pier), ti ringrazio :smt008 a nome anche degli altri forumiani per l'importanza che dai alle nss. modeste opinioni!
...tuttavia, qualunque cosa noi si pensi, fino a prova contraria vale quanto dice la Legge; quindi, tu hai dichiarato una cosa conforme ai sensi di legge? E allora, come dice una mia cara amica e collega, TUTT' APPOST'!!!
Nofer
...tuttavia, qualunque cosa noi si pensi, fino a prova contraria vale quanto dice la Legge; quindi, tu hai dichiarato una cosa conforme ai sensi di legge? E allora, come dice una mia cara amica e collega, TUTT' APPOST'!!!
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Egregia Dott.ssa Nofer,
Confermo “P.Luigi” sta per Pier Luigi ma per brevità semplifico in “P.luigi”.
La dichiarazione è stata stilata in accordo alla normativa vigente già citata e in anche riferimento ad una determinazione della mia Regione.
Tuttavia poiché la normativa in questione non prevede espressamente, tra le attività a ridotto o poco significativo inquinamento, quella derivante dal posto fumo, mi chiedevo se qualche gentile collega avesse già avuto occasione di istruire la pratica oggetto del mio quesito e, soprattuto in quale attività ha ritenuto di collocare le emissioni dal “posto fumo”.
Saluti
P.Luigi
Confermo “P.Luigi” sta per Pier Luigi ma per brevità semplifico in “P.luigi”.
La dichiarazione è stata stilata in accordo alla normativa vigente già citata e in anche riferimento ad una determinazione della mia Regione.
Tuttavia poiché la normativa in questione non prevede espressamente, tra le attività a ridotto o poco significativo inquinamento, quella derivante dal posto fumo, mi chiedevo se qualche gentile collega avesse già avuto occasione di istruire la pratica oggetto del mio quesito e, soprattuto in quale attività ha ritenuto di collocare le emissioni dal “posto fumo”.
Saluti
P.Luigi
intervengo solo per dire che le attività poco significative non sono soggette ad autorizzazione preventiva (d.p.r. 25/07/1991 allegato 1) mentre le attività a ridotto inquinamento si (d.p.r. 25/07/1991 allegato 2).
gli sfiati e ricambi aria sono indicati al punto 23 dell'allegato 1 e quindi poco significative e quindi di conseguenza non sono soggette ad autorizzazione preventiva (in pratica posso installare l'impianto di aspirazione senza aspettare che la regione o provincia delegata mi autorizza l'impianto stesso). alcune regioni comunque richiedono che gli venga data notizia preventiva del nuovo impianto.
ciao
gli sfiati e ricambi aria sono indicati al punto 23 dell'allegato 1 e quindi poco significative e quindi di conseguenza non sono soggette ad autorizzazione preventiva (in pratica posso installare l'impianto di aspirazione senza aspettare che la regione o provincia delegata mi autorizza l'impianto stesso). alcune regioni comunque richiedono che gli venga data notizia preventiva del nuovo impianto.
ciao
A mio avviso la pratica non è necessaria.
Infatti, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (espresse o tacite che siano), discendono dal presupposto che si sia in presenza di un impianto produttivo che dia origine alle emissioni medesime.
Non vi è dubbio che il fumo di sigaretta non proviene da alcun impianto.
Impianto è (art. 2 c. 9 dpr 203/88) 'lo stabilimento o l'impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico'.
Sono comunque curioso di conoscere il testo della determinazione della Regione di P. Luigi al quale chiedo cortesemente i riferimenti ovvero il link.
L'argomento è interessante e sono disposto a cambiare idea di fronte a nuove argomentazioni.
Saluti
Stilo
Infatti, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (espresse o tacite che siano), discendono dal presupposto che si sia in presenza di un impianto produttivo che dia origine alle emissioni medesime.
Non vi è dubbio che il fumo di sigaretta non proviene da alcun impianto.
Impianto è (art. 2 c. 9 dpr 203/88) 'lo stabilimento o l'impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico'.
Sono comunque curioso di conoscere il testo della determinazione della Regione di P. Luigi al quale chiedo cortesemente i riferimenti ovvero il link.
L'argomento è interessante e sono disposto a cambiare idea di fronte a nuove argomentazioni.
Saluti
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
In primo luogo ringrazio per le cortesi risposte avute e, approfittandone anche per ripassare la materia, passo a fornirvi ulteriori indicazioni in merito.
Intervento Sig.Mario,
L’eventuale obbligo di comunicare alla Regione la sussistenza di emissioni poco significative è demandata alla Regione come previsto dal comma 2 del DPR 25.07.1991; quasi tutte le Regioni prevedono ciò.
Intervento Sig. Stilo
La determinazione regionale da me citata non comprende le emissioni dai posti fumo (mi sono espresso male) ma disciplina le attività a ridotto o poco significativo inquinamento atmosferico.
Per quanto attiene l’applicabilità del DPR 203/88 per il caso caso da me prospettato, occorre tener conto di quanto segue:
a) con il termine di “impianto” (art 2 punto 9, DPR 203/88) si intende gli stabilimenti o impianti che possono provocare inquinamento atmosferico
b) con il termine “inquinamento atmosferico” (art 2 punto 1 DPR 203/88) si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica…omissis…
c) diverse sentenze della cassazione penale specificano che sono sottoposte al DPR 203/88 tutte le attività industriali, artigianali, di servizio, ecc. che possono provocare inquinamento atmosferico
d) a quanto detto si aggiunga in ogni caso che il DPR 25.07.1991 elenca comunque, tra le attività a ridotto o poco significativo inquinamento atmosferico, anche tipiche attività artigianali
Conseguentemente si deduce che il campo di applicazione del DPR 203/88 è ampio e non limitato agli impianti industriali in quanto comprende tutte le attività (ovviamente tranne quelle esplicitamente esentate dalla legge) che possono provocare un inquinamento atmosferico.
Detto tutto cio’ ritengo, in termini ragionevoli, che il convogliamento dell’aria espulsa dal locale riservato ai fumatori (sia esso ubicato in attività industriali, artigianali, di servizio, ecc) rientri nel campo di applicazione del DPR 203/88 per le seguenti ulteriori ragioni:
1) il punto 5 allegato del DPCM 23.12.2003 richiama, seppure genericamente, espressamente il rispetto della normativa inerente le emissioni in atmosfera (cito letteralmente: “L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi”)
2) il locale è assimilato ad un impianto per le ragioni su esposte; punti a)b)c)d) da cui si genera un punto di emissione
Il problema è che nei decreti attuativi al DPR 203/88 non è previsto specificatamente l’ emissione derivante dal posto fumo (in quanto la normativa è di recente emanazione) e non vorrei che il funzionario regionale non consideri tali emissioni poco significativa con ciò che ne consegue (autocontrollo, istituzione di un registro, sistemi per l’abbattimento delle emissioni, ecc).
Per questo motivo ho indicato il punto 23 (allegato I, DPR 25.07.1991) nella comunicazione alla Regione dichiarando che si intende installare ed esercire un posto fumo concludendo nel seguente modo: “…ritenendo, in assenza di specifiche indicazioni nella normativa vigente, che l’emissione derivante dal posto fumo rientri al punto 23 “Sfiati e ricambi d'aria a condizione che vengano adibiti esclusivamente alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro” dell’allegato I DPR 25 luglio 1991
A breve cercherò di avere un contatto con il funzionario regionale in merito al problema in questione; eventuali informazioni di interesse generale saranno in ogni caso prontamente riportate, da chi vi scrive, nel presente forum.
Rinnovo i ringranziamenti per i vostri interventi, anche futuri, e resto a disposizioni per ulteriori delucidazioni
Saluti
P.Luigi
Intervento Sig.Mario,
L’eventuale obbligo di comunicare alla Regione la sussistenza di emissioni poco significative è demandata alla Regione come previsto dal comma 2 del DPR 25.07.1991; quasi tutte le Regioni prevedono ciò.
Intervento Sig. Stilo
La determinazione regionale da me citata non comprende le emissioni dai posti fumo (mi sono espresso male) ma disciplina le attività a ridotto o poco significativo inquinamento atmosferico.
Per quanto attiene l’applicabilità del DPR 203/88 per il caso caso da me prospettato, occorre tener conto di quanto segue:
a) con il termine di “impianto” (art 2 punto 9, DPR 203/88) si intende gli stabilimenti o impianti che possono provocare inquinamento atmosferico
b) con il termine “inquinamento atmosferico” (art 2 punto 1 DPR 203/88) si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica…omissis…
c) diverse sentenze della cassazione penale specificano che sono sottoposte al DPR 203/88 tutte le attività industriali, artigianali, di servizio, ecc. che possono provocare inquinamento atmosferico
d) a quanto detto si aggiunga in ogni caso che il DPR 25.07.1991 elenca comunque, tra le attività a ridotto o poco significativo inquinamento atmosferico, anche tipiche attività artigianali
Conseguentemente si deduce che il campo di applicazione del DPR 203/88 è ampio e non limitato agli impianti industriali in quanto comprende tutte le attività (ovviamente tranne quelle esplicitamente esentate dalla legge) che possono provocare un inquinamento atmosferico.
Detto tutto cio’ ritengo, in termini ragionevoli, che il convogliamento dell’aria espulsa dal locale riservato ai fumatori (sia esso ubicato in attività industriali, artigianali, di servizio, ecc) rientri nel campo di applicazione del DPR 203/88 per le seguenti ulteriori ragioni:
1) il punto 5 allegato del DPCM 23.12.2003 richiama, seppure genericamente, espressamente il rispetto della normativa inerente le emissioni in atmosfera (cito letteralmente: “L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi”)
2) il locale è assimilato ad un impianto per le ragioni su esposte; punti a)b)c)d) da cui si genera un punto di emissione
Il problema è che nei decreti attuativi al DPR 203/88 non è previsto specificatamente l’ emissione derivante dal posto fumo (in quanto la normativa è di recente emanazione) e non vorrei che il funzionario regionale non consideri tali emissioni poco significativa con ciò che ne consegue (autocontrollo, istituzione di un registro, sistemi per l’abbattimento delle emissioni, ecc).
Per questo motivo ho indicato il punto 23 (allegato I, DPR 25.07.1991) nella comunicazione alla Regione dichiarando che si intende installare ed esercire un posto fumo concludendo nel seguente modo: “…ritenendo, in assenza di specifiche indicazioni nella normativa vigente, che l’emissione derivante dal posto fumo rientri al punto 23 “Sfiati e ricambi d'aria a condizione che vengano adibiti esclusivamente alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro” dell’allegato I DPR 25 luglio 1991
A breve cercherò di avere un contatto con il funzionario regionale in merito al problema in questione; eventuali informazioni di interesse generale saranno in ogni caso prontamente riportate, da chi vi scrive, nel presente forum.
Rinnovo i ringranziamenti per i vostri interventi, anche futuri, e resto a disposizioni per ulteriori delucidazioni
Saluti
P.Luigi
In relazione all’intervento precedente Vi informo che, dopo verifica con tecnico regionale, l’emissione convogliata derivante dal locale riservato ai fumatori, è stata compresa al punto 23 dell’allegato 1 del DPR 25.07.1991 facendola rientrare tra le attività a poco significativo inquinamento atmosferico.
Ovviamente che vi volesse istituire pari pratica è necessario interfacciarsi con funzionari Provincia/Regione in relazione alla possibilità che in determinate località tale comunicazione non sia dovuta.
Saluti
P.Luigi
Ovviamente che vi volesse istituire pari pratica è necessario interfacciarsi con funzionari Provincia/Regione in relazione alla possibilità che in determinate località tale comunicazione non sia dovuta.
Saluti
P.Luigi
la disquisizione è interessante ... anche se mi aspettavo la non applicabilità del 203... certo che sulla Sirchia potevano mettere un riferimento generico... che poi era nata per i locali pubblici e poi ...
grazie per le dotte analisi a tutti! :)
grazie per le dotte analisi a tutti! :)
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond