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Autovetture modificate

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Ho un caso un po' molto particolare per le mani e sinceramente, anche data l'urgenza, non so da dove cominciare.
Allora la questione e' questa: per esigenze di lavoro un'azienda ha acquistato un certo numero di ford fiesta 1.4 tdci e di transit connect (entrambi van).
Per le medesime esigenze, essa necessita di una potenza elettrica maggiore di quella fornita dalla casa madre ed ha provveduto alle seguenti modifiche sulle autovetture:
1) sostituzione dell'alternatore con uno di potenza doppia;
2) sostituzione della batteria con una piu' grande (anche fisicamente, per cui si e' resa necessaria una modifica dell'alloggiamento;
3) posizionamento di un cavo (opportunamente dimensionato, con fusibili) per portare la corrente nel vano posteriore dell'autovettura.

La domanda e': se fosse un semplice macchinario non avrei dubbi - omologazione CE e passa la paura. Ma con le autovetture che succede e quando succede, come si fa?
Qualcuno saprebbe darmi delle indicazioni e, preferibilmente, i riferimenti di legge?

Grazie a tutti
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
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Butto lì...

La casa madre, prima di immettere sul mercato un'autovettura ne omologa il prototipo presso il ministero dei trasporti.
Se una modifica di questo tipo modifica/annulla l'omologazione, magari qualche problema nasce.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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serafino
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Località: BO-UD

Richiedi Nuovo Omologazione (o variante) delle autovetture presso CPA (Centri Prova Auto)
Non Motorizzazione
Ti chiederanno delle schede tecniche (diciamo qualcosa di simile ad un Fascicolo Tecncio)
Si dovrà valutare che non ci siano prescrizioni che vietano (nel senso della sicurezza) tale modifica (dico a caso...la centralina di gestione ABS o Airbag)
Ti chiederanno delle prove ed altro ancora
O magari giudicano, in base alla documentazione presentata, che non siano necessarie ulteriori prove (non riesco a "visualizzare" le modifiche).

Vuoi un riferimento (sito istituzionale)

http://ec.europa.eu/enterprise/automoti ... /index.htm
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FilippoP
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Iscritto il: 03 apr 2007 12:49

Riporto anche se molto lunga e relativa ad una modifica più consistente di quelle da te eneunciate la seguente circolare che contiene qualche utile riferimento di legge,
Spero possa esserti utile

Cambio di destinazione dei veicoli in circolazione. Variazione del numero dei posti.  
testo  
Con le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 106 dell’11 novembre 1998, è stata disciplinata l’ammissibilità tecnica per il cambio di destinazione dei veicoli in circolazione tra le categorie M1 ed N1.
La presente circolare, sollecitata dai numerosi quesiti posti dagli Uffici provinciali e dai costruttori dei veicoli, è finalizzata a riordinare e razionalizzare le disposizioni precedentemente emanante ed a fornire disposizioni integrative alle citate circolari, riproposte in una stesura aggiornata che tiene anche conto delle implicazioni sull’argomento derivanti dagli emendamenti alla direttiva 70/156/CEE, concernente l’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.
In merito, si osserva, preliminarmente, che la classificazione dei veicoli in categorie avviene in base alle loro caratteristiche costruttive.
La categoria di appartenenza di un veicolo è determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore ne attesta la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali.
L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della categoria d’appartenenza dei veicoli. Com’è noto, l’elenco delle direttive particolari applicabili alle diverse categorie dei veicoli è riportato nella direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni (92/53/CEE, 98/14/CEE e 2001/116/CE).
Ne consegue, in linea di principio, che l’inquadramento in una categoria diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti per la categoria nella quale è richiesto l’inquadramento.
Tale conformità, per quanto sopra riportato, deve essere attestata dal costruttore del veicolo in maniera diretta, con apposito nulla osta alla modifica, ovvero con l’attestazione che il veicolo è reso conforme ad un tipo di veicolo già omologato.
*************

Si rammenta, per completezza di informazione, che le citate direttive, finalizzate all’omologazione dei veicoli:
• definiscono gli stessi veicoli in base alla seguente classificazione:
- categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t;
• individuano per i veicoli di categoria M1 ed N1 i diversi tipi di carrozzeria.
I soli veicoli di categoria M1, con carrozzeria “AF” multiuso, possono essere classificati nella categoria N1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un “posto a sedere” è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi “accessibili” dei sedili, dove per accessibili s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino “accessibili”, il costruttore ne deve impedire materialmente l’uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.
b) P – (M+Nx68) > Nx68
con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.
I soli veicoli di categoria N1, con carrozzeria “BB” (furgone con cabina integrata nella carrozzeria), possono essere inquadrati nella categoria M1 se oltre alla rispondenza alle pertinenti direttive finalizzate alla predetta categoria, soddisfano anche alla seguente condizione:
c) P – (M+Nx68) ≤ Nx68 (con P, M e N precedentemente definiti).

*************

Tutto ciò premesso, in merito all’ammissibilità tecnica del cambio di categoria da M1 ad N1 e viceversa, si individuano due fattispecie di richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a seconda del tipo di modifiche apportate al veicolo originario.

La prima riguarda modifiche sostanziali della carrozzeria portante del veicolo o delle strutture resistenti, la cui ammissibilità è subordinata, a norma dall’articolo 236, comma 2, lettera h), del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, al nulla osta del costruttore del veicolo.
La competenza per tale tipo di operazione è dei Centri prova autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in vigore all’atto della richiesta, limitatamente agli aspetti interessati dalle modifiche apportate.

La seconda concerne modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l’allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico).
La competenza per tale tipo di operazione è degli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

La presente circolare è finalizzata a disciplinarre la seconda delle due predette fattispecie e distingue i casi seguenti.

1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 a condizione che, per quest’ultima categoria, esista una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento.

L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento. La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria, il numero e l’ubicazione delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena cinematica. E’ appena il caso di osservare che piccole variazioni delle dimensioni esterne (dovute generalmente ad elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc.) non costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano il concetto di morfologia del veicolo.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura del costruttore del veicolo, un attestato, firmato dal responsabile tecnico della fabbrica, che:
- indichi l’omologazione nazionale di riferimento alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, nell’allestimento in categoria N1, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi, se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione sopra riportata), che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

A parziale deroga di quanto sopra esposto si ritiene possibile, per le richieste di cambio di categoria pervenute a tutto il 31.12.2003, il riferimento ad una omologazione limitata per piccola serie, con le modalità di seguito riportate.
L’eccezione riguarda gli allestitori che abbiano già conseguito un’omologazione limitata per piccola serie in categoria N1 di un veicolo originariamente omologato in categoria M1. Si consente che lo stesso allestitore possa procedere direttamente alla modifica di veicoli circolanti, omologati in categoria M1, rendendoli conformi al tipo di veicolo, omologato con omologazione limitata per piccola serie rilasciata allo stesso allestitore, in categoria N1.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura dell’allestitore, un attestato, firmato dal responsabile tecnico incaricato, che:
- certifichi il totale adeguamento del veicolo, individuato con numero di telaio, allestito a sua cura e sotto la sua responsabilità al tipo di veicolo omologato con omologazione limitata per piccola serie, in categoria N1 e ne indichi l’omologazione di riferimento alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 quando non esiste, per quest’ultima categoria, una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento

L’operazione è ammessa solo per i veicoli di categoria M1 con carrozzeria “AF” multiuso ed alla condizione che il veicolo allestito sia rispondente a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali obbligatorie per l’immatricolazione, al momento stesso dell’allestimento, per la nuova categoria nella quale è richiesto l’inquadramento.
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un attestato di conformità del veicolo modificato, individuato per numero di telaio, alle norme vigenti per l’immatricolazione dei veicoli della categoria N1, all’atto delle modifiche, rilasciato dal costruttore del veicolo e firmato dal responsabile tecnico della fabbrica.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi, se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione sopra riportata), che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Possono rientrare in questa fattispecie le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall’estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, nello stesso paese di origine, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, ovvero siano stati classificati quali veicoli per uso ufficio. In tali casi non dovrà essere richiesto l’ attestato di conformità. Tuttavia, qualora non dovessero essere soddisfatte le verifiche di cui alle lettere a) e b), per l’inquadramento nella categoria N1, ovvero il veicolo non risponda alle norme nazionali in vigore per la classificazione del veicolo ad uso speciale ufficio, la richiesta di immatricolazione avrà esito negativo.  
L’operazione di nazionalizzazione potrà essere ugualmente effettuata subordinatamente alla modifica del documento di circolazione estero che dovrà conseguentemente attestare l’appartenenza del veicolo alla originaria categoria M1.

3. Inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1 (anche se in precedenza è stato oggetto di trasformazione inversa) a condizione che, per quest’ultima categoria, esista una versione dotata di omologazione comunitaria di riferimento.

L’allestimento è ammesso solo per i veicoli di categoria N1 con carrozzeria “BB” (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) a condizione che il veicolo allestito sia rispondente a tutte le direttive particolari obbligatorie per l’omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore all’atto della omologazione di riferimento.

L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autovettura dotata di omologazione comunitaria. La similitudine riguarda, in particolare, gli elementi già citati al primo capoverso del punto 1) della presenta circolare.

Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura del costruttore del veicolo, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico della fabbrica, che:
- indichi l’omologazione comunitaria di riferimento, alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, nell’allestimento in M1 è ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al primo capoverso del presente paragrafo e, ove ricorra il caso, l’integrità e il ripristino degli ancoraggi delle cinture e dei sedili.

Rientrano in tale fattispecie anche i casi di cambio di destinazione da uso speciale ufficio ad autovettura, che in precedenza siano stati oggetto di trasformazione inversa.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, il ripristino degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili (ove ricorra), nonché il rispetto della condizione di cui alla precedente lettera c).

4. Incremento del numero dei posti dei veicoli di categoria N1

L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento.

La similitudine riguarda, in particolare, gli elementi già citati al primo capoverso del punto 1) della presenta circolare.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento, fatto salvo l’obbligo di rispondere alle direttive parziali obbligatorie per l’immatricolazione riguardanti gli elementi oggetto di modifica.

Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, rilasciato dal costruttore del veicolo e firmato dal responsabile tecnico della fabbrica, che:
- indichi l’omologazione nazionale di riferimento, alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento ed alle eventuali sopravvenute direttive riguardanti gli elementi oggetto di modifica obbligatorie per l’immatricolazione.

In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro, il rispetto della condizione di cui alle precedenti lettere a) e b), la corretta applicazione della paratia, dei sedili e dei relativi sistemi di ritenuta.

Si evidenzia, che, nei quattro casi esemplificati, il veicolo , pur variando la tara, mantiene inalterata la massa complessiva.

Si rammenta, infine, che in sede di prima immatricolazione i veicoli omologati devono essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di conformità che accompagna gli stessi e che pertanto non è consentito il cambio di destinazione contestualmente al rilascio della carta di circolazione.

Sono abrogate le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 106 dell’11 novembre 1998, nonché altre eventuali disposizioni in contrasto con la presente circolare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)
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Gerod
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Quota Serafino.
Mi è capitato di aver iniziato un fascicolo tecnico per l'installazione di un mozzo particolare su un'auto (io la definivo "tamarro" car).
Poi il cliente ha abbandonato il tutto perchè troppo dispendioso.
In pratica voleva installare delle gomme con larghezza non omologata. La casa madre non rilasciava il nulla osta per poterle installare così che era necessarai una relazione tecnica per assicurare che la cosa stesse in piedi.
Il resto lo facevano gli enti preposti.

Saluti
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
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ursamaior
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Grazie ragazzi.
Con riferimento a quanto diceva Marzio, si tratterebbe infatti di verificare se modifiche di questo tipo annullano l'omologazione.
La strada suggerita da Sir Afino (signore e padrone delle direttive europee) è quella che ho riferito agli interessati (citando la fonte Sir e premettendo la sua attendibilità).

Però ora mi chiedo, dopo aver visto anche una delle modifiche fatte:
1) l'alternatore è un pezzo di ricambio ufficiale previsto per entrambi i modelli dei veicoli, ergo la sua sostituzione non dovrebbe produrre variazioni sostanziali. Tenderei pertanto ad escludere la necessità di una nuova omologazione a causa di questa sostituzione
2) la batteria no! le dimensioni fisiche di questo pezzo sono leggermente più grandi di quella originale, per cui hanno dovuto tagliare i lati corti del vano che normalmente la contiene. Tuttavia (e qui chiedo lumi a marzio, serafino e a tutti i grandi nomi che ne capiscono di impianti), tale batteria non erogherebbe più corrente di quella precedentemente installata. Infatti (correggetemi se sbaglio), gli utilizzatori richiederebbero sempre la stessa quantità di corrente e quindi i cavi dell'impianto non richiederebbero un nuovo dimensionamento. la sostituzione della batteria infatti è stata prevista a causa del fatto che nel vano posteriore della macchina dovranno essere alimentate delle apparecchiature elettroniche che la normale potenza della batteria nnon supporterebbe. Però, per l'alimentazione di queste altre apparecchiature è stata prevista una seconda linea che bypassa l'intero impianto originale della macchina (tale seconda linea è stata già dimensionata ed è sicura).
L'unico dubbio è sul collegamento batteria-alternatore (collegamento che usa gli stessi cavi dell'impianto originale), ma se si trovano i dati dei cavi è possibile verificarne il dimensionamento.

Date queste considerazioni mi chiedo se effettivamente sarebbe necessaria una nuova omologazione.
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aec
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Ciao.
Esprimo i miei dubbi
1. alternatore: sull'omologazione quale alternatore è previsto x le tue auto?Se sono previsti entrambi, allora non vedo problema.
2. batteria: in caso di corto, mi immagino che batteria piu' grossa, botta piu' grossa. Ergo non credo che una semplice analisi dei cavi possa bastare, ma guarderei anche gli impianti utilizzatori.

Ma perchè pur di risparmiare non si bada mai a spese?
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ursamaior
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Grazie Aec.
Infatti sull'alternatore, essendo un pezzo di ricambio a tutti gli effetti (inizialmente non ero entrato in possesso di questa informazione), non ci sono problemi.
Sulla batteria, per l'appunto, non è una questione di risparmio. Semplicemente io, essendo ignorante in materia, non sono in grado di giudicare se oltre al dimensionamento dei cavi ci sono altri elementi da verificare. Sugli impianti utilizzatori però non capisco la tua osservazione. Loro continueranno a puppare sempre la stessa quantità di corrente, anche se la batteria è più grande. Qual è il problema?
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Bohr
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Ursa... :smt003 ...magari è come per i pneumatici ed i cerchi. Io chiederei alla casa produttrice... :smt003 ...magari sono gia previste alcune modifiche. A quel punto andrebbe aggiornato il libretto (cosa che sconsiglio) per i tempi biblici

P.S. A me è successa una cosa simile...era prevista tale modifica (parlo di camion) ed ho atteso..non so...2 anni forse... :smt033

:smt023
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ursamaior
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La questione è proprio che la casa produttrice non si sbilancia sull'argomento e non si pronuncia su qualunque modifica. In pratica o sono pezzi di ricambio previsti, oppure loro se ne fregano (indipendentemente se la modifica è lecita o meno, cioè se va ad intaccare la reale sicurezza del mezzo) e dichiarano la decadenza della garanzia, stracciandosi le vesti e rotolandosi nella polvere.
In effetti li capisco perchè si troverebbero a vagliare altrimenti una serie infinita di richieste.
Però mi sembra assurdo dover chiedere una nuova omologazione, con tutto quello che ne consegue, se le modifiche effettuate non sono da ritenersi sostanziali.
E sono sicuro che tra voi c'è chi può affermarlo con assoluta certezza
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