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Pialla a filo e "fungo"

Archivio Direttiva Macchine e Mezzi di Trasporto in genere.
Questa sezione e' dedicata alle macchine di cui al DPR 459/96 ma anche ai mezzi di trasporto quali carrelli elevatori, trasporti terrestri soggetti alle norme ADR, trasporti pericolosi via mare, sicurezza aerea, ecc... (Riservato agli abbonati)
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Quanto mi piace quando fate i modesti, anche se sapete benissimo come stanno le cose.....
A parte gli scherzi, renato, la posizione di marzio sul regime macchina-attrezzatura di lavoro è l'unica possibile, ma anche l'unica ragionevole. Pertanto una macchina messa a disposizione di lavoratori, continua a mantenere intatte le sue prerogative in quanto macchina (in particolare il dovere di piena rispondenza al DPR 459/96), ma ne acquisice altre in quanto attrezzatura di lavoro.
Ma questa cozza (non il mollusco ) con il principio per cui la marcatura CE costituisce presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza.
Il fatto è che il DdL non è chiamato a "presumere" la sicurezza, ma a garantirla, il che spiega perchè la responsabilità del DdL circa l'acquisto di una nuova macchina termini con la verifica di assenza di vizi palesi. Il DdL non può accontentarsi del marchio CE, ma nei limiti del ragionevole controllo deve verificare la conformità della macchina.
Egli inoltre, ed avrebbe dovuto farlo a monte, deve verificare se quella macchina così come immessa sul mercato è idonea a garantire l'integrità psicofisica dei suoi lavoratori, altrimenti deve integrarne la sicurezza. Ma l'aggiunta del pulsante di emergenza non toglierebbe nulla alla presunzione di conformità della macchina, la quale continua ad essere a norma anche senza pulsante. A norma rispetto alla direttiva macchina. E' il DdL che non è più a norma se non installa il pulsante di emergenza quando dalla sua valutazione ne è emersa la necessità.[/quote]
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

NON HO MAI LETTO COMMENTI COSI' SENSATI TUTTI DI FILA! COMPLIMENTI RAGAZZI!

La norma succitata è armonizzata... ma non cambia nulla di quanto detto da tutti quanti! :)
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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mirko
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ursamaior ha scritto: Ma l'aggiunta del pulsante di emergenza non toglierebbe nulla alla presunzione di conformità della macchina, la quale continua ad essere a norma anche senza pulsante. A norma rispetto alla direttiva macchina. E' il DdL che non è più a norma se non installa il pulsante di emergenza quando dalla sua valutazione ne è emersa la necessità.
[/quote]

:smt023

Quindi se sto pulsante non è richiesto dalla norma armonizzata mi spiegate perche su altre pialle a filo, lo stesso notissimo costruttore, lo ha SEMPRE messo??
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ilmugnaio
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Iscritto il: 15 ott 2004 18:42
Località: PISA

:smt039 Ritorno con cautela ..ma ritorno .... fatemi digerire l'indigestione dell'energia eolica .......
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Allegato IV punto 3 forse? Dir 2006/42  (98/37)
Se cosi fosse occorre l'ON .
Il pulsante di emergenza deve servire all'insorgere del danno .
Se il danno è gia avvenuto ....a che serve? (vedi alcune seghe a Nastro)
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Concordo ovviamente con le ipotesi di renato e del mugnaio circa una verifica reale della necessità di installazione del pulsante di emergenza.
Ritornando però alla questione del rapporto macchina-attrezzatura di lavoro, voglio portare un'altra prova della correttezza della tesi di cui sopra, prova che forse è più esplicita di tante parole dette finora (se quello che sto per dire era già stato detto in altri thread mi scuso per aver scoperto per l'n-esima volta l'acqua calda):

Art. 35, comma 1, DLgs 626/94
Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute
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serafino
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Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
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Secondo me la contestazione deve assumere 2 piani :

1-ma il fungo serve? La norma tecnica non preved ad esempio altri dispositivi da ritenersi più idonei allo scopo? Io verificherei la conformità TOTALE ed INTEGRALE alla norma tecnica cercando di capire perchè FUNGO NO.

2-Se domani viene l'ASL e dice tutto fermi tutti fermi qui la pialla non ha il fungo, io immagino che dopo 3 nanoscondi uno tira fuori la ddc in base alla quale l'ASL va a fare le necessarie manovre per ottenere il FT dlla costruzione da cui desumere se la macchina è conforme, magari facendo fare un sopralluogo all'ISPESL che, magia, userà la norma tecnica armonizzata come guida.

Ergo capiamo se ha ottemperato davvero alla norma (non mi pare di aver sentito ancora dire che nella ddc è riportata tale norma).
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tonipos
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Intervengo tardivamente, forse, ma l'argomento mi ha stuzzicato... ;-)

Quando mi trovo a valutare il grado di sicurezza di una macchina mi metto nei panni di chi ci lavora e di quali potrebbero essere gli ostacoli che eventuali dispositivi, seppur chiamati "di sicurezza", potrebbero costituire.

Nel caso specifico la norma di tipo C (EN 859) indica lapidariamente:

5.1.5   Arresto di emergenza
         Non richiesto.

E' anche corretto, secondo quanto indicato nel D.P.R. 459/96, considerare che, se l'adozione del fungo "non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale", il fatto di installarlo possa comportare un rischio supplementare per "eccesso di fiducia" in quanto l'operatore sarebbe portato a pensare che spingendo lì otterrebbe la fermata istantaneo del sistema...

Propendo anch'io, come altri, nel considerare più importanti le protezioni, che però devono essere "tarate" sulla tipologia delle lavorazioni effettivamente eseguite nel reparto.

Il buon vecchio DPR n° 547 del 27/04/1955 insegna come debbono essere costruite... e non mi risulta sia stato abrogato. Gli SPISAL conoscono molto bene quel decreto...

Buon lavoro a tutti.
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