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Mangiare sul posto di lavoro

Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
Questo archivio raccoglie tutte le discussioni relative all'igiene del lavoro, microclima negli ambienti di lavoro e DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (Riservato agli abbonati)
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Raffaele

Ciao a tutti voi forumiani.

Nello stabilimento in cui lavoro sono presenti aree "relax" con lavandino, macchinetta del caffè, distributori di panini, barrette al cioccolato ecc. ecc., distributori di lattine, bottigliette d'acqua ecc. ecc. e addirittura gelati (ma solo nel periodo estivo!). Esiste anche una mensa ma molti operai lavorano su turni di sei ore e non è prevista alcuna pausa pranzo. Tuttavia è previsto un tempo di riposo di 15 minuti durante il quale è possibile rifoccilarsi e mangiare qualcosa. Queste aree predisposte dal DL non vengono sempre utilizzate e molti lavoratori prelevano panini e bibite per poi consumarli sul posto di lavoro. Nei turni di notte molti consumano addirittura alcolici portati da casa. Nonostante il divieto da regolamento aziendale questo comportamento prosegue con tutti i rischi che derivano dal fatto di consumare cibo in prossimità di macchine (presenza di oli, solventi, polvere ecc.). Qualcuno di voi sparebbe per favore dirmi se esiste una normativa precisa in cui venga esplicitato il divieto di mangiare sul posto di lavoro? Il regolamento aziendale è uno strumento legislativo a tutti gli effetti oppure no? La pratica di destinare ai lavori un'area secondo le modalità descritte va contro qualche prescrizione (è necessario ad esempio l'isolamento dal resto del reparto?)  

Grazie a chiunque saprà darmi una mano

Un saluto a tutti

Raffaele
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ds
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Iscritto il: 11 nov 2004 09:17
Località: Trieste

La norma base è l'art. 41, comma 4, del DPR n. 303/1956, che fa riferimento all'art. 38, stesso decreto, abrogato però dal DLgs n. 242/1996.
Poi nel 626 ci sono espliciti divieti in presenza di agenti cancerogeni e di agenti biologici /art. 65 e art. 80); non mi sovviene un simile divieto per gli agenti chimici in generale.
Quanto poi al regolamento aziendale, il suo rispetto rientra tra gli obblighi dei lavoratori (DLgs n. 626/1994, art. 5, comma 2, lettera a), sanzionato penalmente.
Raffaele

Ma come deve essere interpretato l'articolo 41 dal momento che fa riferimento ad un articolo abrogato?

In pratica è vietato consumare pasti nei locali di lavoro nelle aziende che si trovano nelle condizioni descritte da un articolo abrogato. Io posso essere elastico, nel senso che l'art.38 è abrogato per quanto concerne le docce e non per quanto concerne la descrizione dell'ambiente di lavoro... quindi interpreto che in un locale di lavoro polveroso è vietato consumare pasti, ma da un punto di vista legale come verrebbe interpretato. Bho?

Al di la del dubbio, grazie per la risposta tempestiva!

Raffaele
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nicoletta
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Iscritto il: 29 nov 2004 17:49
Località: Quattordio (AL)

Non sempre si trovano delle "leggi" scritte su tutto, spesso è anche il nostro buonsenso e il nostro senso di responsabilità che ci fa imporre e rispettare certe norme. Mangiare sul posto di lavoro, anche se non c'è un articolo specifico che lo vieta, è comunque sconsigliabile per semplici motivi igienici (mani sporche, per esempio), oltre che per la possibilità di ingerire insieme al cibo anche tracce di sostanze chimiche; così come fumare: si favorisce l'aspirazione delle sostanze chimiche disperse nell'aria, le quali passando attraverso il tabacco incandescente danno origine a prodotti di decomposizione che nella maggior parte dei casi sono tossiche anche loro.
E poi, gli alcoolici proprio noooo!
Appendi dei cartelli, fai delle comunicazioni scritte al personale, e magari fagli anche leggere il Titolo IX della 626 "Sanzioni": devono sapere che non sempre è sanzionato solo il DDL; anche i preposti ed i lavoratori possono essere sanzionati per inottemperanza delle disposizioni impartite.
Ciao e buon lavoro!
Nicoletta
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ilmugnaio
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Iscritto il: 15 ott 2004 18:42
Località: PISA

:-) siete mai entrati in una conceria alle 9 di mattina?
Non ve lo auguro , non c'è il "posto relax" ma i panini si mangiano mentre si fa scarnificatura ...:-)
alla faccia della cucina mediterranea
:-)
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Come forse avete notato, molto spesso chi come me opera in Lombardia (Linoemilio, Delma, ecc.) cita il regolamento Locale di Igiene.

CAPITOLO 7 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI SOSTANZE ALIMENTARI.

4.7.1. Disposizioni generali.
I distributori automatici e semiautomatici di sostanze alimentari debbono rispondere ai requisiti previsti agli artt. 32-34 del D.P.R. 327/80.
Oltre a quanto sopra previsto, detti distributori devono essere collocati in luoghi facilmente accessibili agli utenti preferibilmente in appositi box o locali adeguatamente attrezzati e, comunque non devono essere collocati in ambienti ove si producono emissioni di vapori, gas, polveri o si svolgono lavorazioni particolarmente insudicianti.

Però vale solo per la Lombardia.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 327 del 26/03/1980

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 193 del 16/07/1980


Art. 32 - Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande.
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo talelo da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4 gradi C;
delle sostanze alimentari surgelate d una temperatura non superiore a -18 gradi C;
delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65 gradi C, o comunque non inferiore a + 60 gradi C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.
Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza. Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento.

Art. 33 - Requisiti delle sostanze alimentari e elle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici.
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici debbono:
1) essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del presente regolamento;
2) corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita. Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto. Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del presente regolamento, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 34 - Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori.
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del presente regolamento.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Ok, Raffaele, hai ragione, si può essere elastici in merito all'art. 38, ma da un punto di vista legale...
Però, ds ha citato l'art. 41, che non è ancora stato abrogato (ma ci sono speranze, sai...) che dice anche che a parte l'art. 38 la cosa può anche essere prescritta dall'ISpLav, e questa fa parte di quelle funzioni trasferite agli SPISAL/SPRESAL/UOMIL etc. etc.
Ma. a parte tutto, non si può semplicemente aggiungere al regolamento aziendale delle procedure di infrazione disciplinare? Ci lamentiamo sempre delle c.d. norme imperfette, quando al divieto non è collegata una sanzione.
Bene, e mettiamola, la sanzione! Non ci fossero le zone dedicate, non ci fossero i distributori automatici, ok, sarebbe difficile contestare qualcosa: ma così, se non lo fanno perchè glielo si è detto lo faranno perchè prendono multe. E ricordiamo, sempre, che l'art. 18 va applicato, non abrogato. E siccome il consumare cibi o bevande in luogo improprio e privo delle necessarie garanzie igieniche tout court a tutti gli effetti configura violazione del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs.626/94 (il lavoratore non ha cura della propria salute)... Provate a dirglielo così: magari funziona.
Per quelli che portano e consumano alcool in fabbrica, uguale. L'art. 42 del 303 parla chiaro. E non è stato abrogato.
Oh, visto che mi trovo, farei anche io una domandina, in riconvenzionale, per intenderci.
Ma io ricordo che oltre le 6 ore di lavoro c'era "il diritto" alla pausa pranzo. Reminiscenza di gioventù: grata a chi mi dice quale è la norma, e se è vigente. Dico, ma per caso adesso c'è qualche contratto che prevede, in azienda a ciclo continuo, che si possa lavorare 8 (e più, se necessario) ore di seguito senza pausa pranzo? E senza pause e basta? Far la pipì solo se si trova chi viene a controllare le "tue" macchine?
Se mi dite che non c'è, vi dico nelle fabbriche di CHI succede!!!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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ds
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Località: Trieste

Carissima Nofer, ti rimando al buon vecchio tempo andato: regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e successive integrazioni e modificazioni.
Ma mi sa che forse è cambiato qualcosa con il D.Lgs. n. 66/2003, che ha recepito la direttiva europea sull'orario di lavoro (compreso quello notturno).
Dopo di che aspetto le tue rivelazioni.
Ciao
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Stilo
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Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
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Convengo con Nofer & C. Si può benissimo far riferimento al regolamento interno. Inoltre, vi sono anche degli aspetti di sicurezza, oltre che di igiene, che sconsigliano di mangiare sul posto di lavoro. Come faccio a mangiare e far funzionare una macchina? posso distrarmi ecc.... Quindi si può inserire il divieto di mangiare anche nelle procedure di lavoro o di utilizzo delle attrezzature. I lavoratori devono sottostare all'art. 5.
Infine una bella cosa che ho visto 15 giorni fa in una famosa azienda automobilistica: sono sparse qua e là 'isole' di relax con tavolini, sedie, distributori automatici, giornali e...... internet point! Veramente fantastico.
Saluti
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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