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superamento 87 db

Archivio Rischi da agenti fisici: Rumore (D.Lgs. 277/91) e Vibrazioni (D.Lgs. 187/05).
Sezione in cui vengono archiviate tutte le discussioni inerenti il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro (Riservato agli abbonati)
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alessandro bs

Gentilissimi, scusate se irrompo ancora sul tema Dlgs 195/06 rumore, ma ho cercato invano nelle recedenti discussioni.
La mia domanda è :
Se in un reparto si superano i livelli di 87decibel cosa dobbiamo fare oltre a garantire l'uso dei DPI e fare sorveglianza sanitaria?
Dobbiamo fare interventi di fonoassorbenza atti a ridurre la rumorosità?

Grazie
Alessandro
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Max DP
Messaggi: 564
Iscritto il: 08 ott 2004 10:03
Località: Cordenons (PN)

le misure collettive hanno sempre la precedenza, ove possibili.

Max DP
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
alessandro bs

Ove possibili, naturalmente, ma non obbligatorie quindi.

Grazie
Alessandro
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Renato
Messaggi: 326
Iscritto il: 28 set 2006 12:25

a me risulta che sono obbligatorie, se non attuabili bisogna chiedere un deroga alla USL locale (.....voglio vedere chi ci prova :smt002 )
ciao R
alessandro bs

Infatti tutto è possibile.
L'importante è stabilire se l'obbligatorietà è imposta, diversamente come far digerire al DL l'investimento?

Grazie ancora

Alessandro
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Renato
Messaggi: 326
Iscritto il: 28 set 2006 12:25

E' il decreto che lo stabilisce, non noi (per chi ritiene che non tutto è possibile)

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
.....
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
.....omesso......
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.


sui digestivi per il DDL non sono esperto
ciaoR
ALESSANDRO bs

grazie!

Alessandro
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Marzio
Messaggi: 1323
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Viste le linee guida ISPESL sugli interventi di protezione collettiva, più che digestivo, per il DDL consiglierei "casse di maalox" (notare il riferimento colto a Ligabue  :smt033 ).

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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