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Chi può effettuare la formazione dei datori di lavoro?

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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elvi

Salve a tutti, sono un tecnico della prevenzione, titolo acquisito con laurea triennale presso una università statale, da molti anni mi occupo di sicurezza, svolgendo i compiti di consulente esterno, responsabile esterno ed effettuando corsi di formazione sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP ( i famosi corsi di 16 ore DM 16/01/97).
Prima di iniziare l'attività formativa dei datori di lavoro, mi sono informata presso le ASL e uffici della Regione per sapere se era necessario essere in possesso di una qualche idoneità allo svolgimento di questa attività. La risposta è stasta che, poichè si tratta di corsi di formazione  e non di qualifica, potevo effettuare tale attività. Nel DM del '97 non trovo alcun riferimento a chi debba affettuare tali corsi nè tanto meno sulla 626/94 dove si parla "anche" di associazioni di datori di lavoro.
Vi chiedo, alla luce di alcune richieste che mi sono pervenute ultimamente, se posso continuare questa attività formativa o se fino ad oggi ho svolto un qualcosa che non avrei potuto svolgere.
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre delucidazioni
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Stilo
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Antica questione, già dibattuta nel vecchio forum. Due sono le scuole di pensiero: chi attribuisce all'"anche" un significato vincolante, chi invece di semplice opportunità.
Personalmente sono per la prima, ma ciò non significa nulla.
Nessun requisito particolare, invece, è richiesto per i docenti.
Saluti
Stilo
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