Mi trovo a gestire un lavoro edile come DL.
Non ricadiamo im ambito di 494 (il cantiere ha durata inferiore a 200 u/g e non essitono lavori in allegato II).
La legge prevede che in questo caso venga redatto solo il PSS da parte dell'impresa.
La mia domanda è questa:
se io redigo un PSC a cui l'azienda risponde con un POS siamo a posto lo stesso oppure occorre per forza un PSS e il PSC+POS non lo sostituiscono?
Leggendo e rileggendo non ho trovato nulla a riguardo...la logica direbbe che redigere il PSC+POS sia equivalente a redigere il PSS ma siccome questa equivalenza non è scritta da nessuna parte ho il dubbio se in caso di incidente o di un controllo la mancata redazione del PSS sia pure in presenza di un PSC+POS possa essere fonte di noie.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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PSS o PSC+POS???
le cose non stanno così.
i vari limiti dell'art. 3 (più imprese, 200 u/g, allegato 2) discriminano solo sulla nomina o meno del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.
se si superano i limiti è obbligatorio il coordinatore; se non si superano, è facoltativo.
e tuttavia, se costui viene nominato (anche facoltativamente), allora DEVE (art. 4) redigere il psc.
quindi la domanda è: è stato nominato un coordinatore per la progettazione? se sì, costui è obbligato dalla legge a redigere il psc (per l'impresa non fa differenza dato che tra pos e pss cambia solo la seconda lettera), che si superino o no i limiti previsti.
se no, allora non può esservi psc, perchè manca una figura che abbia i titoli per redigere detto documento (il DLL non li ha).
resta il caso in cui il cantiere sia iniziato senza coordinatore per la progettazione, ma "in corsa" sia stato nominato il coordinatore per l'esecuzione.
costui ha l'obbligo di redigere il PSC "al volo" solamente se ci si trova nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 bis (cioè se ci sono più imprese); in caso non abbia l'obbligo, ebbene non vedo il problema, il PSC è comunque un lavoro aggiuntivo svolto a favore di sicurezza, quindi non vedo perchè non dovrebbe essere migliorativo rispetto al solo PSS (che di fatto è identico al POS).
in nessun caso comunque, il DLL può redigere un documento e chiamarlo PSC.
i vari limiti dell'art. 3 (più imprese, 200 u/g, allegato 2) discriminano solo sulla nomina o meno del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.
se si superano i limiti è obbligatorio il coordinatore; se non si superano, è facoltativo.
e tuttavia, se costui viene nominato (anche facoltativamente), allora DEVE (art. 4) redigere il psc.
quindi la domanda è: è stato nominato un coordinatore per la progettazione? se sì, costui è obbligato dalla legge a redigere il psc (per l'impresa non fa differenza dato che tra pos e pss cambia solo la seconda lettera), che si superino o no i limiti previsti.
se no, allora non può esservi psc, perchè manca una figura che abbia i titoli per redigere detto documento (il DLL non li ha).
resta il caso in cui il cantiere sia iniziato senza coordinatore per la progettazione, ma "in corsa" sia stato nominato il coordinatore per l'esecuzione.
costui ha l'obbligo di redigere il PSC "al volo" solamente se ci si trova nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 bis (cioè se ci sono più imprese); in caso non abbia l'obbligo, ebbene non vedo il problema, il PSC è comunque un lavoro aggiuntivo svolto a favore di sicurezza, quindi non vedo perchè non dovrebbe essere migliorativo rispetto al solo PSS (che di fatto è identico al POS).
in nessun caso comunque, il DLL può redigere un documento e chiamarlo PSC.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
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Questo mi era chiaro.Ronin ha scritto:le cose non stanno così.
i vari limiti dell'art. 3 (più imprese, 200 u/g, allegato 2) discriminano solo sulla nomina o meno del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.
se si superano i limiti è obbligatorio il coordinatore; se non si superano, è facoltativo.
e tuttavia, se costui viene nominato (anche facoltativamente), allora DEVE (art. 4) redigere il psc.
quindi la domanda è: è stato nominato un coordinatore per la progettazione? se sì, costui è obbligato dalla legge a redigere il psc (per l'impresa non fa differenza dato che tra pos e pss cambia solo la seconda lettera), che si superino o no i limiti previsti.
se no, allora non può esservi psc, perchè manca una figura che abbia i titoli per redigere detto documento (il DLL non li ha).
resta il caso in cui il cantiere sia iniziato senza coordinatore per la progettazione, ma "in corsa" sia stato nominato il coordinatore per l'esecuzione.
costui ha l'obbligo di redigere il PSC "al volo" solamente se ci si trova nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 bis (cioè se ci sono più imprese); in caso non abbia l'obbligo, ebbene non vedo il problema, il PSC è comunque un lavoro aggiuntivo svolto a favore di sicurezza, quindi non vedo perchè non dovrebbe essere migliorativo rispetto al solo PSS (che di fatto è identico al POS).
in nessun caso comunque, il DLL può redigere un documento e chiamarlo PSC.
Adesso il dubbio è:
se ci si trova nei casi in cui non è obbligatoria la nomina del coordinatore ma il committente lo nomina lo stesso e viene redatto il PSC+POS a questo punto si è in regola amche se in realtà ci si trova nella condizione per cui la legge chiede il solo PSS?
Mi spiego con parole più semplici: se non ho l'obbligo di redigere il PSC+POS ma solo il PSS mi trovo in qualche situazione "illegale" oppure da qualche parte c'è scritto che il PSC+POS assolve anche l'obbligo della redazione del PSS?
Forse la questione è di lana caprina ma siccome io penso sempre che chi dovrà giudicare è un laureato in giurisprudenza potrebbe accadere che il giudice pensi:
questi dovevano redigere il PSS e non il PSC+POS in quanto il cantiere non rientra in ambito di obbligatorietà della nomina del coordinatore e quindi sono in difetto.
stirn
Io penso che la presenza del Coordinatore per la sicurezza che predispone il PSC sia una maggior garanzia per la sicurezza in cantiere.Si ha un piano predisposto dal Committente (PSC) ed uno di dettaglio predisposto dall'Impresa (POS); è questa la situazione ideale.
Solo quando non c'è il Coordinatore è necessario il PSS, tanto è vero che si chiama "Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento" (D.L.vo 222/2003 art. 1 comma 6 che richiama l'art. 31 della legge 109/1994).
Certo una volta nominato il CSP che predispone il PSC occorre nominare anche il CSE che lo fa applicare. Il Direttore dei Lavori non c'entra quasi in tutta la faccenda.
Solo quando non c'è il Coordinatore è necessario il PSS, tanto è vero che si chiama "Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento" (D.L.vo 222/2003 art. 1 comma 6 che richiama l'art. 31 della legge 109/1994).
Certo una volta nominato il CSP che predispone il PSC occorre nominare anche il CSE che lo fa applicare. Il Direttore dei Lavori non c'entra quasi in tutta la faccenda.
Il PSS si fa solo per lavori pubblici.
Il tuo è un lavoro pubblico?
Se sì: PSS dell'appaltatrice + N POS di ciascuna impresa presente (compresa appaltatrice)
Se no: solo POS di ciascuna impresa presente
Se nominato comunque il Coordinatore: PSC + N POS per ciascuna impresa presente (pubblico o privato)
Il tuo è un lavoro pubblico?
Se sì: PSS dell'appaltatrice + N POS di ciascuna impresa presente (compresa appaltatrice)
Se no: solo POS di ciascuna impresa presente
Se nominato comunque il Coordinatore: PSC + N POS per ciascuna impresa presente (pubblico o privato)
mi sa che non mi sono spiegato.
i casi sono due:
1-il coordinatore è stato nominato. in tal caso DEVE redigere il psc e l'impresa DEVE redigere il pos.
2-il coordinatore non è stato nominato. in tal caso il psc NON PUO' essere redatto, e l'impresa DEVE redigere il pss.
Il 494 discrimina solo se è obbligatorio nominare o meno il coordinatore.
Ma non esiste che un coordinatore, se c'è, si trastulli con il dubbio se redigere o meno il psc: se è stato nominato, redige.
Scusa il tono, ma mi sembrava necessario un chiarimento.
i casi sono due:
1-il coordinatore è stato nominato. in tal caso DEVE redigere il psc e l'impresa DEVE redigere il pos.
2-il coordinatore non è stato nominato. in tal caso il psc NON PUO' essere redatto, e l'impresa DEVE redigere il pss.
Il 494 discrimina solo se è obbligatorio nominare o meno il coordinatore.
Ma non esiste che un coordinatore, se c'è, si trastulli con il dubbio se redigere o meno il psc: se è stato nominato, redige.
Scusa il tono, ma mi sembrava necessario un chiarimento.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Se il committente ha deciso di nominare il coordinatore, vul dire che ha deciso che questa figura serve e quindi le valutazioni se rientrare o non rientrare in 494 non le fa il coordinatore, ma il committente.
Questa decisione sembra che il tuo committente l'abbia presa nominandoti quindi non avere dubbi e prepara PSC e fascicolo tecnico -
Questa decisione sembra che il tuo committente l'abbia presa nominandoti quindi non avere dubbi e prepara PSC e fascicolo tecnico -
Questo era chiaroRonin ha scritto:mi sa che non mi sono spiegato.
i casi sono due:
1-il coordinatore è stato nominato. in tal caso DEVE redigere il psc e l'impresa DEVE redigere il pos.
2-il coordinatore non è stato nominato. in tal caso il psc NON PUO' essere redatto, e l'impresa DEVE redigere il pss.
Il 494 discrimina solo se è obbligatorio nominare o meno il coordinatore.
Ma non esiste che un coordinatore, se c'è, si trastulli con il dubbio se redigere o meno il psc: se è stato nominato, redige.
Scusa il tono, ma mi sembrava necessario un chiarimento.
al mometo il coordinatore non è stato nominato
la nomina non è obbligatoria perchè non rientriamo nei casi di specie.
Detto questo:
1) se la nomina non è obbligatoria e non viene nominato la ditta produce il suo PSS e stiamo tutti tranquilli
2) se la nomina è obbligatoria il coordinatore produce il suo PSC e la ditta il suo POS e stiamo tutti tranquilli
io invece voglio sapere se potrei avere problemi nella terza ipotesi
3) la nomina non è obbligatoria ma la nomina viene fatta lo stesso e il coordinatore produce il suo PSC a cui la ditta risponde con il suo POS.
Nel caso 3) siccome la legge dice che il coordinatore deve essere nominato solo nei casi previsti e nei casi non previsti la legge dice che la ditta deve produrre il suo PSS, se il coordinatore viene nominato e produce il suo PSC a cui la ditta risponde con il suo POS questa procedure assorbe la procedura prevista dalla legge (il solo PSS) oppure trovando uno pignolo che vuole il PSS e non guarda nemmeno il psc+pos rischiamo qualche multa?
stirn