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presunta incompletezza schede di sicurezza

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
Questo archivio contiene tutte le discussioni relative ai rischi da agenti chimici/biologici/cancerogeni, schede di sicurezza di preparati e sostanze pericolose, ecc... (Riservato agli abbonati)
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Stamattina mi son trovata a consultare delle schede di sicurezza di alcune vernici, utilizzate da un mio cliente e fornitegli dal suo committente "in conto lavori".
Ci sono riportati tutti -spero- i componenti della fase liquida, ma ahimè assolutamente non una parola sulla fase soluta.
La lavorazione è decisamente particolare, e soggetta a tutta una serie di segreti + o - industriali. Tuttavia, per pregresse esperienze io ho buoni motivi di supporre che i pigmenti siano di natura inorganica, insomma per intenderci a base di metalli pesanti, dal cromo al nichel. Abbiamo telefonato all'addetto della committente, che ci ha candidamente risposto che le indicazioni sui componenti sono al punto 2 e quelle sulle frasi di rischio sono al punto 15 di ciascuna scheda: che non mi sembra un grande aiuto.
Ho cercato di spiegare che a mio avviso non sono indicati tutti i componenti, e che anzi nulla mi si dice sui pigmenti, nemmeno se sono organici o inorganici, e quindi non posso ritenere attendibili ed esaustive le frasi di rischio indicate al punto 15 con particolare riguardo al rischio mutageno, cancerogeno e teratogeno.
La committente dice che "le schede di rischio sono del 2002, le fornisce la casa produttrice e noi non possiamo contestarle"
Orbene, 3 domande:
1. perchè mai non posso contestarle?
2. se mi gira che faccio l'analisi e ci trovo dei prodotti cancerogeni, mutageni o teratogeni in quantità sufficienti a richiedere tale etichettatura, con chi me la posso prendere?
3. qualcuno ha un po' di tempo più di me a cercarmi se in base alle varie direttive CE recepite dal ns. ordinamento il tacere la presenza di un composto tossico/nocivo/pericoloso configura un reato (anche di puro pericolo)?
Nofer

P.S. i colori "sospetti" sono un primer bianco e tutte le vernici grigio-matto, e pure una beige-sabbia...Intelligenti pauca, come direbbe freddy! Qualcuno di lor signori sa o anche solo ricorda quali composti organometallici o solo metallici danno queste variabili di colore?
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
Località: Milano

Credo che la responsabilità ricada comunque sul produttore, che in caso di compilazioni carenti o errate risponde di falso su documento ufficiale.
La contestazione nei confronti del produttore credo che cada a vuoto, bisognerebbe forse segnalare la situazione ad organi competenti....ASL?
anch'io trovo spesso schede di sicurezza a dire poco incomplete, ma che posso fare se non segnalare sui miei documenti che a mio avviso manca X, Y, Z per una corretta valutazione del rischio?
Io come consulente valuto il rischio chimico in base alle schede, non ho laboratori per eseguire alcuna prova o verifica...per forza di cose devo fidarmi di ciò che c'è scritto, oppure scrivere al cliente che a mio avviso qualcosa non quadra.... tu che puoi fare le cose per benino potresti fare qualche analisi ed incasinarli per benino con gli organi di vigilanza, trovando voglia, tempo e copertura finanziaria.
Luca
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Stilo
Messaggi: 844
Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

Vabbè che sei mostruosamente intelligente, ma qualcosina potevano pur dirtela...
Comunque così, al volo, mi viene da pensare:
Bianco: Ossido di Titanio
Grigio = Nero + bianco = Carbone come nerofumo (inorg.) PIUTTOSTO CHE solfuri neri (solo per verniciature a freddo). Del bianco, già detto
Beige: Componente gialla = Cd PIUTTOSTO CHE sali di Fe (limonite e dintorni).... Tieni conto che il Pb non dovrebbe essere + presente, come ben sai
Non è tanto, anzi, paucum.
Sulle schede di sicurezza (al punto 1! :smt003 ) è indicato il produttore. Più lui che il tuo fornitore può darti informazioni. Che ne pensi di un  bel fax, tanto per approcciare?
Tienici informati.
Per ora, di più ninzò.
Buon we.
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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ds
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Iscritto il: 11 nov 2004 09:17
Località: Trieste

Cara Nofer, tralascio la parte responsabilità, che andrò a studiarmi meglio. Voglio solo dirti che 'sta storia delle schede di sicurezza dei prodotti che sono incomplete, vaghe, coperte da segreto industriale, ecc. è cosa del tutto comune. Recentissimamente ho fatto chiedere maggiori informazioni ai sensi del 25/2002: la risposta è stata un notevole elenco di sostanze, raggruppate per categoria, CHE NON SONO PRESENTI nel prodotto. E più non dico, e più non dimandare.
mirko

Personalmente ho affrontato la valutazione del rischio chimico in un'azienda per la produzione di vernici. La parte "solida" presente in esse , come sai, è rappresentata da pigmenti e cariche. I colori più "pericolosi" sono risultati il giallo e l'arancio. Contengono sostanze inorganiche (cromo, ecc..) R 45. Il discorso è che essi sono presenti in quantità molto inferiori all' 1%, ed infatti la relativa scheda di sicurezza, che l'azienda emette, non indica un rischio cancerogeno ma un semplice R20-21-22. Tra le centinaia di schede esminane non ne ho trovata una che non indicasse tutti i composti, ANZI!

Ciao Ciao
nicoletta

Già, sulle schede di sicurezza se ne vedono proprio di tutti i colori….  Comunque io le controllo sempre rispetto alle normative in vigore sulla classificazione/etichettatura (la Direttiva “madre” è la 67/548/CE), e spesso mi trovo a dover fare delle contestazioni (schede non in lingua italiana, classificazione errata, CAS mancanti, ecc....)
Comunque, il decreto che regolamenta le schede di sicurezza è il D.M. 07/09/2002 “Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio”, oltre che il D.Lgs. 65/2003 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”.
La responsabilità di quanto dichiarato nella scheda di sicurezza, così come sull’etichetta, è del responsabile dell’immissione in commercio del preparato, che generalmente è il produttore, ma può essere anche il distributore o l’importatore (se si tratta di un prodotto che arriva da un paese extra-CEE).
Ora, se nel preparato sono contenuti prodotti pericolosi, questi devono essere tutti indicati alla sez. 2 e, attenzione, anche se sono in una conc. inferiore a quella che ne provoca la classificazione come pericoloso (il limite in questo caso è 1%). Quindi potremo avere schede di sicurezza di preparati non pericolosi (alla sez. 3 pericoli: nessuno) con indicazione di componenti pericolosi alla sez. 2.
Per gli R45, il limite di conc. che causa la classificazione del preparato come cancerogeno è 0,1%, per cui, generalmente, è difficile che un preparato che contiene un R45 non lo sia anche lui…. Ma bisogna chiarire bene quali sono i pigmenti utilizzati, perché non tutti sono classificati pericolosi.
Comunque Nofer, tu insisti e minacciali   :smt012  , perchè è un loro dovere darti tutte le info sui componenti pericolosi del preparato, e anche la storia del segreto professionale non è così facile da sostenere: "Se, conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della Direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, l'identita' di alcune sostanze deve essere mantenuta riservata, va descritta la loro natura chimica per garantire la sicurezza d'uso" (D.M. 07/09/2002 par. 2.6)

Un saluto a tutti,
Nicoletta
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