Scusate il ritardo, ma impegni di lavoro e familiari mi hanno impedito di intervenire prima.
Non ho ancora approfondito molto il T.U., ma mi sembra, almeno dalla lettura del solo titolo XII, che non sia richiamato da nessuna parte il D.Lgs. 758/94.
La questione è piuttosto importante perché, essendo il 758 un norma "chiusa", non si può applicare la depenalizzazione.
Cioè, il D.Lgs. 758/94 è applicabile solo alle norme indicate nell'allegato I al decreto stesso, oppure alle norme che lo richiamano, come è il caso ad esempio del D.Lgs. 494/96, art. 23-bis.
Non sò se è stata una svista (una delle tante) o se è una cosa voluta, comunque, mantenedo il testo attuale si applicherebbe l'art. 162-bis del codice penale, la cosiddetta oblazione.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Novità testo unico! (parte I)
una volta tanto, da me una risposta "alla stilo":Adrov ha scritto:Scusate il ritardo, ma impegni di lavoro e familiari mi hanno impedito di intervenire prima.
Non ho ancora approfondito molto il T.U., ma mi sembra, almeno dalla lettura del solo titolo XII, che non sia richiamato da nessuna parte il D.Lgs. 758/94.
La questione è piuttosto importante perché, essendo il 758 un norma "chiusa", non si può applicare la depenalizzazione.
Cioè, il D.Lgs. 758/94 è applicabile solo alle norme indicate nell'allegato I al decreto stesso, oppure alle norme che lo richiamano, come è il caso ad esempio del D.Lgs. 494/96, art. 23-bis.
Non sò se è stata una svista (una delle tante) o se è una cosa voluta, comunque, mantenedo il testo attuale si applicherebbe l'art. 162-bis del codice penale, la cosiddetta oblazione.
INFATTI.
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
ecco cosa ne pensa il maggior quotidiano economico del nostro paese (di cui è proprietaria in parte anche confindustria... se non ricordo male)
ciao a tutti
sandro
Sicurezza sul lavoro con tutela più ampia :smt037
Il Governo vicino al varo del testo.
Passi decisivi del Testo unico per la sicurezza e la salute sul lavoro. Dopo gli incontri informali di domani con le parti sociali, il provvedimento potrebbe essere varato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di venerdì 29 per proseguire, poi, il suo iter con l'acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni. Toccherà, poi, nuovamente all'Esecutivo dare il via libera definitivo al Testo unico che, tra le novità, include l'estensione delle tutele alle nuove figure contrattuali previste dalla riforma Biagi.
Il Testo unico e la proroga. La delega per l'emanazione del Testo unico era in scadenza il 9 settembre 2004. Ma con il decreto legge "omnibus" per la pubblica amministrazione (il Dl 136/04, convertito nella legge 186/04 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 175 del 28 luglio) è stato prorogato al 31 marzo 2005 il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 229/03 (la legge di semplificazione 2001). Il Testo unico, composto da 187 articoli, 13 titoli e 16 allegati, andrà a "rivisitare" il decreto legislativo 626/94 a dieci anni dalla sua emanazione (il 19 settembre 1994) e a mettere "ordine" all'«eccesso di regolamentazione legislativa» dovuta dal recepimento di numerose direttive comunitarie. Il provvedimento, inoltre, contiene alcune parti elaborate già nel 1996 dalla commissione di studio diretta da Marco Biagi e voluta dall'allora ministro del Lavoro, Tiziano Treu.
Estensione delle tutele. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro riguarderà i settori pubblici e privati e tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con datore di lavoro o committente. Infatti, nell'attuale decreto legislativo 626/94 molte attività di lavoro diverse da quelle "subordinate" non rientrano nel campo di applicazione delle leggi sulla sicurezza. Così, in base anche a quanto prevede la riforma Biagi, saranno previste tutele per collaboratori, lavoratori a termine e in "affitto", stagisti e telelavoratori subordinati. Restano, invece, esclusi lavoratori domestici, badanti, addetti all'insegnamento privato supplementare e i settori delle cave e dei marittimi.
Autonomi e imprese familiari. Saranno previste misure ad hoc per le imprese artigiane e per quelle agricole, forestali e zootecniche. Nel settore dell'agricoltura, in particolare, le misure sono dovute al fatto che l'ambiente lavorativo coincide con l'ambiente di vita in cui vi sono rischi correlati non solo all'uso di macchine e attrezzature, ma anche ad agenti cancerogeni, chimici, fisici e biologici. Non solo. La "taratura" del Testo unico per le Pmi è dovuta anche al fatto che il decreto 626/94 si adatta meglio alle aziende di grandi dimensioni a causa degli alti costi per l'adempimento di tutte le disposizioni previste in materia di sicurezza. Per il lavoratore indipendente e l'impresa familiare saranno previste, per esempio, disposizioni di protezione individuale e una periodica sorveglianza medica.
Prevenzione rischi. È previsto un sistema di "benchmarking" per ottenere una corretta informazione e formazione di chi è coinvolto nella gestione della sicurezza sul lavoro. Lo scopo dello strumento (cui partecipano regioni, parti sociali, Inail, Ispesl e Welfare) è quello di individuare parametri per la misurazione e la classificazione degli infortuni sul lavoro certi «e accettati da tutti i soggetti interessati alla attività di prevenzione dagli infortuni sul lavoro».
Sanzioni. Viene riformulato il sistema con l'obiettivo di rimodulare le sanzioni amministrative accanto a quelle penali e alle fattispecie contravvenzionali «a carico dei preposti», che fino adesso sono state «erroneamente quasi equiparate a quelle a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti». Questo risultato si potrà ottenere prevedendo la creazione di vere e proprie linee guida per le imprese, anche sotto il profilo organizzativo-gestionale. Lo scopo è impedire che la prevenzione sia affrontata solo in funzione della mera applicazione del singolo precetto antinfortunistico.
ciao a tutti
sandro
Sicurezza sul lavoro con tutela più ampia :smt037
Il Governo vicino al varo del testo.
Passi decisivi del Testo unico per la sicurezza e la salute sul lavoro. Dopo gli incontri informali di domani con le parti sociali, il provvedimento potrebbe essere varato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di venerdì 29 per proseguire, poi, il suo iter con l'acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni. Toccherà, poi, nuovamente all'Esecutivo dare il via libera definitivo al Testo unico che, tra le novità, include l'estensione delle tutele alle nuove figure contrattuali previste dalla riforma Biagi.
Il Testo unico e la proroga. La delega per l'emanazione del Testo unico era in scadenza il 9 settembre 2004. Ma con il decreto legge "omnibus" per la pubblica amministrazione (il Dl 136/04, convertito nella legge 186/04 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 175 del 28 luglio) è stato prorogato al 31 marzo 2005 il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 229/03 (la legge di semplificazione 2001). Il Testo unico, composto da 187 articoli, 13 titoli e 16 allegati, andrà a "rivisitare" il decreto legislativo 626/94 a dieci anni dalla sua emanazione (il 19 settembre 1994) e a mettere "ordine" all'«eccesso di regolamentazione legislativa» dovuta dal recepimento di numerose direttive comunitarie. Il provvedimento, inoltre, contiene alcune parti elaborate già nel 1996 dalla commissione di studio diretta da Marco Biagi e voluta dall'allora ministro del Lavoro, Tiziano Treu.
Estensione delle tutele. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro riguarderà i settori pubblici e privati e tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con datore di lavoro o committente. Infatti, nell'attuale decreto legislativo 626/94 molte attività di lavoro diverse da quelle "subordinate" non rientrano nel campo di applicazione delle leggi sulla sicurezza. Così, in base anche a quanto prevede la riforma Biagi, saranno previste tutele per collaboratori, lavoratori a termine e in "affitto", stagisti e telelavoratori subordinati. Restano, invece, esclusi lavoratori domestici, badanti, addetti all'insegnamento privato supplementare e i settori delle cave e dei marittimi.
Autonomi e imprese familiari. Saranno previste misure ad hoc per le imprese artigiane e per quelle agricole, forestali e zootecniche. Nel settore dell'agricoltura, in particolare, le misure sono dovute al fatto che l'ambiente lavorativo coincide con l'ambiente di vita in cui vi sono rischi correlati non solo all'uso di macchine e attrezzature, ma anche ad agenti cancerogeni, chimici, fisici e biologici. Non solo. La "taratura" del Testo unico per le Pmi è dovuta anche al fatto che il decreto 626/94 si adatta meglio alle aziende di grandi dimensioni a causa degli alti costi per l'adempimento di tutte le disposizioni previste in materia di sicurezza. Per il lavoratore indipendente e l'impresa familiare saranno previste, per esempio, disposizioni di protezione individuale e una periodica sorveglianza medica.
Prevenzione rischi. È previsto un sistema di "benchmarking" per ottenere una corretta informazione e formazione di chi è coinvolto nella gestione della sicurezza sul lavoro. Lo scopo dello strumento (cui partecipano regioni, parti sociali, Inail, Ispesl e Welfare) è quello di individuare parametri per la misurazione e la classificazione degli infortuni sul lavoro certi «e accettati da tutti i soggetti interessati alla attività di prevenzione dagli infortuni sul lavoro».
Sanzioni. Viene riformulato il sistema con l'obiettivo di rimodulare le sanzioni amministrative accanto a quelle penali e alle fattispecie contravvenzionali «a carico dei preposti», che fino adesso sono state «erroneamente quasi equiparate a quelle a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti». Questo risultato si potrà ottenere prevedendo la creazione di vere e proprie linee guida per le imprese, anche sotto il profilo organizzativo-gestionale. Lo scopo è impedire che la prevenzione sia affrontata solo in funzione della mera applicazione del singolo precetto antinfortunistico.
già che ci sono aggiungo anche l'allegato all'articolo che riassume tutto il tu (così faccio una prova)
ciao ancora
sandro
ciao ancora
sandro
- Allegati
-
- sicurezza_lavoro.gif.jpg
- Schema tu
- (57.96 KiB) Scaricato 14 volte
E' uno spettacolo questo T.U. Leggendolo davvero si ha l'impressione di un notevole sforzo di omogeneizzazione della normativa vigente; il problema è che di tanto in tanto si trovano disseminate per il testo le classiche "puzzole morte", che di fatto invalidano la maggioranza di quello che ti sembrava di aver compreso.
Un piccolo esempio relativo al rischio rumore.
Art. 143
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. La deroga è concessa, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.
4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo
Una deroga della durata di 4 dico 4 anni!
Concludendo la percezione è quella di una volontà che vuole demolire le piccole e grandi professionalità che nel corso di questi anni si sono formate nell'ambito prevenzionistico.
Un saluto triste
Marzio
Un piccolo esempio relativo al rischio rumore.
Art. 143
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. La deroga è concessa, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.
4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo
Una deroga della durata di 4 dico 4 anni!
Concludendo la percezione è quella di una volontà che vuole demolire le piccole e grandi professionalità che nel corso di questi anni si sono formate nell'ambito prevenzionistico.
Un saluto triste
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Invito TUTTI (NESSUNO ESCLUSO) a fare un uso piu' accorto del tasto 'Riporta'.
Evitiamo cortesemente di 'riportare' con troppa frequenza interi post!
Bisogna 'riportare' solo le frasi strettamente necessarie per dare senso alla risposta MA NON L'INTERO POST (a meno che non sia ASSOLUTAMENTE NECESSARIO).
Rimando a questo thread aperto ieri, a riguardo, da Stilo che mi trovava perfettamente d'accordo
http://www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=287
Per rispondere DOVETE USARE IL TASTO RISPONDI (e non riporta) presente a pie' di ogni pagina del Forum e in alto.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Mod
PS: faccio presente a freddy che il suo post qua sopra risulta tagliato per quanto riguarda la citazione di Marzio che era stata RIPORTATA per intero.
Evitiamo cortesemente di 'riportare' con troppa frequenza interi post!
Bisogna 'riportare' solo le frasi strettamente necessarie per dare senso alla risposta MA NON L'INTERO POST (a meno che non sia ASSOLUTAMENTE NECESSARIO).
Rimando a questo thread aperto ieri, a riguardo, da Stilo che mi trovava perfettamente d'accordo
http://www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=287
Per rispondere DOVETE USARE IL TASTO RISPONDI (e non riporta) presente a pie' di ogni pagina del Forum e in alto.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Mod
PS: faccio presente a freddy che il suo post qua sopra risulta tagliato per quanto riguarda la citazione di Marzio che era stata RIPORTATA per intero.
Ultima modifica di Mod il 09 nov 2004 23:23, modificato 1 volta in totale.
...e io lo sapevo, che quando sarebbe servito a me inciampavo nel rimbrotto preventivo del mod...
fa niente, sono stata anni senza [quote], ce la faccio uguale :smt003 .
x freddy: i DPI per l'udito possono essere un pericolo nell'esecuzione di gallerie, perchè possono distorcere la percezione acustica di vicinanza -o lontananza- di un mezzo di cantiere (di solito, dei camion di movimento terra) e quindi aumentare il rischio di movimenti incontrollati del pedone che provochino l'investimento. O anche la non percezione degli avvisi verbali di pericolo lanciati da altri operatori. Bene, questo era già previsto nell'art. 48 del 277, comma 2.
Non mi è mai capitato un caso da comma 1.
Però, 4 anni di deroga, mi sembrano esagerati, francamente: 4 anni son sufficienti a far diventare sordo chiunque, e mi sembrerebbe più consono obbligare al ricorso delle "migliori organizzazioni procedurali", che poi sarebbe la turnazione nell'esempio che ho portato io. Visto che martelloni soft non se ne fanno ancora...
Nofer
fa niente, sono stata anni senza [quote], ce la faccio uguale :smt003 .
x freddy: i DPI per l'udito possono essere un pericolo nell'esecuzione di gallerie, perchè possono distorcere la percezione acustica di vicinanza -o lontananza- di un mezzo di cantiere (di solito, dei camion di movimento terra) e quindi aumentare il rischio di movimenti incontrollati del pedone che provochino l'investimento. O anche la non percezione degli avvisi verbali di pericolo lanciati da altri operatori. Bene, questo era già previsto nell'art. 48 del 277, comma 2.
Non mi è mai capitato un caso da comma 1.
Però, 4 anni di deroga, mi sembrano esagerati, francamente: 4 anni son sufficienti a far diventare sordo chiunque, e mi sembrerebbe più consono obbligare al ricorso delle "migliori organizzazioni procedurali", che poi sarebbe la turnazione nell'esempio che ho portato io. Visto che martelloni soft non se ne fanno ancora...
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Faccio presente all'amica Nofer che gia' nel mio rimbrotto preventivo piu' sopra riportato avevo intenzione di chiederle, gentilmente, se poteva illuminare tutti i forumiani sulle 'citazioni a pezzi' che così magistralmente erano state da lei impiegate in piu' di qualche suo precedente intervento.
Ne approfitto per farlo ora.
Infatti le 'citazioni a pezzi' (e' cioe' citazioni solo di taluni estratti del post in discussione) possono essere molto utili per avere risposte intercalate in punti precisi della discussione rendendo così contestualizzate le risposte stesse.
Mi permetto, pertanto, di invitare Nofer (quando ha un minuto di tempo e sempreche' ne abbia voglia) a riepilogare il modo di fare le 'citatazioni a pezzi' onde permettere anche agli altri forumiani di usufruire di tale interessante metodo di postare (che e' assimilabile al consolidato metodo 'internettiano' di rispondere alle mail).
Devo, inoltre, fare pubblica ammenda in merito al fatto che non piu' tardi della scorsa settimana avevo gia' chiesto io stesso lumi a Nofer a tal proposito ma ... al momento non riesco piu' a trovare nei mp la risposta (molto completa) che la stessa Nofer mi aveva gia' inviato in privata sede.
A questo punto mi riaffido ancora a lei perche' possa, eventualmente, rendere edotti tutti, con la chiarezza che le e' solita, circa il modo di impiegare le ormai famose 'citazioni a pezzi'.
Ringrazio anticipatamente e a nome di tutti Nofer qualora trovasse il tempo (la cosa non e' comunque urgente) per illuminarci a riguardo.
Un salutone cordiale
Mod :smt039
PS: dell'eventuale spiegazione faro' una FAQ che sara' inserita nell'elenco accessibile dal link in alto a sinistra del menu'.
Faccio, altresì, presente che questa parentesi OFF TOPIC si chiude con la spiegazione di Nofer e che se necessitate di ulteriori informazioni vi invito, fin d'ora, ad aprire un post nel forum 'Prove, consigli, ecc...'
Grazie a tutti per la collaborazione.
Mod
Ne approfitto per farlo ora.
Infatti le 'citazioni a pezzi' (e' cioe' citazioni solo di taluni estratti del post in discussione) possono essere molto utili per avere risposte intercalate in punti precisi della discussione rendendo così contestualizzate le risposte stesse.
Mi permetto, pertanto, di invitare Nofer (quando ha un minuto di tempo e sempreche' ne abbia voglia) a riepilogare il modo di fare le 'citatazioni a pezzi' onde permettere anche agli altri forumiani di usufruire di tale interessante metodo di postare (che e' assimilabile al consolidato metodo 'internettiano' di rispondere alle mail).
Devo, inoltre, fare pubblica ammenda in merito al fatto che non piu' tardi della scorsa settimana avevo gia' chiesto io stesso lumi a Nofer a tal proposito ma ... al momento non riesco piu' a trovare nei mp la risposta (molto completa) che la stessa Nofer mi aveva gia' inviato in privata sede.
A questo punto mi riaffido ancora a lei perche' possa, eventualmente, rendere edotti tutti, con la chiarezza che le e' solita, circa il modo di impiegare le ormai famose 'citazioni a pezzi'.
Ringrazio anticipatamente e a nome di tutti Nofer qualora trovasse il tempo (la cosa non e' comunque urgente) per illuminarci a riguardo.
Un salutone cordiale
Mod :smt039
PS: dell'eventuale spiegazione faro' una FAQ che sara' inserita nell'elenco accessibile dal link in alto a sinistra del menu'.
Faccio, altresì, presente che questa parentesi OFF TOPIC si chiude con la spiegazione di Nofer e che se necessitate di ulteriori informazioni vi invito, fin d'ora, ad aprire un post nel forum 'Prove, consigli, ecc...'
Grazie a tutti per la collaborazione.
Mod