Il 16 giugno scorso è stato pubblicato sulla GU n. 138 il DPR 12 aprile 2006, n. 214 il "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi".
Oggetto del provvedimento, entrato in vigore i primi di luglio, sono i depositi di GPL che alimentano utenze non rientranti tra quelle del DM 16/2/1982.
Viene stabilito che spetta agli enti e ai privati titolari dei depositi la richiesta al Comando provinciale VVF del sopralluogo per il rilascio del CPI. Quindi non occorre più richiedere preliminarmente il parere di conformità antincendio sul progetto.
E' stato inoltre predisposto lo specifico mod. PIN 3 GPL ed aggiornato quello per la dichiarazione di corretta installazione del serbatoio (ai sensi del D.Lgs. 32/1998).
Analizzando il mod. PIN 3 GPL sembra che nel caso citato debba essere la ditta che rifornisce il serbatoio di GPL a richiedere il CPI e non l'utente presso cui esso è installato.
Nei casi di non aplicabilità del DPR 214 dovrebbe essere invece l'utente a richiedere parere di conformità + rilascio del CPI.
Questa diversità di procedura mi sembra strana perchè a mio avviso è sempre l'utente il titolare dell'attività soggetta a controllo ("deposito di GPL"), tranne ovviamente nei casi in cui il pagamento avviene "a contatore" ed il GPL depositato nel serbatoio resta di proprietà della ditta.
Cosa ne pensate? Ho forse interpretato male qualcosa?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Nuove procedure di prevenzione incendi per depositi GPL
- weareblind
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Anche a me (dalla lettura del modello) verrebbe da dire la stessa cosa, però il DPR ci dice6A ha scritto: Analizzando il mod. PIN 3 GPL sembra che nel caso citato debba essere la ditta che rifornisce il serbatoio di GPL a richiedere il CPI e non l'utente presso cui esso è installato.
Nei casi di non aplicabilità del DPR 214 dovrebbe essere invece l'utente a richiedere parere di conformità + rilascio del CPI.
Questa diversità di procedura mi sembra strana perchè a mio avviso è sempre l'utente il titolare dell'attività soggetta a controllo ("deposito di GPL"), tranne ovviamente nei casi in cui il pagamento avviene "a contatore" ed il GPL depositato nel serbatoio resta di proprietà della ditta.
Cosa ne pensate? Ho forse interpretato male qualcosa?
Art. 2
Adempimenti del titolare del deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Il titolare del deposito, che si è comprato il GPL, è l'utilizzatore, il quale ha in affitto (o molto più spesso comodato d'uso) il serbatoio.
Quindi io direi che se si è fuori 214 la domanda di esame del progetto e la richiesta CPI la fa l'utilizzatore, e se si è in 214 egli chiede direttamente il CPI.
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