prime indicazioni.
più che importanti, li definirei rivoluzionari.
il dm del 9 marzo manda in pensione la circolare 91/61, e cestina la vecchia definizione di carico di incendio (in kg legno equivalente) sostituendola con la nuova in MJ (a una rapida scorsa, sembra ripreso il testo del dm 14/09/05).
il dm del 16 febbraio rivoluziona il concetto stesso di resistenza al fuoco, prevedendo l'obbligo della prova per i requisiti di tenuta ai fumi freddi (es. per porte e soprattutto serrande tagliafuoco).
il metodo tabellare di verifica di resistenza della circolare 91, cacciato dalla porta dal decreto di sopra, rientra dalla finestra dell'allegato D (non ho avuto tempo di confrontare).
ok, sotto con la discussione.
personalmente il primo pensiero che mi viene in mente è "finalmente" (anche se forse un minimo di qualche mese di periodo transitorio si poteva lasciare, per chi non è già entrato nell'ottica delle nuove norme).
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Un breve commento dalla rete se può essere utile.
ciao
Il decreto 16 febbraio 2007 che consta di cinque articoli e di 4 allegati si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti.
Deve essere considerato “prodotto da costruzione” o “prodotto” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione mentre le “opere da costruzione” o “opere” comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A al decreto.
I successivi articoli del decreto precisano che:
i prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto;
gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2, commi 4, 5, 6 del decreto.
L’articolo 5 contiene le norme transitorie mentre gli allegati B, C e D:
le modalità per la classificazione in base ai risultati di prove;
le modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli;
le modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle.
Il decreto 9 marzo 2007 che consta di quattro articoli e di un unico allegato stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni del decreto devono essere applicate alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso.
Gli articoli 2, 3 del decreto definiscono, poi, gli obiettivi, le strategia e le responsabilità e le disposizioni tecniche che sono contenute nell’allegato.
Per ultimo l’articolo 4 detta abrogazioni e disposizioni finali.
non mi pare molto brillante, 'sto commento.
non sembra aver colto nessuna delle modifiche apportate dai suddetti decreti.
ah, a proposito, entrano in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione, quindi il periodo transitorio c'è.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).