Salve e ben ritrovati.
Vale ancora la disposizione dell'art. 16 del D.Lgs. 494/96 sull'esposizione quotidiana o settimanale del lavoratore basata su standard derivati da studi e misurazioni presenti nella letteratura scientifica di settore, con il nuovo decreto sul rumore?
Per caso l'equivalente di quell'art. 16 è l'art. 49 quater secondo comma?
Trascrivo il 49 quater secondo comma:
laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata all'altra di lavoro, è possibile sostituire ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con quello di esposizione settimanale, a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dBA;
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
Ciao!
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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nuovo decreto rumore e cantieri
- Bassaumbria
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Beh è abrogato solo il 277 nella parte del rumore mentre nella nuova norma non vi è nulla a riguardo dell'articolo relativo nella 494/96 che tra l'altro giova ricordare è applicato solo all'interno dei cantieri temporanei o mobili di genio civile.
C'è però un riferimento nell'art 16 della 494/96 ed in particolare "Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277"
Ma non credo che sia rilevante per cui tutto come prima, sempre secondo me.
C'è però un riferimento nell'art 16 della 494/96 ed in particolare "Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277"
Ma non credo che sia rilevante per cui tutto come prima, sempre secondo me.