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carrelli elavtori con ceste rifiuti ribaltabili

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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piepari
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Iscritto il: 24 gen 2007 12:05
Località: Riccione

Mi sembra che se ne sia già dibattuto ma non riesco atrovare il thread, l'insieme cesta (che non è una macchina - si ribalta inerzialmente azionando una leva e/o una funicella) - carrello sono una macchina che deve essere conforme alla direttiva macchine o ... no? e comunque la cesta deve possedere quali requisiti di sicurezza e dettati da quali norme? grazie e Buon Natale a tutti!!!  :smt049  :smt111
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

guarda, non sono proprio sicurissima, ma ho come l'impressione che l'insieme carrello+cesta, se per carrello intendi un carrello elevatore e per cesta intendi dove uno ci si mette dentro, non solo non siano per nulla una macchina, ma temo proprio di ricordare che i muletti MAI NELLA VITA possono essere utilizzati per movimentare esseri anche solo pseudo-umani.
...e però potrei anche sbagliarmi, che infatti i proprietari dello stabile dove ho il lab spesso fanno fare manutenzione alle finestrature in questo modo... Però, il muro di cinta è assai alto, e nessuno può vederlo da fuori.
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Mod
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Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
Località: Treviso

Ho provato a scrivere nella funzione Cerca in alto 'ceste carrelli' e mi sono venute su tre pagine.
Nella seconda pagina ho trovato questo:

http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... ighlight=A

E' quello che forse cercava?
Se non fosse questo provi comunque a guardare con la funzione 'Cerca' la stringa 'ceste carrelli' ed analizzi anche le tre pagine perche' potrebbe trovare qualcos'altro di interessante.
Se posso permettermi poi le consiglierei (nel caso non ne avesse ancora preso visione) anche gli special links n. 3) che trova al seguente ipertesto:

http://www.sicurezzaonline.it/links/lin ... spemac.htm

e la circolare di Renato presente qualche threads piu' sotto

http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... 7801#27801

Spero di averle dato qualche utile indicazione e, al contempo, rinnovo i miei piu' cordiali auguri di buone festivita' natalizie a tutti.

Mod :smt039
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piepari
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Iscritto il: 24 gen 2007 12:05
Località: Riccione

intendevo cete che contengono rifiuti che vengono fissate con due guife alle forche elcarrello e che tranite una catenella vengono fatti ribaltare nei container!

Chiedo scusa ... per la fretta non ho letto con la dovuta attenzione il titolo del thread (e penso che la stessa cosa sia successa a Nofer) in cui si parlava esplicitamente di ceste per rifiuti e quindi i riferimenti che le ho fornito non sono forse adatti alla questione.
A questo punto non resta altro che affidarsi a qualche esperto di macchine del forum (nella speranza che possa trovare il tempo per darle qualche delucidazione in proposito).
Un cordiale saluto e ancora buone festivita'.

Mod :smt039
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serafino
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Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
Località: BO-UD

Diciamo che :

secondo la 98/37/CE (Direttiva macchine) se io fossi un costruttore folle che realizza una sorta di carrello elevatore che come optional può montare idonei dispositivi per il sollevamento delle persone, potrei sollevare persone al di sotto dei 3 metri oppure dovrei ottenere una certificazione in Allegato IV (punto 16) della citata Direttiva e se la "cesta" fosse stata ritenuta idonea dall'ON che ha rilasciato il certificato, allora l'attrezzatura di lavoro carrello a forche con optional sollevapersone, può sollevare persone; in tutti gli altri casi nisba.

NB : se io fossi un DdL saggio non comprerei un simile coso!

La richiesta era tuttavia centrata su un cesto che porta immondizia (o meglio rifiuti) : tipicamente io ho visto cartone.

il suddetto cesto ha un dispositivo manuale per scaricare la monnezza in altro luogo (ovviamente non il ruscello...)  :smt002

Affrontiamo il problema nuova marcatura CE si oppure no

se ti fai di tuo la cesta, non hai cambiato l'uso previsto per il carrello a forche, ma hai aggiunto dei rischi in uso (che ne so, schiacciamento?) non previsti dal costruttore originale del carrello a forche.

A mio modo di vedere siamo border line circa una nuova marcatura CE della macchina in quanto è sicuramente vero che non cambio l'uso etc etc (vedi linee guida conferenza stato regioni etc) ma di fatto introduco un rischio ulteriore di cui sopra.

Come si potrebbe agire? io azzardo

ti fai una analisi dei rischi;costruisci la cesta secondo una norma tecnica magari armonizzata (una o più) di modo che in qualche modo ti metti in pace con "la buona prassi costruttiva"; ti fai un bel fascicoletto con calcoli disegni etc proprio come se fosse un accessorio per il tuo carrello a forche;fai una manualino d'uso. sulla cesta, ci appiccichi cartelli, etichette labels e tutto quanto occorre.
non apponi alcuna marcatura
formi ed informi

e bon

cosa ne dite?
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

IMHO
Secondo me il problema non si pone. Se la cesta non è solidale alla macchina, ma si solleva con le forche, è parte integrante del carico. Poichè non modifica la destinazione d'uso del carrello, non necessita di marcatura CE.
Non è da considerarsi nemmeno un accessorio di sollevamento perchè non serve a collegare il carico al carrello, quindi no CE
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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serafino
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Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
Località: BO-UD

Per quello che ho visto io (e corregetemi se il caso in esame non è in linea con la mia esperienza) mi vien da dire quanto segue :

un aggeggio basculante viene fissato su un telaio di modo che :

a-possa oscillare da una posizione 0 fino ad una posizione tale per cui si svuota il contenuto
b-il tutto è "inforcabile" dal carrello
c-ci sono fermi e blocchi per evitare che oscilli se non azionato da una leva

il carrello inforca questo contenitore di cose, ma non lo porta da qui a la e basta, bensi lo porta da qui a la, tiene il contenitore basculante sospeso sopra un compattatore per cartoni (ad esempio) mentre il conducente (da terra per quel che ne so io) azionando la citata leva ribalta il contenuto.Per evitare che il telaio cada o si sposti, ho visto solitamente predisporre delle contro forche nel telaio medesimo:è abbastanza evidente che ho creato un accessorio al mio carrello per permettergli di svolgere un certo compito (non è accessorio di sollevamento ma è accessorio).
Ora, basandomi sulla definizione data in 3.5 della UNI EN 1726-1, l'uso previsto sembrerebbe sollevamento e traslazione, non mantenimento in quota durante fasi di carico e scarico di accessori (del carrello).
Da questa definizione bruta ho dedotto che l'uso che se ne vuol fare potrebbe non essere propriamente quello previsto dal costruttore (ripeto : solleva e trasla un carico).
Di qui nasce la mia perplessità circa il cambio d'uso (più formale che effettivo) tenendo conto che il rischio di ribaltamento (da cui nasce l'uso previsto) non credo venga amplificato dall'accessorio di cui sopra.
Questo non significa che non vi siano rischi, almeno in linea di principio, dell'insieme così realizzato.
Diverso potrebbe essere il caso in cui (e forse è quello in esame) inclinando le forche ed aprendo per mezzo di una leva una parte di questo famigerato cesto, ne svuoto il contenuto.
Ora, in questo caso è meno evidente la modifica d'uso (nessuna?), ma la cesta dovrà avere dei sistemi di bloccaggio interessanti per evitare lo sfilamento.
In entrambi i punti non è la cesta a costituire la principale fonte di rischio, ma l'insieme cesta+carrello o ancor meglio, l'uso di questa attrezzatura di lavoro autocostruita per la gestione dei rifiuti; tuttavia si conosce perfettamente che cosa deve fare codesta cesta e come deve farlo e quindi il rischio può essere risolto in una progettazione precisa di questa 8che ne so : sistemi per trattenerla alle forche.)
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Gerod
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Iscritto il: 25 ott 2006 17:21
Località: Portogruaro

Sono d'accordo con Serafino.
Vorrei capire meglio:
- il ribaltamento inerziale = ribaltamento di tipo basculente per azione gravitazionale del carico? io direi che, se il ribaltamento del carico avviene per effetto del "tiro" di una catena e successivamente grazie all'azione di una forza di gravita'. Nei commenti alla direttiva macchine 98/37/CE, punto 60 si definisce macchina l'insieme di pezzi mobili di cui almeno uno sia mosso da enegia anche immaganizzata (molle, peso, ecc.).
60.
- Uno dei pezzi deve essere mobile: la mobilità deve essere prodotta da una fonte di energia esterna
(elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso). In deroga a questa regola, la
direttiva «macchine» include anche alcune macchine di sollevamento alimentate da energia di origine
umana applicata direttamente; sono invece escluse le altre macchine alimentate dalla forza umana.....
Mi sembra che in questo caso il peso sia (se non ho capito male) elemento essenziale del ribaltamento (???). Se si, il dispositivo è una macchina.
Ora, tale dispositivo viene montato sul carrello e qui rifarei l'analisi di Serafino.
Saluti.
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
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