Il MinAmbiente con un DM approvato lo scorso 2 maggio e pubblicato sulla GURI dello scorso 16 maggio n. 112.
Il documento statuisce che le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture la cui produzione non superi i 6.000 mc non sono rifiuti.
Sono escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati che sono normate dal titolo V parte IV del D.lgs 152/2006.
L'impresa titolare deve inviare comunicazione 7 giorni prima l'inizio dello scavo all'agenzia regionale o della provincia autonoma per la protezione dell'ambiente in cui si evidenziano:
- il cantiere
- quantità materiali scavati
- siti di destinazione del materiale e quantità ad essi destinati
Deve essere indicato anche il sito di deposito del materiale, anche esterno al luogo di produzione, se non c'è uso diretto.
In quest'utlimo caso la comunicazione deve essere integrata anche dei siti di destinazione da inviare 7 giorni prima dell'impiego.
Nella stessa giornata, il MinAmbiente ha dettato con un secondo decreto, sempre datato 2 maggio 2006, pubblicato sulla Guri 10 maggio 2006 n. 107 i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, in attuazione del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento, emanato ex articolo 186 comma 3 del Dlgs 152/2006, stabilisce i metodi di campionamento e la preparazione dei campioni, i limiti per le concentrazioni di inquinanti, la periodicità delle analisi.
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)