?
Articolo 590 - Lesioni personali colpose
Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 12 - Dei delitti contro la persona Capo 1 - Dei delitti contro la vita e l''incolumita` individuale
--------------------------------------------------------------------------------
Chiunque cagiona ad altri, per colpa , una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. (2)
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. (2)
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (4)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (1) (3)