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Artico 590 CP

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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ricky21000
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L'ho letto 100 volte ma non riesco a vedere da dove deriva la punibilità solo su querela e non d'ufficio per le lesioni colpose semplici (non gravi) per i casi di violazione di norme antinfortunistiche. Penso che la spiegazione sia nell'ultimo comma che ho evidenziato, che però è un po' criptico. Potete esplicitarmelo Grazie
?
Articolo 590 - Lesioni personali colpose

Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 12 - Dei delitti contro la persona Capo 1 - Dei delitti contro la vita e l''incolumita` individuale

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Chiunque cagiona ad altri, per colpa , una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. (2)

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. (2)

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (4)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (1) (3)
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Adrov
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Hai ragione è scritto sull'ultimo comma dell'art. 590 cp, il quale dice che, in generale, le lesioni personali colpose sono punibili a querela della persona offesa; ad eccezione dei fatti che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime e che siano collegate con violazioni a norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro.

Cosa è grave e gravissimo viene definito dall'art. 583 cp.

Lesione grave: malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o che comporti una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione gravissima: malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto, o mutilazione che lo renda inservibile; perdita di un organo o della capacità di procreare; permanente o grave difficoltà della favella; deformazione o efregio del viso.

Quindi,

infortunio con durata fino a 40 giorni: procedibilità solo a querela della persona offesa;

infortunio con durata da 41 giorni in su: procedibilità d'ufficio.

A meno che, non vi siano stati danni permanenti o uno degli altri casi previsti dal 583 (es. sfregio del viso), per i quali si procede d'ufficio anche se l'infortunio dura pochi giorni.

Spero di non aver complicato ulteriormente le cose

:smt039
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ricky21000
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Ma il mio dubbio è proprio che il primo capoverso citato in fondo è quello generale
[/Chiunque cagiona ad altri, per colpa , una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. (2)
Avessero scritto salvo nei casi previsti nel solo secondo capoverso sarebbe chiaro, ma avendo incluso anche il primo capoverso mi sorge il dubbio... :smt017
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Adrov
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Attenzione !!!

Non bisogna confondere capoverso con comma, non sono sinonimi.

Tratto da un dizionario online

Comma: Suddivisione del testo di un articolo di legge, caratterizzata graficamente da un «a capo». Ciascun comma può comprendere un solo periodo di testo legislativo o più periodi pubblicati di seguito. Le nuove tecniche di formulazione delle leggi prevedono la numerazione dei (—).

Capoverso: Indica, nell’ambito di un articolo di legge, ogni comma successivo al primo, caratterizzato graficamente dal fatto che ogni disposizione comincia a capo.

Quindi, al primo e secondo capoverso corrisponde, rispettivamente, il secondo e il terzo comma.

:smt039
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ricky21000
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Grazie ! Con questa piccola nota tecnica è adesso tutto chiaro !
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Adrov
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Non c'e' di che   :smt023

:smt039
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