Gentilissimi, scusate se irrompo ancora sul tema Dlgs 195/06 rumore, ma ho cercato invano nelle recedenti discussioni.
La mia domanda è :
Se in un reparto si superano i livelli di 87decibel cosa dobbiamo fare oltre a garantire l'uso dei DPI e fare sorveglianza sanitaria?
Dobbiamo fare interventi di fonoassorbenza atti a ridurre la rumorosità?
Grazie
Alessandro
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
superamento 87 db
Infatti tutto è possibile.
L'importante è stabilire se l'obbligatorietà è imposta, diversamente come far digerire al DL l'investimento?
Grazie ancora
Alessandro
L'importante è stabilire se l'obbligatorietà è imposta, diversamente come far digerire al DL l'investimento?
Grazie ancora
Alessandro
E' il decreto che lo stabilisce, non noi (per chi ritiene che non tutto è possibile)
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
.....
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
.....omesso......
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
sui digestivi per il DDL non sono esperto
ciaoR
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
.....
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
.....omesso......
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
sui digestivi per il DDL non sono esperto
ciaoR
Viste le linee guida ISPESL sugli interventi di protezione collettiva, più che digestivo, per il DDL consiglierei "casse di maalox" (notare il riferimento colto a Ligabue :smt033 ).
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)