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Scaffalature e incendio

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
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zavax
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Iscritto il: 01 ott 2005 17:03
Località: Padova

Ciao a tutti, è risaputo che la merce stoccata sulle scaffalature deve rimanere a distanza di almeno 80 cm. da travi, architravi, solai, controsoffitti ecc. questo per non sollecitare le strutture con temperature elevate in vicinanza alle armature strutturali con rischi ormai risaputi, veniamo al quiz "spacca cervelli" ! i famosi 80 cm. da che normativa risalgono ?? oppure come penso è una norma di esercizio allegata al CPI ??? ringrazio tutti dell'aiuto
Zavax
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vise
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Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
Località: Cento (FE)

Questo tipo di prescrizione le ho sempre lette sulle linee guida dei Comandi Provinciali dei VVF (vedi ad esempio link n. 12 che trovi qua: http://www.sicurezzaonline.it/links/lin ... spepin.htm ) in relazione al tipo di attività soggetta a CPI (DM 16/02/82).
Mi sembra di ricordare una distanza minima di 0,90 m però.
Verificherò meglio, oggi in ufficio c'è atmosfera balneare....scusate.
Aggiorniamoci visionando l'infocronoarchivio e specialLinks
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

zavax ha scritto:Ciao a tutti, è risaputo che la merce stoccata sulle scaffalature deve rimanere a distanza di almeno 80 cm. da travi, architravi, solai, controsoffitti ecc. questo per non sollecitare le strutture con temperature elevate in vicinanza alle armature strutturali con rischi ormai risaputi
Perché è risaputo? O meglio, perché 80 cm?
Non esistono imposizioni legislative in tal senso.
E' invece un ottimo riferimento la norma UNI 9489 al punto 10.4.3, spazio sottostante gli erogatori (per impianti sprinkler).

Al di sotto del diffusore degli erogatori deve essere mantenuto uno spazio libero di altezza non minore di 0,5 metri, salvo nei depositi intensivi dove detta distanza non deve essere meno di 1 metro.
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zavax
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Iscritto il: 01 ott 2005 17:03
Località: Padova

In più di qualche occasione i comandi hanno citato nel foglio delle condizioni di  esercizio, allegate al CPI, la distanza di 80 cm tra il materiale e il soffitto
ciao, Zavax
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