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Ponteggi e datore di lavoro

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
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enricosa
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Iscritto il: 02 mar 2006 20:42
Località: treviso

in relazione a quanto indicato nel Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori", all'arti. 6 si legge:

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

secondo voi, se il DlL è sempre presente alle operazioni di montaggio, smontaggio, (e ha correttamente ottemperato agli obblighi di progetto, montaggio, libretti vari..) E' COMUNQUE richiesto che i lavoratori che utilizzano poi il ponteggio OPPURE almeno il DdL abbia frequentato il corso di formazione previsto per i lavoratori

cioè...ci deve essere all'interno dell'azienda almeno qualcuno che ha frequentato i corsi ??

..come sempre grazie per i chiarimenti


enricosa
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Giuliano
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Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Il Decreto 235/2003 impone che i lavoratori che eseguono il MONTAGGIO abbiano fatto un corso di formazione (quello indicato dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006); non è richiesto il corso per i lavoratori che UTILIZZANO il ponteggio.
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enricosa
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Iscritto il: 02 mar 2006 20:42
Località: treviso

Grazie Giuliano, si scusa ho scritto in modo non preciso,   ma....se il DdL è sempre presente in cantiere (parliamo di imprese piccole), anche quando viene montato il ponteggio, comunque deve avere frequentato il corso previsto , o essedo appunto DdL è esentato da tale incombenza ??

grazie ancora

enricosa
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Giuliano
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Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

I casi possibili sono questi:
1. L'Impresa (piccola) non ha ponteggio proprio, quindi si rivolge ad una ditta che gli affitta il ponteggio. Quindi è la ditta che gli fornisce il ponteggio che lo monta; pertanto deve avere i lavoratori ed il preposto formati come richiesto dal Decreto 235/2003.
2. L'Impresa, pur essendo piccola, ha un ponteggio suo. Le regole del Decreto 235/2003 e dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni valgono anche per i lavoratori dell'Impresa piccola che devono fare il corso, così anche per il preposto, che può essere lo stesso DdL.
Senza contare poi l'obbligo di predisporre il PiMUS.
Insomma non mi pare che ci siano sconti per il DdL come accade  per l'art. 10 del D.L.vo 626/94.
Questo è quello che mi risulta a tutt'oggi. Sentiamo se qualche forumiano ha notizie diverse da quelle che ti ho dato.
Ciao
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nico
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Iscritto il: 20 ott 2004 18:50

Ai sensi dell'art.2, comma 1 lett.a) per lavoratore si intende la "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale." Pertanto ritengo che il datore di lavoro non dovrebbe frequentare il corso di formazione in quanto DOVREBBE essere già formato. Il preposto poi è in fin dei conti un lavoratore investito di poteri decisionali e di spesa delegato dal datore di lavoro.
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Pablito
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Iscritto il: 04 mag 2006 21:56

vi allego una circolare che chiarisce sull'obbligo del pimus per i trabattelli

saluti
Allegati
circ_03112006_03.pdf
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

grazie per la dritta Pablito, mi sarà molto utile fra qualche giorno quando rivedrò un ispettore che diceva il contrario.
io l'ho sempre saputo, ma non avevo nulla di ufficiale, ora si.
grazie di nuovo.
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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Pablito
Messaggi: 51
Iscritto il: 04 mag 2006 21:56

di nulla, ciao e buon lavoro.
:smt023
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