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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Cassazione - Infortuni sul lavoro
L'ho appena letta. Il Mod mi perdonerà se è lunga ma la trovo interessante e pertanto la riporto: Infortuni sul lavoro-Normativa antinfortunistica-Destinatari-Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione-Contenuto- Fattispecie (art. 7 e 9 Dlgs 626/94 ): " In materia di infortuni sul lavoro, relativamente alle funzioni che l'art. 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 attribuisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione di fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori-possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinsitro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio. Anzi, dovendosi ritenere che l'operatività della suddetta disposizione è da considerarsi estesa, giusta il disposto dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 626/94, ai rischi delle lavorazioni cui vanno incontro i dipendenti dell'appaltatore, se e nella misura in cui sia chiamato a rispondere nei loro confronti il datore di lavoro committente.(Da queste premesse la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna non condividendo l'assunto della difesa che invocava, invece, l'annullamento della decisione sostenendo che l'imputato, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era privo dei poteri di decisione e di spesa in materia antinfortunistica; circostanza quest'ultima, che già il giudice di merito non aveva ritenuto rilevante nella pretesa ottica liberatoria giacchè non escludeva il potere-dovere di segnalazionein capo al prevenuto in modo tale da attivare i soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento). Cassazione IV, sentenza 15 febbraio -17 aprile 2007 n. 15226.
La sentenza fa solo una grinza: quando parla di obbligo di informazione e formazione dei lavoratori da parte del RSPP.
Il RSPP non l'obbligo di fare l'informazione e formazione (riservato dagli artt 21 e 22 ad altri soggetti) ma di proporre i programmi di informazione e formazione (art.9, comma 1 lettera d)).
Il RSPP non l'obbligo di fare l'informazione e formazione (riservato dagli artt 21 e 22 ad altri soggetti) ma di proporre i programmi di informazione e formazione (art.9, comma 1 lettera d)).
Grazie del commento alla sentenza. Aggiungo che calcolando che la Cassazione ha deciso non a sezioni unite probabilmente potremo tra poco magari leggere altra sentenza completamente rovesciata sul medesimo punto!
Mah! Buona giornata.
Luckylad
Mah! Buona giornata.
Luckylad
:smt023catanga ha scritto:La sentenza fa solo una grinza: quando parla di obbligo di informazione e formazione dei lavoratori da parte del RSPP.
Il RSPP non l'obbligo di fare l'informazione e formazione (riservato dagli artt 21 e 22 ad altri soggetti) ma di proporre i programmi di informazione e formazione (art.9, comma 1 lettera d)).
Infatti....... altrimenti avrebbe avuto il potere decisionale e di spesa che ha solo il DdL.
Ciao