Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

antitetanica, ci risiamo!

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Avatar utente
manfro
Messaggi: 2110
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

Ciao amici del forum, dopo quasi un'ora di ricerca e lettura mi trovo costretto a ricorrere ad una discussione che in realtà è stata affrontata mille volte.
Ripartirei da questo mio intervento di ottobre 2004
http://www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=262

ora dopo quasi due anni ancora non si è fatta chiarezza nella mia limitata cultura, ma resto dell'avviso che il giudizio di idoneità del Medico Competente non possa prescindere dalla vaccinazione antitetanica.
Su un altro post di Sicurezzaonline.it (non finirà mai di stupirmi)
http://www.asl.bergamo.it/web/arentsll. ... enDocument
ho reperito un link di una circolare della ASL di Bergamo che dava le seguenti indicazioni (da me assolutamente condivise):

"Oggetto: Vaccinazione antitetanica obbligatoria e protezione dal rischio biologico (D.Lgs.626/94)

Facendo seguito all’incontro tenutosi presso l’Ordine dei Medici in data 28 novembre 2000 sul tema inerente la vaccinazione antitetanica, viste le richieste di delucidazione di alcuni medici competenti e di Datori di lavoro sull’argomento, si precisa quanto segue:


1) La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, ai sensi della Legge n. 292/63 e succ. modifiche, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici come da specifico elenco di cui all’art. 1 della stessa legge sopraccitata (elenco in allegato);

Per tali categorie di lavoratori l’inosservanza dell’obbligo della vaccinazione antitetanica (inosservanza di una norma di igiene sul lavoro di cui risponde il Datore di Lavoro) condiziona il giudizio stesso di idoneità alla mansione specifica del lavoratore , potendosi configurare per es. una non idoneità temporanea alla mansione (vedasi anche la Sentenza della Cassazione, sezione terza penale n. 10818 del 10.11.1992 “Vaccinazione Antitetanica dei lavoratori dipendenti, in allegato);

Art. 1. L. 292/63
È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie ed altro personale delle Ferrovie dello Stato, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici, marittimi e lavoratori portuali

ora il mio caso riguarda un marmista che non vuole sottoporsi a vaccinazione.
che gli faccio?
a parte che secondo me rientra nelle categorie riportate sopra in neretto, ma anche considerando queste mansioni fuori dalle categorie per le quali è obbligatoria la vaccinazione, la stessa circolare ASL precisa che:

2) Ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs 626/94 vige l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare il rischio di esposizione potenziale ad agenti biologici, di identificare i lavoratori soggetti a rischio di infezione, di mettere a disposizione dei vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, ovvero di somministrare il vaccino tramite il medico competente. La vaccinazione antitetanica rappresenta per il Datore di Lavoro una misura da intraprendere per la protezione individuale del lavoratore esposto al rischio di contrarre il tetano (ovviamente il Datore di Lavoro ha prima l’obbligo di ridurre al minimo tecnicamente fattibile l’esposizione a rischio alla fonte). Il Clostridium tetani ai sensi del D.Lgs 626/94 (vedasi elenco microrganismi nell’allegato al Titolo VIII) è ”un agente biologico del gruppo 2 che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori” (vedasi anche la recente Direttiva 2000/54/CE del 18 settembre 2000 , settima Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 della Direttiva 89/391/CEE ..”Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro”). Nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi per i lavoratori un rischio di esposizione all’ agente biologico in questione , nei settori lavorativi in cui vi è uso deliberato di agenti biologici (elenco in allegato) , nei settori lavorativi con potenziale esposizione ad agenti biologici (elenco in allegato), o comunque in tutte quelle attività valutate, in collaborazione con il medico competente, e non comprese negli elenchi sopraccitati, ma comunque ritenute a rischio di esposizione al Clostridium tetani, la vaccinazione antitetanica ,per quei lavoratori esposti al rischio di tetano, rappresenta una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale. Anche in questo caso, il giudizio di idoneità alla mansione specifica non può non essere vincolato e condizionato dallo stato di protezione del lavoratore dal rischio infettivo a cui è esposto, ovvero alla regolarizzazione del programma di immunoprofilassi contro il tetano.

Il MC mi ha chiesto di fare firmare al lavoratore una lettera in cui decide liberamente, dopo essere stato opportunamente informato in merito,  che rinuncia di sottoporsi alla vaccinazione assumendosene la responsabilità.
Io resto perplesso e preoccupato ma non per la parte di responsabilità in capo al MC che rilascia comunque idoneità, ma per la parte di responsabilità che secondo me invece resta in capo al DdL in caso di infortunio biologico che, mi inesegnate, in caso di tetano può produrre anche rischi di morte.
Che ne pensate?
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

:smt007 amicanfro...

mi sta proseguendo l'inc....tura nerissima -quanto personale- di ieri, tuttavia non posso lasciarti in ambasce per una cosa così stupida...
allora, come sempre, ricominciamo da capo.
La L.5 marzo 1963 n.292 all'art. 1 non si limitava a rendere obbligatoria la vaccinazione antitetanica solo ad alcune categorie di lavoratori, successivamente integrate dai DM 22 marzo 1975 e DM 16 settembre 1975.
Infatti, il comma c) dell'art. 1 dice che, oltre che per gli sportivi affiliati alle federazioni del CONI, (E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:) c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita., e nel 1968  con la L.419 del 20 marzo l'attestato di vaccinazione antitetanica e antidifterica ed eventuale inoculazione di richiamo fu dichiarato requisito per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie. Soprattutto, il DPR 1301/1965 emanò il regolamento di attuazione (erano previsti 6 mesi dalla 292, ma già all'epoca si era un po' lentini...), nel quale si sancì che :
DPR 1301/1965 ha scritto:art. 1
a) (...sono considerati) Lavoratori: i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti che svolgono un attività lavorativa tra quelle previste dall'art. 1 della L.292/63;
b) Nuove leve di lavoro: i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i 12 anni di età, se addetti all'agricoltura, e i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici; [omissis]
art. 2 Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.
E quindi, o io sono completamente stupida, ed anche questa è un'ipotesi da prendere in considerazione seriamente, oppure lo sono sì, ma resta il fatto che dal 1965 la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per chiunque, comunque dovunque e "perunque" sul terrotorio della Reèubblica Italiana. Infatti, ricordo che nel 1972, quando fui assunta a lavorare, mi chiesere il certificato di vaccinazione, e io ce lo avevo semifresco del 1968 (giustappunto) e mi valeva sino al 1978.

Ma siccome anche io sono una "capa di provola", ammetto con il capo cosparso di cenere (provola affumicata, ovviamente, da buona napoletana) che non ho più fatto il richiamo. La noferpargola medico mi sta scassando l'inscassabile che me la devo rifare, io ed anche tutti i dipendenti... per ora, abbiamo coperto solo il tecnico che ha finito 9-10 anni fa il servizio militare, ma sta scadendo anche lui. Però il mio MC è tenera e gentile, e l'idoneità ce la molla lo stesso... Francamente, non sono sicura che sappia che non dovrebbe.
Un altro dei MC che ha lavorato con la mia struttura, se eri cavolo che dava un'idoneità senza l'antitetanica... avevi voglia di sottoscrivere tutto quello che ti pareva, lui faceva l'equazione elementare <<niente>>. Semplice  :smt022 .

Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

ehmmm :smt009
chiedo scusa per gli orrori (non errori, proprio orrori) di battitura dell'intervento qua sopra,... ma è vero che io a monitor non me ne accorgo...
sob... :smt021
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
manfro
Messaggi: 2110
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

amicofer
quindi siamo alle solite, è il MC che SI DEVE assumere le sue responsabilità, senza paura di ricorsi.
Non vuoivaccinarti? e io non ti do l'idonetià, e che cavolo troppo comodo altrimenti.
Il DdL, come può tutelarsi? revoca l'incarico al MC?
Io lo farei.  :smt014
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Avatar utente
manfro
Messaggi: 2110
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

ultim'ora,
il MC interpellato ha detto che c'è una sentenza del TAR del Lazio che dice in sostanza che anche se il lavoratore non si vuole vaccinare il MC deve riconoscere l'idoneità alle mansioni svolte (sempre che per le altre visite sia tutto ok) e la responsabilità in caso di infortunio biologico, se la becca tutta il lavoratore, a patto che egli abbia in precedenza firmato una sorta di "liberatoria" al MC e al DdL.
domani vado alla ricerca della sentenza perduta e vi terrò aggiornati.
:smt006 manfro-jones
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Rispondi

Torna a “Archivio Medicina del Lavoro”