Secondo voi è possibile uan suddivisione delle responsabilità e degli obblighi della sicurezza sul lavoro tra appaltatore e impresa subappaltatrice?
e se sì in che misura?
Grazie e saluti
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Responsabilità sicurezza tra appaltatore e subappaltatore
- weareblind
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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SUBAPPALTANTE NELL'ART. 7 D.LGS. N. 626/1994
Cassazione penale, sez. IV - Sentenza n. 22823 del 3 luglio 2006 (u.p. 20 aprile 2006) - Pres. De Grazia - Est. Marzano - P.M. (Parz.conf.) D'Angelo - Ric. Beltrami e altri
Emblematica è la situazione esaminata da questa sentenza:
un'azienda affida in appalto lavori di fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata di un capannone; l'impresa appaltatrice affida in subappalto la fornitura in opera delle lastre di copertura in fibrocemento del capannone ad altra ditta e quest'ultima a sua volta subappalta l'esecuzione delle opere inerenti alla copertura del manufatto ad altra ditta che, nell'impossibilità di realizzare il lavoro con i suoi operai per altri impegni, utilizza due operai polacchi assunti da un'altra ditta ancora.
Muore per infortunio uno degli operai polacchi.
Nel confermare la condanna di tre imputati (l'appaltatore e due subappaltatori), la sezione IV insegna che, <<ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, in tema di contratto di appalto o contratto d'opera, grava sul committente e tale è sostanzialmente la condizione dell'appaltatore rispetto a quella del subappaltatore per specifici lavori l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; laddove, nella specie, nonostante tutti gli impegni assunti tra le diverse ditte, vicendevolmente, nessun controllo sul lavoro dei due semplici operai veniva svolto>>(12)
(12) Sull'applicabilità dell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 al soggetto avente la duplice veste di appaltatore dei lavori commissionatigli e di committente delle opere subappaltate v. Cass. 10 maggio 2006, Sassi, ISL, 8, 495; Cass. 29 novembre 2005, Limonta, Ibid. 2006, I, 57; Cass. 16 luglio 2004, Di Tria, Ibid, 2004, 12, 755.
Cassazione penale, sez. IV - Sentenza n. 22823 del 3 luglio 2006 (u.p. 20 aprile 2006) - Pres. De Grazia - Est. Marzano - P.M. (Parz.conf.) D'Angelo - Ric. Beltrami e altri
Emblematica è la situazione esaminata da questa sentenza:
un'azienda affida in appalto lavori di fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata di un capannone; l'impresa appaltatrice affida in subappalto la fornitura in opera delle lastre di copertura in fibrocemento del capannone ad altra ditta e quest'ultima a sua volta subappalta l'esecuzione delle opere inerenti alla copertura del manufatto ad altra ditta che, nell'impossibilità di realizzare il lavoro con i suoi operai per altri impegni, utilizza due operai polacchi assunti da un'altra ditta ancora.
Muore per infortunio uno degli operai polacchi.
Nel confermare la condanna di tre imputati (l'appaltatore e due subappaltatori), la sezione IV insegna che, <<ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, in tema di contratto di appalto o contratto d'opera, grava sul committente e tale è sostanzialmente la condizione dell'appaltatore rispetto a quella del subappaltatore per specifici lavori l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; laddove, nella specie, nonostante tutti gli impegni assunti tra le diverse ditte, vicendevolmente, nessun controllo sul lavoro dei due semplici operai veniva svolto>>(12)
(12) Sull'applicabilità dell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 al soggetto avente la duplice veste di appaltatore dei lavori commissionatigli e di committente delle opere subappaltate v. Cass. 10 maggio 2006, Sassi, ISL, 8, 495; Cass. 29 novembre 2005, Limonta, Ibid. 2006, I, 57; Cass. 16 luglio 2004, Di Tria, Ibid, 2004, 12, 755.
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Suddivisione?Enri ha scritto:Secondo voi è possibile uan suddivisione delle responsabilità e degli obblighi della sicurezza sul lavoro tra appaltatore e impresa subappaltatrice?
e se sì in che misura?
Grazie e saluti
Diciamo che l'appaltatore qual ora rimandi il lavoro a lui assegnato ad un subappaltatore (ovviamente deve comunque essere previsto nel piano lavori del committente) ha le responsabiltà, nei confroti del sub., che potrebbe avere il committente.
Mirko
La Cassazione - Sezione Quarta Penale - con la recente Sentenza del 21 giugno 2006, n. 21471 ha risposto negativamente sulla questione.
"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - esordisce la Cassazione per quel che qui interessa - "all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli arti. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi. In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, di fatti, l'omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all'inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati".
In sostanza, sostiene la Cassazione, in caso di subappalto di lavori "ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per la esecuzione di un'opera parziale e specialistica, ancorché possa non venir meno la ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere -non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità -, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuta sorveglianza al riguardo. E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie".
La Cassazione ha così confermato la sentenza della Corte d'appello che era stata impugnata dal titolare della delega per la sicurezza dell'impresa appaltatrice e dal titolare dell'impresa subappaltatrice, condannati per il reato di lesioni colpose (articolo 590, commi 1 e 3, Codice Penale) subite dal lavoratore dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Saluti
geoarch
"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - esordisce la Cassazione per quel che qui interessa - "all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli arti. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi. In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, di fatti, l'omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all'inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati".
In sostanza, sostiene la Cassazione, in caso di subappalto di lavori "ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per la esecuzione di un'opera parziale e specialistica, ancorché possa non venir meno la ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere -non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità -, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuta sorveglianza al riguardo. E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie".
La Cassazione ha così confermato la sentenza della Corte d'appello che era stata impugnata dal titolare della delega per la sicurezza dell'impresa appaltatrice e dal titolare dell'impresa subappaltatrice, condannati per il reato di lesioni colpose (articolo 590, commi 1 e 3, Codice Penale) subite dal lavoratore dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Saluti
geoarch