Ciao a tutti,
spero di non infrangere alcuna regola aurea... tuttavia ho avviato una ricerca e non ho trovato risposta a questo quesito.
In un'azienda di grandi dimensioni con più unità territoriali esiste un amministratore delegato che è legale rappresentante e quindi (dico bene?) datore di lavoro di fatto. In ciascuna unità, vista l'impossibilità di avere un unico vero responsabile della sicurezza dei lavoratori, è stato individuato con tanto di delega formale un "datore di lavoro delegato" identificabile nella figura del direttore di stabilimento. Tutto ok anche per quanto riguarda potere di spesa ed autonomia decisionale. Si tratta in entrambe i casi di dirigenti per altro piuttosto sensibili a problematiche legate alla salute e sicurezza dei lavoratori. Poi arriva una nuova figura professionale, un dipendente che si occupa in tutti i siti produttivi di ambiente e sicurezza (una sorta di consulente interno). La direzione individua in questa persona un possibile delegato (a questo punto unico) in materia di sicurezza e ambiente. Nel pensare di trasferire con delega formale le responsabilità a questa persona subentra un problema, si tratta di un impiegato. La domanda è la seguente: ammesso e concesso che al delegato vengano attribuiti potere decisionali e di spesa, è possibile trasferire il concetto di "datore di lavoro" ad un impiegato (non un quadro o un dirigente)? Mi risulta inoltre difficile credere che possa esercitare una funzione del genere una persona che formalmente non abbia lavoratori subordinati sotto di sè (in pratica lavora in staff alla direzione). Tanto di cappello insomma all'azienda, però non mi sembra una cosa fattibile. Mi sapreste dire cosa ne pensate e che tipo di riferimenti normativi esistano in merito?
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto
Raffa
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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datore di lavoro di fatto e delegato
Come noto, il datore di lavoro può delegare gli adempimenti in tema di prevenzione e sicurezza
Egli resterà comunque e sempre destinatario di alcuni doveri indelegabili per i quali dovrà impegnarsi ed assumersi in prima persona la responsabilità delle scelte operative
In particolare il datore di lavoro sarà tenuto personalmente a:
Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
Elaborare il documento di valutazione dei rischi
Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
Con l'esclusione di quelli citati il datore di lavoro ha quindi la libertà di scegliere un soggetto qualificato al quale delegare poteri e funzioni per adempiere alla normativa antinfortunistica.
La delega produce quindi questo effetto, di "allargare" il campo dei destinatari dei doveri, di aggiungere a quelli già previsti dalle norme un nuovo soggetto che con un atto di autonomia negoziale viene ad assumere una posizione che in virtù dell'accettazione della delega espone il delegato alla responsabilità penale.
Tale coinvolgimento non è però di per sé sufficiente a liberare da responsabilità penale l'imprenditore o datore di lavoro.
Tale liberazione avverrà solo se tutte le condizioni previste siano presenti.
Infatti se anche in presenza di delega il datore di lavoro continuerà, senza mai ingerirsi nella gestione concreta, a verificare il puntuale adempimento dei doveri, es accerterà che i mezzi finanziari sono congrui e puntualmente utilizzati, se insomma sarà convinto che il delegato esercita con professionalità ed efficacia il suo lavoro, al verificarsi dell'evento penalmente rilevante nessun profilo di responsabilità potrà essergli imputato.
Ma se invece si riscontrerà un non pieno passaggio di poteri, omessi controlli, o se le violazioni accertate trovano una ragione nelle scelte aziendali gestite direttamente dal datore di lavoro, anche nei confronti di quest'ultimo potranno essere rilevati elementi di rilevanza penale.
E' da sottolineare, e qui dovresti trovare risposta ai tuoi dubbi, che la Css. Penale 23.3.94 "In materia di adempimenti in tema di sicurezza del lavoro non è ipotizzabile una delega a capo della stessa persona beneficiaria della tutela, non avendo senso una delega di sorveglianza su se stesso".
Delegato alla sicurezza non potrà quindi MAI essere un'operaio, un'impiegato che comunque si trovi in una situazione di credito di sicurezza nei confronti del datore di lavoro.
Si esporrà pertanto certamente a responsabilità penali il datore di lavoro che vorrà (solo formalmente) individuare un semplice dipendente come delegato alla sicurezza.
Egli resterà comunque e sempre destinatario di alcuni doveri indelegabili per i quali dovrà impegnarsi ed assumersi in prima persona la responsabilità delle scelte operative
In particolare il datore di lavoro sarà tenuto personalmente a:
Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
Elaborare il documento di valutazione dei rischi
Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
Con l'esclusione di quelli citati il datore di lavoro ha quindi la libertà di scegliere un soggetto qualificato al quale delegare poteri e funzioni per adempiere alla normativa antinfortunistica.
La delega produce quindi questo effetto, di "allargare" il campo dei destinatari dei doveri, di aggiungere a quelli già previsti dalle norme un nuovo soggetto che con un atto di autonomia negoziale viene ad assumere una posizione che in virtù dell'accettazione della delega espone il delegato alla responsabilità penale.
Tale coinvolgimento non è però di per sé sufficiente a liberare da responsabilità penale l'imprenditore o datore di lavoro.
Tale liberazione avverrà solo se tutte le condizioni previste siano presenti.
Infatti se anche in presenza di delega il datore di lavoro continuerà, senza mai ingerirsi nella gestione concreta, a verificare il puntuale adempimento dei doveri, es accerterà che i mezzi finanziari sono congrui e puntualmente utilizzati, se insomma sarà convinto che il delegato esercita con professionalità ed efficacia il suo lavoro, al verificarsi dell'evento penalmente rilevante nessun profilo di responsabilità potrà essergli imputato.
Ma se invece si riscontrerà un non pieno passaggio di poteri, omessi controlli, o se le violazioni accertate trovano una ragione nelle scelte aziendali gestite direttamente dal datore di lavoro, anche nei confronti di quest'ultimo potranno essere rilevati elementi di rilevanza penale.
E' da sottolineare, e qui dovresti trovare risposta ai tuoi dubbi, che la Css. Penale 23.3.94 "In materia di adempimenti in tema di sicurezza del lavoro non è ipotizzabile una delega a capo della stessa persona beneficiaria della tutela, non avendo senso una delega di sorveglianza su se stesso".
Delegato alla sicurezza non potrà quindi MAI essere un'operaio, un'impiegato che comunque si trovi in una situazione di credito di sicurezza nei confronti del datore di lavoro.
Si esporrà pertanto certamente a responsabilità penali il datore di lavoro che vorrà (solo formalmente) individuare un semplice dipendente come delegato alla sicurezza.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
La soluzione prospettata, a prescindere dalla qualifica del nuovo soggetto, regge solo sulla carta.
Al primo evento infortunistico che comporta un'inchiesta da parte del PM, c'è la certezza che questo castello non stia in piedi.
Per esperienze personali , Ti posso dire che in seguito ad un grave infortunio, la condanna è arrivata sia per il delegante (l'amministratore delegato) che per colui che, di fatto, nel sito ricopriva le funzioni di dirigente responsabile ai sensi della normativa prevenzionale nonchè per il soggetto delegato.
Le motivazioni risiedevano, in tutti i casi che ho esaminato, proprio nell'inefficacia della delega di funzioni in quanto conferita a soggetto non realmente in grado di attuare quanto in essa previsto (culpa in eligendo).
Al primo evento infortunistico che comporta un'inchiesta da parte del PM, c'è la certezza che questo castello non stia in piedi.
Per esperienze personali , Ti posso dire che in seguito ad un grave infortunio, la condanna è arrivata sia per il delegante (l'amministratore delegato) che per colui che, di fatto, nel sito ricopriva le funzioni di dirigente responsabile ai sensi della normativa prevenzionale nonchè per il soggetto delegato.
Le motivazioni risiedevano, in tutti i casi che ho esaminato, proprio nell'inefficacia della delega di funzioni in quanto conferita a soggetto non realmente in grado di attuare quanto in essa previsto (culpa in eligendo).
io lo vedrei tanto bene come RSPP sto tipino di impiegato!
RSPP di tutte le sedi, prende comunque in mano tutto pur lasciando tutte le responsabilita' in capo al DDL.
... gia' ma forse il problema era proprio questo! :smt003
Max DP
RSPP di tutte le sedi, prende comunque in mano tutto pur lasciando tutte le responsabilita' in capo al DDL.
... gia' ma forse il problema era proprio questo! :smt003
Max DP
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Ciao Raffa , oltre a quanto già detto nei precedenti msg posso dirti che lavoro in una realtà identica a quella da te descritta in cui io (impiegaata) sono Responsabile della sicurezza per il tutto il gruppo ma non ho alcuna delega perchè ,come già detto, non sarebbe sostenibile. Ogni stabilimento ha il suo Direttore con deleghe anche sulla sicurezza (quindi rappresenta lui la figura del datore di lavoro) e ha un suo RSPP . Io come , come ufficio centrale, ho il compito di coordinare gli RSPP e le attività legate alla sicurezza di tutti gli stabilimenti.
Saluti
Shawanda
Saluti
Shawanda
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore (B.Brecht)
Era così logico l'inizio e l'impostazione generale che mi sembrava fin troppo bello che un'azienda si era data una struttura così chiara da individuare un Datore di lavoro per ogni unità produttiva e che tale delega fosse in capo ad un uomo "di produzione".
L'idea di inserire il "responsabile della sicurezza" come giustamente illustrato da altri illustri forumiani non farà che allungare la lista dei "colpevoli" senza scaricare le responsabilità di fatto di chi in relatà "guida" l'azienda.
Trovo molto più logico fortificare i rapporti tra Datori di lavoro e sottoposti con mansionari veri e verifiche vere.
L'idea di inserire il "responsabile della sicurezza" come giustamente illustrato da altri illustri forumiani non farà che allungare la lista dei "colpevoli" senza scaricare le responsabilità di fatto di chi in relatà "guida" l'azienda.
Trovo molto più logico fortificare i rapporti tra Datori di lavoro e sottoposti con mansionari veri e verifiche vere.
Raffa, un pochino ti sei risposta da sola. Un membro dello staff non può essere delegato dei "poteri di line" del DDL e delle relative responsabilità.
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Grazie a tutti per gli utili suggerimenti... ora ho consolidato la mia idea e tutto mi è più chiaro.
Buon lavoro a tutti
Raffa
Buon lavoro a tutti
Raffa