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Nomina RSPP Azienda con più sedi operative

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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mirko
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Quasi certamente ne avevamo parlato, e magari avevo introdotto l'argomento proprio io, però da una rapida ricerca non ho trovato ciò di cui avrei bisogno.

Azienda con una sede legale e 5 sedi operative sparse sul territorio che deve inviare le nomine AUSL del RSPP.

Che fa invia la nomina alla AUSL di competenza della sede legale oppure a tutte e 5 le AUSL per la rispettiva dese operativa?

Ho chiesto a due AUSL diverse e tutte e due mi hanno dato risposte diverse.

E' vero che le due soluzioni le ho provate personalmente una volta in un modo e una volta nell'altro (per Aziende diverse) ma vorrei sapere se inviarla alla AUUS della sede legale possa essere sufficiente e non "sanzionabile" soprattutto.

Ciao
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c_c
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io mi comporto così:
comunicazione solo alla asl della sede legale con elenco delle unità produttive e ralitivi indirizzi.
In occasione di variazioni (chiusura o nuova unità produttiva lettera di aggiornamento)

fin ora nessuno ha avuto a che ridire, ma questo in effetti non da ufficilità alla cosa.

quindi lungi da me l'idea di volere essere esaustivo.... puro e semplice contributo
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manfro
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io invece, per non sapere ne leggere ne scrivere, e dopo aver sentito a spot qualche ASL di competenza, ho mandato la nomina a tutte le ASL e a tutte le DPL con buona pace delle mie tasche per il numero delle raccomandate spedite.
:smt006 manfro
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Stilo
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Anch'io faccio come manfro perchè mi pare l'unica strada percorribile, nel senso che non moi è mai sorto il dubbio di comportarmi diversamente.
Stilo
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ursamaior
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Fermo restando che la prudenza non è mai troppa, per cui non mi sento di condannare i metodi suggeriti da manfro e stilo, proviamo (ma giusto pour parlér) a dare qualche elemento di certezza.

L'art 8 DLgs 626/94 prevede al comma 1:
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
(dunque, il comma dell'articolo in questione stabilisce anche come comportarsi in presenza di più sedi configurabili come unità produttive secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lett.i) del medesimo decreto).

Il comma 2 dello stesso articolo prevede:
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza
(in questo caso è evidente che la nomina deve essere riferita, laddove esistente, anche alla singola unità produttiva, definita come già detto)

il comma 11, invece, afferma:
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda
(a parer mio, in questo caso, il legislatore ha commesso un'omissione, limitandosi a prevedere l'invio del nominativo del solo RSPP dell"azienda". Tuttavia, in presenza di più unità produttive, ovvero sedi indipendenti tra loro, questa affermazione non ha senso, poichè non esiste l'RSPP dell'azienda, ma, per quanto detto prima, delle diverse unità produttive. Tra l'altro, non è scritto da nessuna parte che l'RSPP debba essere sempre lo stesso in tutte le unità, per cui, in tal caso azienda=singole sedi dotate di autonomia gestionale e funzionale)

In sintesi, seulement pour parlér, in presenza di più unità produttiva, la nomina deve essere inviata all'ASL e all'ispettorato del lavoro territorialmente cometenti di ciascuna.

Se invece non si hanno vere e proprie unità produttive, ma semplici luoghi di lavoro (es. i vari punti vendita di un negozio, comunque privi della necessaria autonomia che li possa configurare come unità produttive), è sufficiente la comunicazione alle autorità competenti della sede centrale
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mirko
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ursamaior ha scritto: Se invece non si hanno vere e proprie unità produttive, ma semplici luoghi di lavoro (es. i vari punti vendita di un negozio, comunque privi della necessaria autonomia che li possa configurare come unità produttive), è sufficiente la comunicazione alle autorità competenti della sede centrale
Ok Ursa grazie, mi hai risposto e risolto il dubbio.

:smt020

Ciao
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Marzio
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Seguo una nota società di somministrazione di lavoro con sedi in molte parti d'Italia (mi pare + di 70 ed ogni mese aumentano). La procedura seguita è la nomina del RSPP agli organi compententi per la sola sede principale dell'azienda.

La società ha subito plurime ispezioni da parte di ex. ispettorato del lavoro ed ASL in molte delle sedi periferiche in varie zone d'Italia che non hanno avuto nulla da obiettare. Naturalmente questa considerazione vale, come al solito, "fino a prova del contrario".

Ciao

Marzio
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Come previsto, la mia precisazione era giusto tanto per...
Nella stessa ottica proseguo, anche perchè l'argomento riveste un certo interesse essendosi quintuplicata la sanzione prevista per mancata comunicazione; dunque in assenza di un'eventuale necessità di comunicazione per la singola unità produttiva si andrebbero a pagare parecchi soldini.....

Ciò che mi lascia intendere corretta la necessità di comunicare il nominativo dell'RSPP per le singole unità produttive (intese, ripeto, come stabilimenti o strutture finalizzate alla produzione di beni o servizi, dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) sono le seguneti considerazioni:

1) il riferimento all'ispettorato del lavoro ed alle ASL territorialmente competenti previsto dall'art.8 comma 11 del DLgs 626/94. Questo mi lascia intendere, data l'autonomia precedentemente citata, la necessità di procedere alla comunicazione, poichè per quelle sedi le singole ASL devono sapere di potervi trovare tutte le documentazioni previste (DVR, cartelle sanitarie e di rischio, ecc.);

2) il fatto che in questi casi l'RSPP potrebbe essere diverso di sede in sede e ogni singola ASL e Ispettorato deve essere informato che sul proprio territorio si è adempiuto all'obbligo di cui loro stessi hanno la competenza del controllo
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effenne
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Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

Più o meno stessa situazione di quella di Marzio: stesso comportamento mio e stesso comportamento ASL e Ispettorato.
Ed anche per me vale la stessa conclusione di Marzio ("fino a prova del contrario") :smt039
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manfro
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Località: Ascoli Piceno

io vado sul pratico: meglio spendere 10 euro per due raccomandate che 5.000 in sanzioni che poi posso contestare e tutto quello che volete...
si riuscissero a fugare tutti così i dubbi, a volte lo preferirei...
:smt006 manfro
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