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Dirigente comunale datore di lavoro?

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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RITA

Buonasera a tutti
secondo voi può un dirigente comunale essere individuato come datore di lavoro ai sensi della 626/94?
Se può essere Datore di lavoro può ricevere da parte del sindaco anche la nomina di Responsabile della sicurezza?
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Mauro
Messaggi: 875
Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

secondo me, se e' datore di lavoro, non riceve la nomina di RSPP da nessuno, ma semplicemente lo dichiara, avendo lui autonomia decisionale e di spesa

Buon lavoro
Mauro
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andy66
Messaggi: 230
Iscritto il: 20 mar 2006 12:31
Località: umbria

D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali

CAPO III
Dirigenza ed incarichi

Articolo 107
Funzioni e responsabilta' della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

In base a queste disposizioni credo che un dirigente che ha questi poteri possa essere considerato "datore di lavoro" ai fini del D.Lgs. 626/94.
alessandro bs

Conosco personalmente due amministrazioni comunali in cui i rispettivi datori di lavoro sono i responsabili degli uffici tecnici, quindi dirigenti.
Più precisamente nella provincia di Brescia.
Cordialità.
Alessandro
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