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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Sempre sull'art. 7 comma 3
- ricky21000
- Messaggi: 116
- Iscritto il: 11 feb 2005 22:05
Il mio ufficio legale sta facendo delle questioni strane. In particolare per firmare i contratti di appalto mi richiede a priori (prima quindi di conoscere nei dettagli come verrà eseguito il lavoro e, tra l'altro, molti mesi prima dell'inizio effettivo dei lavori stessi) la redazione del documento di valutazione dei rischi interferenti (chissà a quell'epoca cosa staremo effettivamente facendo....). Questo perchè il documento, per loro, deve essere allegato al contratto d'appalto. Io ho sempre interpretato che, una volta preparato e comunque prima dell'inizio dei lavori, esso andrà allegato al contratto (ma esso sarà già da tempo stato firmato). Cosa ne pensate ? Grazie
Sinceramente non ho capito bene quello che hai chiesto perchè sono particolarmente stanco, comunque spero di risponderti.
Il documento deve essere allegato al contratto di appalto:
"Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera (omissis)"
Quindi... prepararlo prima o dopo... diventa parte integrante del contratto d'appalto! Nel contratto d'appalto non ci scrivi "chi fa cosa, come e quando"? Non riesco a capire quale può essere il tuo problema quando dici "chissà a quell'epoca cosa staremo effettivamente facendo" Personalmente, vista la legislazione attuale, se mi trovassi mai dalla parte del committente, non ti firmerei un contratto d'appalto se prima non mi dici come gestisci le interferenze...
Il documento deve essere allegato al contratto di appalto:
"Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera (omissis)"
Quindi... prepararlo prima o dopo... diventa parte integrante del contratto d'appalto! Nel contratto d'appalto non ci scrivi "chi fa cosa, come e quando"? Non riesco a capire quale può essere il tuo problema quando dici "chissà a quell'epoca cosa staremo effettivamente facendo" Personalmente, vista la legislazione attuale, se mi trovassi mai dalla parte del committente, non ti firmerei un contratto d'appalto se prima non mi dici come gestisci le interferenze...
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
Dunque... :smt017
Il primo consiglio che ti posso dare è di sedervi (tu e quelli dell'ufficio legale) attorno ad un tavolo e valutare la questione.
Se iniziate a mettervi i bastoni tra le ruote a vicenda non ne caverete un ragno dal buco.
Loro hanno ragione perchè il DUVR deve essere allegato al contratto; così dice la legge
Tu hai ragione perchè senza elaborati grafici, computi, progetti e senza informazioni sulle ditte che eseguiranno il lavoro, è impossibile valutare i rischi interferenziali.
Cosa fare?
Non sono un legale e non sono tanto esperto di contratti ma potrebbe essere sufficiente inserire nel contratto una dicitura del tipo:
"Il committente e l'appaltatore identificati nel presente atto, si accordano e si impegano ad elaborare congiuntamente il D.U.V.R. xx giorni [10? 20?] prima dell'inizio ufficiale dei lavori.
Copia del suddetto D.U.V.R. sarà allegato al presente contratto e ne costituirà parte integrante.... bla bla bla..."
Magari la mia non è scritta in una forma corretta ma se ne parli con i tuoi azzeccagarbugli vedrai che scoveranno le parole giuste.
Ciaaa
Bond
Il primo consiglio che ti posso dare è di sedervi (tu e quelli dell'ufficio legale) attorno ad un tavolo e valutare la questione.
Se iniziate a mettervi i bastoni tra le ruote a vicenda non ne caverete un ragno dal buco.
Loro hanno ragione perchè il DUVR deve essere allegato al contratto; così dice la legge
Tu hai ragione perchè senza elaborati grafici, computi, progetti e senza informazioni sulle ditte che eseguiranno il lavoro, è impossibile valutare i rischi interferenziali.
Cosa fare?
Non sono un legale e non sono tanto esperto di contratti ma potrebbe essere sufficiente inserire nel contratto una dicitura del tipo:
"Il committente e l'appaltatore identificati nel presente atto, si accordano e si impegano ad elaborare congiuntamente il D.U.V.R. xx giorni [10? 20?] prima dell'inizio ufficiale dei lavori.
Copia del suddetto D.U.V.R. sarà allegato al presente contratto e ne costituirà parte integrante.... bla bla bla..."
Magari la mia non è scritta in una forma corretta ma se ne parli con i tuoi azzeccagarbugli vedrai che scoveranno le parole giuste.
Ciaaa
Bond
anche io ritengo che un minimo di riflessione permetta di far le cose per bene e non solo "carte"
quindi concordo con i colleghi e il loro approccio
salutoni
quindi concordo con i colleghi e il loro approccio
salutoni
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
- ricky21000
- Messaggi: 116
- Iscritto il: 11 feb 2005 22:05
Io sono d'accordo con la dicitura proposta da bond. Fino a che non conosco la data di inizio dei lavori (che peraltro è legata in questo caso ad un discorso autorizzativo) non potrò sapere quale tipo di produzione sarà in marcia, quali interventi di manutenzione saranno previsti nell'area; l'appaltatore non saprà quali sub-appaltatori effettueranno il lavoro, ecc..Al momento della firma non può che esserci una valutazione di massima. Il vero e prorpio DUVRI può essere definito solo poco prima dell'inizio lavori, quando tutte le variabili sono sotto controllo. Almeno, io mi son fatto questa idea.
Una procedura da seguire potrebbe essere quella suggerita da Catanga, che qui riassumo (leggermente rielaborato):
1.Operativamente per soddisfare il nuovo obbligo, il datore di lavoro-committente, una volta valutata l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, invia loro un'apposita comunicazione prima di procedere alla stipula del contratto.
2.La “comunicazione” del datore di lavoro- committente conterrà:
le informazioni riguardanti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori e le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate dal datore di lavoro-committente per garantire la sicurezza e la tutela della salute del proprio personale, comprese le misure da adottare in caso d’emergenza.
3.Conosciute queste informazioni, ciascun appaltatore e/o lavoratore autonomo dovrà:
comunicare al committente i rischi che le lavorazioni, oggetto dell’appalto assegnatogli, introdurranno all’interno dell’azienda appaltante,comunicare al committente le misure di prevenzione e protezione che adotterà, in funzione delle particolarità dell’ambiente in cui le stesse si svolgeranno, per garantire la sicurezza e la salute del proprio personale.
4.Il datore di lavoro-committente, una volta ricevute le informazioni riguardanti i rischi introdotti dall’esecuzione dei lavori degli appaltatori, dovrà:
effettuare una riunione con la partecipazione degli appaltatori;
nella riunione dovrà essere definito un programma dei lavori, strutturato in modo da eliminare, se possibile, le interferenze tra le differenti attività lavorative indicando le soluzioni adottate.
nel caso non sia possibile eliminare tutte le interferenze, sarà necessario definire le misure adottate per gestire i conseguenti rischi presenti.
5.Quanto scaturito dalla riunione dovrà essere formalizzato in un apposito documento integrativo condiviso che andrà allegato all’esistente DVR o all’autocertificazione, del datore di lavoro- committente.
Questo documento integrativo costituisce lo strumento operativo che regolamenterà le attività lavorative del committente e degli appaltatori in quelle aree dell’azienda dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le due attività.
Questo documento integrativo dovrà essere allegato al contratto d’appalto e poi aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
In sintesi il Datore di lavoro-Committente:
-Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle ditte e dei Lavoratori autonomi.
-Invia comunicazione alle ditte ed ai L.A.
-Riceve, a sua volta, dalle ditte notizie relative ai rischi da loro introdotti in azienda.
-Indice riunione dalla quale scaturisce il “documento” condiviso.
-Stipula e firma il contratto che ha come allegato il “documento”.
1.Operativamente per soddisfare il nuovo obbligo, il datore di lavoro-committente, una volta valutata l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, invia loro un'apposita comunicazione prima di procedere alla stipula del contratto.
2.La “comunicazione” del datore di lavoro- committente conterrà:
le informazioni riguardanti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori e le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate dal datore di lavoro-committente per garantire la sicurezza e la tutela della salute del proprio personale, comprese le misure da adottare in caso d’emergenza.
3.Conosciute queste informazioni, ciascun appaltatore e/o lavoratore autonomo dovrà:
comunicare al committente i rischi che le lavorazioni, oggetto dell’appalto assegnatogli, introdurranno all’interno dell’azienda appaltante,comunicare al committente le misure di prevenzione e protezione che adotterà, in funzione delle particolarità dell’ambiente in cui le stesse si svolgeranno, per garantire la sicurezza e la salute del proprio personale.
4.Il datore di lavoro-committente, una volta ricevute le informazioni riguardanti i rischi introdotti dall’esecuzione dei lavori degli appaltatori, dovrà:
effettuare una riunione con la partecipazione degli appaltatori;
nella riunione dovrà essere definito un programma dei lavori, strutturato in modo da eliminare, se possibile, le interferenze tra le differenti attività lavorative indicando le soluzioni adottate.
nel caso non sia possibile eliminare tutte le interferenze, sarà necessario definire le misure adottate per gestire i conseguenti rischi presenti.
5.Quanto scaturito dalla riunione dovrà essere formalizzato in un apposito documento integrativo condiviso che andrà allegato all’esistente DVR o all’autocertificazione, del datore di lavoro- committente.
Questo documento integrativo costituisce lo strumento operativo che regolamenterà le attività lavorative del committente e degli appaltatori in quelle aree dell’azienda dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le due attività.
Questo documento integrativo dovrà essere allegato al contratto d’appalto e poi aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
In sintesi il Datore di lavoro-Committente:
-Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle ditte e dei Lavoratori autonomi.
-Invia comunicazione alle ditte ed ai L.A.
-Riceve, a sua volta, dalle ditte notizie relative ai rischi da loro introdotti in azienda.
-Indice riunione dalla quale scaturisce il “documento” condiviso.
-Stipula e firma il contratto che ha come allegato il “documento”.
Ok, questo è un altro discorso rispetto al precedente. "solo poco prima dell'inizio dei lavori", che poi è quello che ha detto anche Giuliano, sostanzialmente. Però non a lavori iniziati.ricky21000 ha scritto:Io sono d'accordo con la dicitura proposta da bond. Fino a che non conosco la data di inizio dei lavori (che peraltro è legata in questo caso ad un discorso autorizzativo) non potrò sapere quale tipo di produzione sarà in marcia, quali interventi di manutenzione saranno previsti nell'area; l'appaltatore non saprà quali sub-appaltatori effettueranno il lavoro, ecc..Al momento della firma non può che esserci una valutazione di massima. Il vero e prorpio DUVRI può essere definito solo poco prima dell'inizio lavori, quando tutte le variabili sono sotto controllo. Almeno, io mi son fatto questa idea.
Comunque, il fatto che questo cavolo di documento segua il contratto d'appalto, significa, a mio vedere, che deve essere elaborato in funzione di quello che è contenuto nel contratto d'appalto. Poi, sempre come ha giustamente detto Giuliano, in corso d'opera si valuterà l'opportunità di aggiornarlo o meno.
Io la vedo un pò come se ti chiedessi un preventivo per rifarmi il bagno o la cucina, no? Io ti dico i lavori che voglio fare però esigo che tu mi indichi un prezzo di massima e che tu mi dica sommariamente come farai i lavori. E' ovvio che finchè non ti ci metti non puoi sapere se i tubi del lavandino sono da sostituire o meno, è ovvio che non puoi sapere precisamente al grammo quanto cemento o stucco ci devi mettere, però sai che me lo devi piastrellare, che mi ci devi mettere un box doccia e i sanitari, perchè te l'ho detto io. Poi può anche essere che ad un certo punto mi venga lo schiribizzo di metterci una vasca idromassaggio al posto del box doccia, chessò! Allora il prezzo cambia, ed anche la tipologia dei lavori che avevamo concordato. E tu mi dirai:"ok, te lo faccio, però guarda che adesso bla bla bla..."
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
sono d'accordo con Voi
anche Giuliano (e ovviamente Catanga) hanno in pieno ragione
tali procedure sono molto ben applicabili con i fornitori "abituali"
con quelli occasionali direi che si riescono a fare sulla carta... ma ci impegneremo per evitare infortuni a tutti i costi (spostando la parte burocratica "preventiva" in prevenzione sul campo in modo continuativo e quotidiano)
saluti cordiali
anche Giuliano (e ovviamente Catanga) hanno in pieno ragione
tali procedure sono molto ben applicabili con i fornitori "abituali"
con quelli occasionali direi che si riescono a fare sulla carta... ma ci impegneremo per evitare infortuni a tutti i costi (spostando la parte burocratica "preventiva" in prevenzione sul campo in modo continuativo e quotidiano)
saluti cordiali
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond