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Impianti elettrici negli asili nido

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
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Bracco

Che voi sappiate gli impianti elettrici negli asili nido devono rispettare delle normative particolari?
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

credo che siano impianti in locali a maggior rischio di incendio per la presenza di persone e difficoltà di afflusso: è da controllare con la nuova sezione 751 della CEI 64-8

in un documento datato 2000 riassumevo così la situazione... non sono cambiate di molto le cose... ma comunque inizia a lavorare da quanto sotto indicato.

mandi



IMPIANTI ELETTRICI
LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO

Sommario
1. Definizione e funzione
2. Fonti normative
3. Questioni interpretative
4. Caratteristiche e modalità esecutive
5. Adempimenti amministrativi
6. Sanzioni
7. Voci di riferimento per la consultazione delle norme tecniche.

1. Definizione e funzione
Per "ambienti a maggior rischio in caso di incendio" si intendono quegli ambienti che, in caso di incendio, presentano dei rischi specifici.
Tali rischi possono essere determinati:
- dalle conseguenze che un incendio può provocare in ambienti che presentano una elevata densità di affollamento o anche una difficoltà di deflusso;
- dal comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio;
- dalla presenza di materiale infiammabile o combustibile.
In relazione a tali rischi, la norma CEI 64-8, parte 7, sezione 751, suddivide tali ambienti in tre gruppi.

Gruppo A - Ambienti a maggior rischio di incendio per elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e cose
A titolo esemplificativo si indicano alcune attività interessate:
- locali di spettacolo e di trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone per ogni compartimento antincendio;
- alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto per ogni compartimento antincendio;
- scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 m2, comprensiva dei servizi e dei depositi;
- stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili;
- ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili;
- negli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m, il sistema di vie d'uscita, i vani ed i condotti dei sistemi di ventilazione forzata;
- edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Gruppo B - Ambienti a maggior rischio in caso di incendio in quanto aventi strutture combustibili
A questo gruppo appartengono, ad esempio, gli edifici con strutture portanti in legno.

Gruppo C - Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito
A tale gruppo appartengono quegli ambienti dove avviene la lavorazione o il deposito di materiali infiammabili o combustibili, con classe del compartimento antincendio maggiore di 30, sotto forma di:
- fibre, trucioli, aggregati (es. legno, carta, trucioli, lana, paglia, ecc.);
- liquidi con temperatura di infiammabilità superiore a 40° C, a condizione che non si possa verificare la formazione di miscele esplosive a seguito di evaporazione della sostanza, ad esempio per l'elevata temperatura ambiente (> 40° C) o durante la manipolazione e trattamento (in questi casi l'ambiente presenta rischi di esplosione e deve essere trattato con provvedimenti più severi, rispettando le prescrizioni della norma CEI 64-2).
La classe del compartimento antincendio viene determinata seguendo il procedimento indicato nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, con l'avvertenza che, quando al compartimento in esame possono affluire da compartimenti vicini altre materie (es. mediante tubazioni, nastri trasportatori), oltre ai quantitativi presenti nel locale devono essere calcolati quelli immessi nel tempo che intercorre fra lo scoppio di un eventuale incendio e l'intercettazione degli organi di convogliamento.
A questi fini il tempo che si deve considerare è di:
- 10 s per intercettazione automatica
- 15 min. per luoghi costantemente presidiati
- 90 min. per luoghi con sorveglianza generica
- 8 h per attività non presidiate.

Terminologia
Il significato dei termini sopra utilizzati è quello delle corrispondenti definizioni contenute nei DD.MM. 30.11.1983 e 26.6.1984:
Carico d'incendio - Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti.
Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legna equivalente:

 

Carico d'incendio specifico - Carico d'incendio riferito all'unità di superficie lorda (punto 1.4 del D.M. 30.11.1983)

Classe di un compartimento - Numero indicativo che esprime in minuti primi la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura del compartimento in esame (Ministero dell'interno circolare n. 91 del 14 settembre 1961).

Luogo sicuro - Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) ovvero a consentirne il movimento (luogo sicuro dinamico) (punto 3.4 del D.M. 30.11.1983).

Materiale (combustibile) - Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione. Si considerano combustibili i materiali non appartenenti alla Classe 0 di reazione al fuoco (D.M. 26.6.1984).

Sistemi di vie di uscita - Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita da apposite norme (punto 3.11 del D.M. 30.11.1983).

Compartimento antincendio - Parte di edificio delimitata da elementi di resistenza al fuoco predeterminata ed organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi (punto 1.5 del D.M. 30.11.1983).

Capacità di deflusso o di sfollamento - Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso l'uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento (punto 3.1 del D.M. 30.11.1983).

Volume del materiale combustibile - Volume occupato dal materiale combustibile presente e da quello la cui presenza è prevista, tenendo conto dell'utilizzazione dell'ambiente, delle reali delimitazioni di deposito e di quelle di spandimento sia allo stato liquido sia allo stato solido non compatto (per es. fibre o trucioli) provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e dalle manipolazioni od anche da guasti e rotture del sistema di contenimento dovute ad eventi non catastrofici.

2. Fonti normative

Norme giuridiche
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
Art. 267 (Requisiti generali degli impianti elettrici)
Capo X - Artt. 329 e segg. (Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione o incendio)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 689 (Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco)
Tabella A, punti da 1 a 54 (Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti)
Tabella B, punti da 1 a 7 (Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori)
- DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965 (Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi)
Allegato (Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi)
- DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 (Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi)
Allegato, punti 46, 47, 83 e 90 (Depositi e industrie pericolose soggetti alla visita ed ai controlli di prevenzione incendi)
- DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1985 (Modificazioni al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi)
- DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza sulla costituzione di autorimesse - impianti elettrici)
Punto 5 - Impianti elettrici
- DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1986 (Modificazione al decreto ministeriale 27 marzo 1985 recante modifiche al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi)
- LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti)
Art. 4 (Obbligo di progettazione)

Interpretazioni ed istruzioni amministrative
- MINISTERO LAVORO circolare 4 marzo 1959, n. 538 (Determinazione dei luoghi di lavoro dove esistono pericoli di esplosione o incendio)
- MINISTERO LAVORO circolare 5 luglio 1960, n. 551 (Prevenzione infortuni - Verifiche e controlli - Quesiti)
- MINISTERO INTERNO circolare 14 settembre 1961, n. 91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile)
- MINISTERO INTERNO lettera circolare 21 ottobre 1974, n. 27030 (Classificazione di alberghi e pensioni al n. 84 dell'elenco allegato al D.M. 27 settembre 1965)
- MINISTERO INTERNO circolare 20 novembre 1982, n. 52 (D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti)
- MINISTERO INTERNO circolare 11 dicembre 1985, n. 36 (Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi)
- MINISTERO INTERNO circolare 17 dicembre 1986, n. 42 (Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi)

3. Questioni interpretative
Gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, trattati e suddivisi nei gruppi indicati al punto 1, sono individuati dal Ministero dell'interno, sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, e sono soggetti al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Essi possono non coincidere però con le attività specificate nel D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio appartenenti al gruppo C, erano considerati "luoghi di classe 3" dalla vecchia edizione della norma CEI 64-2, a sua volta tenuta presente dal D.M. 16 febbraio 1982.
L'attuale edizione della norma CEI 64-2 (IV Ed. - Nov. 1990) - dalla quale ovviamente prescinde (essendo precedente) il D.M. 16 febbraio 1982 - considera invece "luoghi di classe 3" quegli ambienti che contengono sostanze con temperatura di infiammabilità  40° C, ma in quantità non superiori ai minimi indicati nella norma medesima.

4. Caratteristiche e modalità esecutive
Le caratteristiche più importanti degli impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio riguardano i criteri per la realizzazione delle condutture.
Le tipologie sono molto articolate e differenziate e per un esame approfondito si rimanda alla norma CEI 64-8, parte 7 - sezione 751.
I criteri di sicurezza indicati dalla norma sono rivolti a evitare l'innesco di incendio e la sua propagazione.
L'innesco di incendio si previene proteggendo in modo idoneo i circuiti dai sovraccarichi e dai corto circuiti.
Inoltre, nei circuiti terminali e dove è possibile la formazione di un guasto a terra esterno alla conduttura, si richiede l'installazione di un interruttore differenziale con soglia nominale differenziale di intervento non maggiore di 0,5 A (es. cavi unipolari o multipolari senza conduttori di protezione in canalette metalliche aperte o in canalette di materiale isolante, oppure cavi multipolari provvisti di conduttore di protezione non concentrico).
In alternativa all'interruttore differenziale può essere installato un rivelatore di isolamento con allarme ottico o acustico o con intervento di apertura del circuito.
La propagazione dell'incendio viene invece evitata o installando cavi idonei del tipo non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22 (in tal caso i cavi possono avere condizioni di posa di qualunque tipo) oppure, se vengono utilizzati cavi senza particolari requisiti nei confronti dell'incendio, realizzando un tipo di conduttura idonea (es. posa in tubi o canalette metalliche IP4X, condutture incassate in strutture non combustibili, interrate, sottointonaco, ecc.).
Se si utilizzano tubazioni o canalette in materiale isolante del tipo IP4X, i cavi possono essere del tipo non propagante la fiamma secondo la norma CEI 20-35. La canala o la tubazione in materiale isolante deve però essere certificata alla prova con filo incandescente a 850° C.
Sistemi idonei alla limitazione della propagazione dell'incendio sono anche costituiti dagli sbarramenti tagliafiamma. Essi sono realizzati da barriere in materiale incombustibile disposte sul percorso dei cavi; possono essere formati con ammassi di lana di roccia, sabbia, elementi prefabbricati, ecc.
Le barriere devono sempre essere disposte in corrispondenza delle pareti o delle solette attraversate. Quando si ritiene necessario possono essere disposte anche lungo le condutture nei percorsi verticali (con distanziamento massimo 5 m) e nei percorsi orizzontali (con distanziamento 10 m).
Sbarramenti tagliafiamma sono raccomandati, qualunque sia il tipo di cavo, all'entrata di quadri o altre apparecchiature elettriche che possono produrre archi.
Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio le apparecchiature elettriche devono essere limitate alla effettiva necessità.
Inoltre quando esiste materiale combustibile in prossimità di corpi illuminanti (es. faretti, proiettori, ecc.), deve essere osservata una distanza di rispetto (0,5 m fino a 100 W; 0,8 m fino a 300 W; 1 m fino a 500 W).
Gli apparecchi di illuminazione con lampade ad alogenuri, devono essere del tipo con schermo di sicurezza e provvisti di protezione singola di massima corrente.
E' vietato il sistema TN-C con distribuzione PEN, e deve essere evitato il riscaldamento dei conduttori per effetti induttivi.
Oltre a tali caratteristiche di tipo generale, si richiedono ulteriori misure di protezione, a seconda del tipo di ambiente.
Se questo appartiene al gruppo A (densità e affollamento di persone), può essere necessaria la installazione di cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici (rispondenti alla norma CEI 20-38).
Per ambienti appartenenti al gruppo B (con strutture combustibili), tutti i componenti che producono archi o scintille devono avere un grado di protezione almeno IP4X.
Gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio classificati al gruppo C per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione o deposito, devono avere, all'interno dell'intero volume o nella zona circostante il materiale, a seconda del tipo di sostanza, apparecchiature elettriche con grado di protezione IP4X. Tale grado di protezione non viene richiesto per le condutture.
Quando in uno stesso locale sono installati componenti elettrici che contengono liquido infiammabile in quantità superiore a 25 l, devono essere prese precauzioni per evitare che il liquido in fiamme e i prodotti della combustione si propaghino ad altre parti dell'edificio (es. fossa di drenaggio di raccolta del liquido o pareti o barriere resistenti al fuoco con ventilazione verso l'esterno).
L'alimentazione dei componenti elettrici deve essere interrotta all'insorgere dell'incendio.
Il limite di 25 l, riferito al liquido contenuto in tutti i componenti elettrici installati nello stesso locale, riguarda i liquidi isolanti altamente infiammabili (come per esempio gli oli minerali e gli idrocarburi ad alto peso molecolare).
Per i liquidi meno infiammabili (come per esempio gli esteri e i siliconi), il limite di 25 l può essere aumentato a 50 l.
Per gli altri liquidi isolanti (come i composti alogenati per trasformatori), non si applica alcun limite.
Quando agli impianti di sicurezza è richiesta la continuità di alimentazione e di funzionamento anche in caso di incendio, devono essere predisposti idonei sistemi di protezione strutturali (es. REI) o costruttivi (es. uso di cavi resistenti al fuoco: norme CEI 20-36).

5. Adempimenti amministrativi
Per le attività che sono sottoposte al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esistono gli obblighi derivanti dal rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Gli adempimenti relativi al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 riguardano invece la denuncia e verifica degli impianti di terra (mod. B) e, se l'attività in esame è fra quelle elencate nelle tabelle A o B del D.P.R. n. 689/1959, anche la denuncia e verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A).
La necessità di tale impianto va comunque stabilita secondo le procedure di calcolo indicate nella norma CEI 81-1.
Gli obblighi secondo la legge n. 46/1990 sono quelli che derivano in generale dalla applicazione della legge e del suo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 447/1991). In quanto soggetti a norme specifiche, gli impianti elettrici degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio sono soggetti all'obbligo della progettazione (art. 4, lett. c), del D.P.R. n. 447/1991 predetto).

6. Sanzioni
L'inosservanza degli adempimenti tecnico-amministrativi e delle norme del D.P.R. n. 547/1955 comporta sanzioni nei confronti dei datori di lavoro e dirigenti ai sensi dell'art. 389, lett. c), D.P.R. n. 547/1955.
Le sanzioni previste dalla legge n. 46/1990 sono quelle generali che riguardano i committenti, proprietari, installatori, professionisti (sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni ai sensi dell'art. 16 della stessa legge).

7. Voci di riferimento per la consultazione delle norme tecniche
Barriere taglia fiamma:  CEI 64-8/5, art. 527.2; CEI 11-17, art. 3.7.03.
Cavi non propaganti la fiamma; CEI 20-35.
Cavi senza particolari requisiti nei confronti dell'incendio: CEI 20-25.
Cavi non propaganti l'incendio: CEI 20-22; CEI 20-36.
Cavi a basse emissione di fumi e gas tossici:  CEI 20-38.
Circuiti terminali: CEI 64-8/2, art. 25.3.
Conduttore, cavo: CEI 64-8/1, art. 132.2.2; CEI 11-17; CEI 64-8, art. 132.7.
Conduttore PEN: CEI 64-8/3, art. 312.2.1; CEI 64-8/5, art. 546.2.
Conduttura: CEI 64-8/2, art. 26.1; CEI 64-8/5, sez. 521.
Corto circuito: CEI 64-8/4, art. 434; Guida CEI 11-28, ed. maggio 1993; Guida CEI 11-25, ed. aprile 1992; Guida CEI 11-26, ed. aprile 1992.
Guasto a terra: CEI 64-8/2, art. 25.12.
Sovraccarico: CEI 64-8/4, art. 433; CEI 64-8/2, art. 25.7.
Sovracorrenti: CEI 64-8/4, art. 473.
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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serafino
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mi pare, ma controlla bene la già citata 64-8, che le prese nelle aule gioco abbiano prescritto un'altezza minima da terra.
In effetti mi hai incuriosito ed io stesso controllerò!
e-le

mi pare non sia stata citata (ma potrei aver visto male) la guida di riferimento che, a mia conoscenza, è la 64-52

segnalo in particolare l'allegato B alla guida 64-52 che parla proprio degli impianti negli asili nido e dei controlli periodici previsti.

e-le
Umberto

Aggiungo anch'io qualche ulteriore spunto sull'argomento.
Umberto

ASILO NIDO
Sistema di alimentazione: TT, TN-S
Classificazione dei locali:

Gli asili nido non sono da considerare scuole, non svolgendosi in tali luoghi alcuna attività scolastica prevista solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare etc), e nemmeno, come qualcuno suggerisce, case di cura o simili.
Il Ministero degli Interni ha infatti espresso il parere che "gli asili nido non possono essere compresi nel punto 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest'ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare etc)", né nel punto 86 del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l'assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido" .
Come tali gli asili nido, a meno che non siano presenti più di 500 persone contemporaneamente (voce 89 del DM 16/2/82), non sono normalmente soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco al fine della prevenzione contro gli incendi.

Note sui locali: La Guida CEI 64-52 "Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici", nonostante non debbano essere considerati scuole, contiene alcune raccomandazioni per gli asili nido nell'Allegato B, "Prescrizioni aggiuntive e modificative per gli asili nido"(si ricorda comunque che le guide non sempre si riferiscono a prescrizioni normative e quindi spesso forniscono delle semplici raccomandazioni e non degli obblighi):

si raccomanda di scegliere i componenti in modo che le loro superfici accessibili non superino 60 °C in condizioni di servizio ordinario
negli ambienti accessibili ai bambini, in particolare nelle aree destinate al gioco, le prese a spina devono essere installate ad un'altezza non inferiore a 1,2 m dal piano di calpestio
le prese a spina devono essere del tipo ad alveoli schermati
per evitare l'uso di prolunghe deve essere previsto per il locale giochi un adeguato numero di prese a spina
icircuiti prese vanno protetti mediante interruttori differenziali con corrente nominale differenziale non superiore a 30 mA. Comunque si consiglia tale tipo di protezione per tutto l'impianto elettrico dei locali accessibili ai bambini
si raccomanda, ove necessario, l'installazione, e quindi l'uso, di asciugacapelli del tipo fisso a parete e di classe II.
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serafino
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ecco dove avevo letto l'altezza minima!

grazie per il ripasso
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