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Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
Bassaumbria ha scritto:io ancora insisto sul caso “un anno”, 10 anni di esperienza nel settore, ma mai RSPP. Ora posso svolgere la funzione di RSPP temporaneamente avendo il corso di 16 ore e frequentando il resto entro un anno (modulo B e C)?
No. Sei un RSPP di nuova nomina. prima frequenti i corsi previsti e poi prendi l'incarico.
Concordo con catanga sull'immediatezza con la quale devono essere frequentati i corsi di aggiornamento.
ma il ragionamento vale anche per i corsi dei moduli B e C veri e propri. Il DLgs 195/03 afferma che tali corsi debbono essere frequentati non appena attivati. Indipendentemente dal fatto che gli enti formatori abbiano un anno di tempo per attivarsi (tempo indicato in un accordo, ma il DLgs 195 è legge dello stato), non appena uno di loro "apre" le danze, gli RSPP devono danzare...
Ursamaior ha risposto alla mia domanda. Penso che la sua tesi sia condivisibile. Anzi, penso che sia corretta se si interpreta alla lettera la norma (e le norme vanno interpretate proprio come sono scritte).
Tuttavia nascono molti dubbi che a mio avviso non sono 'coperti' dal decreto. Ne cito alcuni:
se un corso viene istituito a, mettiamo, 200 Km di distanza, il rspp è tenuto a frequentarlo? O può attenderne uno più 'comodo'?
E' sanzionabile il ddl (o il rspp medesimo) se oggi, data in cui è certo che alcuni corsi sono già stati avviati, l'ODV riscontra l'assenza degli attestati? E se non è sanzionabile, fino a quando ci si può ritenere 'tranquilli'?
Andiamo tutti in galera? (con esclusione dei nati imparati...)
A proposito e per inciso: non parrebbe giusto che ai rspp in regola con i corsi possa essere riservato un percorso preferenziale nel cdl in ingegneria della prevenzione?
Per ultimo: cosa succede ad un rspp di vecchia data, quindi esonerato dai moduli A e B se interrompe l'incarico? In caso di futuro incarico per lo stesso settore dovrà farsi tutta la formazione?
Scusate l'irruenza, ma più entro nel merito, più sono preso da confusione e sconforto.
Stilo
Io pensavo che il termine di un anno dal 26 febbraio 2006 fosse solo una sorta
di "data di riferimento" per considerare il corso come "ufficialmente istituito";
questo in base alle seguenti considerazioni:
1 non vedo che senso abbia stabilire per un Ente che intende organizzare il corso
un limite temporale per potersi accreditare;
2 Chi deve frequentare i corsi e non lo ha ancora fatto, si troverebbe nell'incertezza che qualcuno da qualche parte remota abbia gia attivato i corsi, e quindi nella condizione di essere inadempiente, sebbene in buona fede abbia ricercato nella propria zona senza risultati
Considerando invece abbastanza chiaro il fatto che uno debba frequentare il corso entro un anno dalla loro data di istituzione; ecco quindi che la mia interpretazione finale era quella dell'1+1...
Premesso che questo è solo un ragionamento (per quanto uno rilegge anche 100 volte i testi di riferimento, certezze = 0), sono quindi fuori strada?
Saluto tutti,
Tom
A proposito del corso,
trovo un pò strambo e senza alcuna logica, permettere l'esonero dalla frequenza
del corso "specializzante" B (parte veramente interessante della
nuova formazione) salvo poi richiedere l'immediata frequenza del corso di aggiornamento
(si può considerare quindi una sorta di "opzione di sostituzione").
Caro Stilo, sei di Modena e hai la fortuna di vivere in una regione attenta alla tematica della sicurezza e nella quale troverai ciò che cerchi, in particolare il corso per RSPP.
Scrivo ciò per dare maggior risalto a quello che affermi in quanto, benchè io ora viva a roma, credo che a CZ sul serio non si vedrà il parto di tali corsi prima dell'ora del giudizio.
Tuttavia è chiaro che non credo che si possa fare un discorso di Km, e pertanto ritengo che in linea teorica i corsi debbano essere frequentati immediatamente.
Così come in linea teorica il DdL è sanzionabile.
Ma fino a quando stare tranquilli? In linea teorica (è molto lunga sta linea, ma anche molto sottile) non si può, perchè il corso va frequentato immediatamente.
Tuttavia trovo ragionevole affidarmi al comportamento che gli ODV hanno tenuto sinora ogni qualvolta è uscito un nuovo provvedimento legislativo: sono rimasti silenti, lasciando un tempo "ragionevole" per adeguarsi. Ritengo dunque ragionevole supporre che il tempo in questione sia almeno di un anno.
Per quanto riguarda la laurea in Ingegneria per la sicurezza (che è quella che sto conseguendo all'uopo, ma essendo in possesso di un'altra laurea in ingegneria), tranquillo.... non ti perdi niente, anzi, anche ammesso che ti riconoscano la tua esperienza pregressa come RSPP (sempre che tu non sia già laureato in ingegneria), ti rimarrebbero da fare esami tipo analisi, chimica, fisica, scienza delle costruzioni... (lascia perdere). Inoltre ancora devo capire perchè uno con questa laurea può fare l'RSPP, visti i programmi degli esami. BAH!
Infine ritengo che, una volta conseguita l'"abilitazione" a svolgere l'incarico come RSPP in un determinato macrosettore ATECO, ammesso che si molli l'incarico di RSPP, costui successivamente dovrà frequentare esclusivamente il corso di aggiornamento previsto (sempre che siano passati 5 anni da quando ha lasciato il suddetto incarico). L'esonero dai moduli A e B vale esclusivamente in questo periodo transitorio: da febbraio 2007, chiunque cominci a svolgere ex novo l'incarico di RSPP dovrà spararsi tutti e tre i moduli.
Per Tom
E' solo un'interpretazione, ovviamente, come un'interpretazione è quella su esposta, ma leggendo il punto 1.1 dell'accordo, cui si fa riferimento per l'attivazione dei corsi, in esso si legge che "il termine per l'attivazione...". Ergo, tutti gli enti formatori, in particolare quelli pubblici per i quali l'accordo concede la possibilità di formare il proprio personale direttamente, "devono" attivare i corsi entro un anno.
Aggiungo che la frase successiva "ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art.3 del DLgs195/03", conferma che l'RSPP deve frequentare i corsi al momento dell'attivazione, senza attendere il "termine" della medesima.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)