Ho il seguente caso:
- forno a legna per cottura pane < 100.000 kcal/h
- apparecchi a gas per cottura cibi <100> 100.000 kcal/h)
Volevo sapere:
1 - le potenze al focolare si sommano?
2 - se si superano le 100.000 kcal/h (nella sommatoria) siamo soggetti al controllo di prevenzione incendi? (attività 91?)
3 - ci sono norme di sicurezza per forni da pane a legna (regole tecnice di prevenzione incendi non ne ho trovato, ma solo la UNI 10683) oppure essendoci apparecchi a gas si usa il DM 12/04/96 oppure si concorda con i VVF
grazie a tutti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Forni per cottura pane a legna e apparecchia a gas
Precisazione: il forno a legna per la cottura del pane è uguale uguale a quelli delle pizzerie (per capirci)
grazie
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la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
solo x la 1): risposta datami dai VVFF : sicuramente SI se nello stesso edificio.
cioè le quantità, anche se separate, si sommano;
il mio era un caso di deposito di carta e cartone che eccedeva (di poco ) i 50 q.li al che c'ho provato a dire separiamo e compartimentiamo.
a mia esplicita controdomanda " ma anche se si compartimenta REI 120?"
controrisposta: "sempre SI"
ora io non sono molto daccordo ma così mi hanno risposto.
prendetelo per tale questo mio mini-intervento e afidatevi ai mostri sacri di questo forum.
manfro
cioè le quantità, anche se separate, si sommano;
il mio era un caso di deposito di carta e cartone che eccedeva (di poco ) i 50 q.li al che c'ho provato a dire separiamo e compartimentiamo.
a mia esplicita controdomanda " ma anche se si compartimenta REI 120?"
controrisposta: "sempre SI"
ora io non sono molto daccordo ma così mi hanno risposto.
prendetelo per tale questo mio mini-intervento e afidatevi ai mostri sacri di questo forum.
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
un conto è la quantità di materiale (e io sono d'accordo su come t'han risposto i VVF: se divido con un muro rei 120 un deposito da 1500 m2, non è che me ne vengono 2 non soggetti a cpi...)
un conto è la potenzialità delle caldaie: la mia risposta 1) è riportata sia nella 7129 che nel dm del 96 (si fan le somme se gli apparecchi sono nello stesso locale o comunicanti, altrimenti no: per esempio, 10 generatori da 20 kW ciascuno, se sono tutti esterni, non sono soggetti a cpi)
un conto è la potenzialità delle caldaie: la mia risposta 1) è riportata sia nella 7129 che nel dm del 96 (si fan le somme se gli apparecchi sono nello stesso locale o comunicanti, altrimenti no: per esempio, 10 generatori da 20 kW ciascuno, se sono tutti esterni, non sono soggetti a cpi)
ricordo con memoria labile delle info relative ai forni in CPD.
Poi dire se all'interno c'è una o più regole di installazione (facile) o degli annex 8probabile) che possano riguardarti, ce ne corre
una domanda però è necessaria : è uno di quei forni di una volta in muratura, oppure uno di quei cosi mobili, tipo pizzeria d'asporto?
Poi dire se all'interno c'è una o più regole di installazione (facile) o degli annex 8probabile) che possano riguardarti, ce ne corre
una domanda però è necessaria : è uno di quei forni di una volta in muratura, oppure uno di quei cosi mobili, tipo pizzeria d'asporto?
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- Iscritto il: 17 feb 2006 13:28
Per i forni alimentati a combustibile solido vale la circolare 73/71, secondo quanto stabilito dal parere del Min. Int. prot. n. P110/4183 Sott. 10/B.3 del 20/11/01: "se i forni sono alimentati a combustibile solido, si richiama quanto al riguardo previsto dalla Circolare 52/82, ma con l’avvertenza che il rinvio che fa quest’ultima alla Circolare 73/71 non costituisce un obbligo, ma un possibile quadro di riferimento. In ossequio, pertanto, al principio generale di cui all’art. 3 del DPR 577/82 che demanda, in assenza di specifica normativa, alla valutazione dei Comandi la facoltà di impartire le prescrizioni di sicurezza del caso, si ritiene opportuno suggerire l’adozione di una linea prescrittivi che tenga in debito conto anche le specifiche esigenze funzionali dell’attività servita dagli impianti in questione. In conseguenza di quanto precede, si ritiene che in analogia a quanto previsto dalla norma per gli impianti alimentati a gas, la permanenza dei forni a legna all’interno dei locali consumazione possa essere consentita prescrivendo la medesima modalità di separazione di cui alla lettera f) del citato punto 4.4.3 del DM 12 aprile 1996 e ponendo il divieto di costituire deposito di legna all’interno dei locali. Presso il forno potrà essere consentito mantenere un quantitativo minimo di legna strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero."
grazie delle risposte
il forno è quelli a muratura con ingresso pizze orizzontale
altra domanda del cavolo... e se sono entrambi sotto i 35 kW?
Io direi:
non si può usare la circ 71-73
non si può usare il dm 12/04/96
si usa solo la 7129 e basta...
giusto?
grazie ancora!
il forno è quelli a muratura con ingresso pizze orizzontale
altra domanda del cavolo... e se sono entrambi sotto i 35 kW?
Io direi:
non si può usare la circ 71-73
non si può usare il dm 12/04/96
si usa solo la 7129 e basta...
giusto?
grazie ancora!
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