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Rischio chimico e rischio incendio

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
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weareblind
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Leggendo la linea guida della regione Veneto sul rischio chimico, si leggono indicazioni metodologiche quali le seguenti (le ho riassemblate per meglio organizzarmele).

"È necessario sottolineare un punto fermo inerente la definizione di “rischio moderato”.

Le direttive CE recepite nell’ordinamento italiano non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgenti:

- il D.P.R. 303/1956 all’art. 35 comma 2 prevede l’esonero dagli obblighi di Sorveglianza Sanitaria, qualora per l’esiguità del materiale o dell’agente chimico pericoloso e per l’efficacia delle misure preventive adottate, o per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori:

- il D.M. 10/03/1998 definisce come luogo a basso rischio di incendio quei luoghi ove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Da tali considerazioni si evince come il rischio chimico si possa definire moderato nel caso in cui il rischio tossicologico, infortunistico, di incendio ed esplosione sia irrilevante per la salute e basso per la sicurezza."

Ecco, il punto è questo. Il rischio chimico è associato non solo ad elementi tossicologici, ma anche ad elementi di incendio ed esplosione. Con inoltre un passaggio che lega il rischio incendio BASSO al moderato; ovvero se il rischio incendio è MEDIO il rischio chimico non può essere moderato.
Ciò però comporterebbe alcune anomalie; si pensi ad attività soggette a CPI, le quali sono per definizione almeno a rischio di incendio MEDIO (D.M. 10/03/1998), ma che possono avere rischi chimici addirittura risibili (es. CPI dovuto a generatori pensili alimentati a metano di pot. superiore a 116 kW, ma con sostanze chimiche in uso trascurabili), oppure attività non soggette a CPI ma classificate dal DdL a rischio di incendio MEDIO ma ancora con rischi chimici trascurabili.

Voi in che modo definite il rischio "moderato"?
Grazie a tutti gli spunti

weareblind
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Mirko

Attività a rischio moderato:
sono quelle attività per le quali in relazione al tipo  ed alla quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro (concentrazioni inferiori al 10 % dei TLV-TWA), i sistemi di prevenzione e protezione attuati sono sufficienti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute e non rendono necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
Confermo la tu teoria sulla correlazione tra rischi di incendio e chimico. I miei documenti di valutazione del rischio chimico infatti distinguono bene i prodotti solo R10-11-12 dagli altri. Gli R10-11-12 sono trattati del documento di valutazione dei rischi di incnedio per le conclusioni del livello di rischio (basso-medio-elevato).
Secondo me è cioè necessario distinguere un rischio chimico non moderato dovuto da rischi per la sicurezza derivati da incendi ed esplosioni da un rischio chimico non moderato dovuto da rischi per la salute e sicurezza (questi ultimi riferiti a corrosivi). La situazione secondo me va chiarita nei documenti dal valutatore. Non è possibile che se un azienda ha una centrale termica, magari a gas con più di 100.000 Kcal/h, soggetta a CPI e quindi a rischio di incendio medio, sia per forza a rischio chimico non moderato (li visitiamo per che cosa???). A me è capitato di dire addirittura rischio chimico inesistente.
Spero di essere stato un pochino chiaro...

Ciao :smt035
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weareblind
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Ciao Mirko.

Tu sei stato chiaro, e io sono d'accordo con te. Tuttavia la lettura data nella linea guida della regione Veneto è quella aderente alla norma, in quanto il D.Lgs 25/2002 parla anche di valutazione moderata o non moderata dei chimici infiammabili. Quindi la sintesi della linea guida (ma ne ho viste altre dello stesso tenore) è: o è IRRILEVANTE E BASSO dal punto di vista del rischio tossicologico + impiantistico + incendio + esplosione, O NON E' MODERATO. La tua ipotesi (e anche la mia) ci espongono a contestazioni dell'organo di vigilanza. Come la mettiamo?

weareblind.
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Mirko

mettiamola cosi...
se il rischio è non moderato a causa di infiammabili, ecc... allora tra le misure adottate non inseriamo la sorveglianza sanitaria (poiche non sussiste rischio per la salute, se non in caso di rilascio di fumi, ecc.. ma non si tratta di esposizione professionale prevedibile) ma "solo" le misure per la gestione degli incidenti e le emergenze con un riporto al DVRinc.
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ds
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Al di là di ogni altra considerazione, vogli mettere in evidenza che, secondo me e secondo anche i funzionari locali dei VVF (a meno che non abbiano cambiato parere ultimamente), il fatto che un'attività sia soggetta a CPI non implica automaticamente che il suo rischio incendio sia per definizione medio. Infatti, la definizione di livello medio è "Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata" mentre invece in quei casi si rientrava più esattamente in quella di basso "..... in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata". I VVF hanno letto la valutazione ed hanno concordato con le mie conclusioni.
Di conseguenza, secondo quanto proposto dalla regione Veneto (che non ho letto e che però non è legge; stiamo ancora aspettando la definizione di esposizione moderata), se anche l'aspetto igienico non è significativo, in questi casi l'esposizione può essere considerata moderata ai sensi del 626, Titolo VII-bis.
Dice bene Mirko: l'aspetto igienico, ai fini della sorveglianza sanitaria, va disgiunto da quello infortunistico, e riguarda solo il gruppo dei tossici, dei nocivi, degli irritanti e dei sensibilizzanti (art. 72-decies).
Peraltro è anche vero quello che dice weareblind: la valutazione è complessiva, e riguarda la sicurezza in generale, e poiché gli infiammabili sono generalmente anche o irritanti o nocivi o tossici, si può ricadere nel caso che anche in assenza o quasi di rischio igienico, l'esposizione sia non moderata. Quindi se non si istituisce la sorveglianza sanitaria si è formalmente inadempienti.
Un caso del genere non l'ho mai dovuto sostenere di fronte ad un ispettore, quasi quasi ci provo.
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weareblind
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Dal D.M. 10/03/1998

9.3 - Attività a rischio di incendio medio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.

Quindi i VVF poi possono dar ragione a DS, ma ritengo che così ci si scopre le spalle.

Come dicevo, anche io son d'accordo con Mirko e DS; però così recita la legge, e ciò che scrive la regione Veneto è ben vero che non è Verbo (tra l'altro io sono in Lombardia  :smt042 ) ma è pur sempre l'interpretazione di un organo ufficiale (tra l'altro il lavoro che sto citando è davvero bello, complimenti a loro!).

weareblind
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ds
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Lo so che ci si può scoprire le spalle; lo faccio solamente in situazioni particolari e quando sono sicuro che nessuno potrà smontare la mia posizione. Certo, se poi succede qualcosa avrai le tue belle gatte da pelare. D'altra parte, se in piena scienza (sempre che esista una scienza in materia) e coscienza di valutatore giungo a certe conclusioni, e non ho altra scelta se non adottarle, non vedo perché non dovrei farlo. In fondo, udite udite, me lo ha insegnato proprio lo Stato quando operavo per conto suo: alla fine io dovevo prendere una decisione, che doveva essere giusta, perché in caso contrario nessuno mi avrebbe difeso.
Quanto poi al fatto che una Regione sia un organo ufficiale e che le sue indicazioni abbiano peso è una posizione che condivido pienamente.
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mirko
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