Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Agenti di commercio e distributori in tentata vendita
Innanzitutto benritrovati a tutti e i miei complimenti per la nuova veste del forum.
Ho "bigiato" il forum per un paio di mesi (dal rientro delle ferie non ho avuto un attimo di respiro....poi vi racconterò di quei famosi corsi di formazione agli interinali in cui ho svolto per la prima volta la docenza diretta) ma vedo che c'è sempre un gran fermento.
Vi pongo subito il mio quesito:
Da poco seguo anche un'azienda che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari in cui non ci sono dipendenti. O meglio...ci sono agenti/rappresentanti con un rapporto di libera professione (prendono la classica provvigione a fine mese ma non sono dipendenti) e ci sono distributori diretti (la classica tentata vendita).
Secondo voi va comunque fatta la valutazione del rischio considerando che sia gli agenti che i distributori , pur essendo non dipendenti, usufruiscono di automezzi di proprietà dell'azienda (autovetture e camioncini a temperatura controllata la cui manutenzione è affidata all'azienda stessa) e degli uffici di quest'ultima ?
Sperando di esseer stata chiara nell'esposizione, ringrazio in anticipo per le risposte che vorrete darmi. Saluti.
Alessandra
P.S. Chiedo scusa fin d'ora al moderatore se il titolo non è azzeccatissimo
P.P.S. A Modena dovevo esserci anche io, almeno per salutare il moderatore...ma l'influenza ha giocato d'anticipo...sigh
Per me la risposta è negativa perchè si tratta di lavoratori autonomi.
Bisogna però vedere bene qual è il rapporto che regola le parti. Dovrebbe esistere un contratto nel quale sono specificati i rispettivi ruoli. Per esempio, l'automezzo dovrebbe essere concesso in comodato d'uso.
D'altra parte, i rischi mi paiono esclusivamente quelli legati all'utilizzo dell'automezzo: allora può essere utile ed esaustivo redigere un buon contratto di comodato nel quale siano previste alcune clausole relative all'utilizzo in sicurezza del mezzo.
Vedi anche se nelle pieghe del contratto di prestazione intravedi l'applicazione dell'articolo 7.
Poi, se credi, riposta.
Ciao e bentornata!
Stilo
Bisogna però vedere bene qual è il rapporto che regola le parti. Dovrebbe esistere un contratto nel quale sono specificati i rispettivi ruoli. Per esempio, l'automezzo dovrebbe essere concesso in comodato d'uso.
D'altra parte, i rischi mi paiono esclusivamente quelli legati all'utilizzo dell'automezzo: allora può essere utile ed esaustivo redigere un buon contratto di comodato nel quale siano previste alcune clausole relative all'utilizzo in sicurezza del mezzo.
Vedi anche se nelle pieghe del contratto di prestazione intravedi l'applicazione dell'articolo 7.
Poi, se credi, riposta.
Ciao e bentornata!
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
Grazie mille Stilo...cercherò di approfondire.
Ah, mi sono registrata con il nick che mi segue in internet da anni...da oggi quindi sarò Shawanda (il significato di Shawanda? una storia lunga...di un viaggio in Costarica...non aggiungo altro)
Ah, mi sono registrata con il nick che mi segue in internet da anni...da oggi quindi sarò Shawanda (il significato di Shawanda? una storia lunga...di un viaggio in Costarica...non aggiungo altro)
se posso dico la mia.
Tutti questi "lavoratori autonomi" ok, non hanno contratto di subordinazione, avranno pure le machcine in comodato d'uso ecc... ma di fatto sono o no subordinati dagli "ordini" di qualcuno (vedi ditta)?
Se esiste una subordinazione anche di fatto si rientra a tutti gli effetti nell'applicazione del 626 compresa la formazione, sorveglianza sanitaria (mov. carichi se presente), DPI per carico e scarico ecc...
E' più o meno la stessa cosa degli ex co.co.co.
Per questi casi dovrebbero esserci delle circolari o comunque degli articoli su una pubblicazione (insomma da qualche parte l'ho letto ma so disgraziato e non mi ricordo dove)
Aspetto repliche.
Ciao
Tutti questi "lavoratori autonomi" ok, non hanno contratto di subordinazione, avranno pure le machcine in comodato d'uso ecc... ma di fatto sono o no subordinati dagli "ordini" di qualcuno (vedi ditta)?
Se esiste una subordinazione anche di fatto si rientra a tutti gli effetti nell'applicazione del 626 compresa la formazione, sorveglianza sanitaria (mov. carichi se presente), DPI per carico e scarico ecc...
E' più o meno la stessa cosa degli ex co.co.co.
Per questi casi dovrebbero esserci delle circolari o comunque degli articoli su una pubblicazione (insomma da qualche parte l'ho letto ma so disgraziato e non mi ricordo dove)
Aspetto repliche.
Ciao
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Manfro, come fai a dire che un agente commerciale è "subordinato" all'azienda?
Vendere e raggiungere certi obbiettivi di vendita è loro interesse...altrimenti non si beccano le provvigioni. Se non vendono (sia che lavorino o no) non vengono pagati.
Io, a occhio, la subordinazione non ce la vedo....ma se tu o qualche altro forumista riesce a darmi indicazioni sulle circolari a cui fai riferimento sarò ben lieta di cambiare idea.
ciao
Alessandra / Shawanda
Vendere e raggiungere certi obbiettivi di vendita è loro interesse...altrimenti non si beccano le provvigioni. Se non vendono (sia che lavorino o no) non vengono pagati.
Io, a occhio, la subordinazione non ce la vedo....ma se tu o qualche altro forumista riesce a darmi indicazioni sulle circolari a cui fai riferimento sarò ben lieta di cambiare idea.
ciao
Alessandra / Shawanda
se il direttore dell'azienda mi dice "Manfro" oggi vai qui poi la, poi passa in ufficio che facciamo il punto della situazione ecc... o mi da disposizioni operative del tipo "devi fare questo o quello", la subordinazione c'è e poi come, lo dice la parola stesso "subordinato" cioè che sottosta ad un ordine.
Per i riferimenti farò quel che posso ma non prometto niente, sarà come cercare il famoso ago...
ciao e ci aggiorniamo
Per i riferimenti farò quel che posso ma non prometto niente, sarà come cercare il famoso ago...
ciao e ci aggiorniamo
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
ciao a tutti,
mi sembra che Manfro l'abbia azzeccata giusta.
il concetto di subordinazione è più vasto dell'iscrizione a libro paga e mi sembra giusto definire autonomo solo chi veramente ha la possibilità di gestire completamente la propria attività.
nel caso di rappresentanti posso escludere da questo la possibilità di decidere autonomamente le zone in cui esercitare, che possono essere decise dal committente per ovvi motivi di coordinamento e per evitare sovrapposizioni (ma deve essere specificato sul contratto perchè se viene deciso volta per volta allora non ci siamo).
se tutto il resto ( orari, giorni di riposo ecc. ) è deciso da altri allora mi sembra difficile definire questi lavoratori come autonomi.
in tutti casi i locali dove sono collocati gli uffici ed i magazzini devono essere a posto ( a proposito, non ha impiegati questa azienda?).
saluti
fabiop
mi sembra che Manfro l'abbia azzeccata giusta.
il concetto di subordinazione è più vasto dell'iscrizione a libro paga e mi sembra giusto definire autonomo solo chi veramente ha la possibilità di gestire completamente la propria attività.
nel caso di rappresentanti posso escludere da questo la possibilità di decidere autonomamente le zone in cui esercitare, che possono essere decise dal committente per ovvi motivi di coordinamento e per evitare sovrapposizioni (ma deve essere specificato sul contratto perchè se viene deciso volta per volta allora non ci siamo).
se tutto il resto ( orari, giorni di riposo ecc. ) è deciso da altri allora mi sembra difficile definire questi lavoratori come autonomi.
in tutti casi i locali dove sono collocati gli uffici ed i magazzini devono essere a posto ( a proposito, non ha impiegati questa azienda?).
saluti
fabiop
Scusami Fabio se rispondo solo ora ma sono stata in trasferta di lavoro per due giorni.
Per quanto riguarda gli impiegati la questione è ancora più complessa. Infatti gli impiegati sono dipendenti di un'altra società. Mi spiego meglio.
La società X produce dei beni. La società Y (autonoma ma controllata dalla X) distribuisce i prodotti della società X. Per questioni che ancora non ho capito, alcuni impiegati dipendenti della società X si occupano anche delle attività della società Y (visto che tra l'altro hanno la stessa sede sociale).
La società X ha comunque già effettuato quanto previsto ai sensi del Dlgs 626/94.
Perchè mi vogliono rendere le cose difficili ????? :smt022
saluti e buon week end a tutti.....
Alex
Per quanto riguarda gli impiegati la questione è ancora più complessa. Infatti gli impiegati sono dipendenti di un'altra società. Mi spiego meglio.
La società X produce dei beni. La società Y (autonoma ma controllata dalla X) distribuisce i prodotti della società X. Per questioni che ancora non ho capito, alcuni impiegati dipendenti della società X si occupano anche delle attività della società Y (visto che tra l'altro hanno la stessa sede sociale).
La società X ha comunque già effettuato quanto previsto ai sensi del Dlgs 626/94.
Perchè mi vogliono rendere le cose difficili ????? :smt022
saluti e buon week end a tutti.....
Alex
"ci sono più cose incielo ed in terra, Orazio, di quante ne conti la tua filosofia..."
(dovrebbe essere l'amleto ma lo ricordo dalla voce del capitano Kirk in un vecchio episodio di star trek!)
la varietà di casi e situazioni in cui si possono venire a trovare dei poveretti che vogliono solo lavorare è davvero sorprendente.
la società X ha assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti (e fino a qui ci siamo) ma alcuni tra questi hanno come mansione quella di occuparsi della società Y; non mi pare che ci siano problemi se questi lavoratori non sono diretti e coordinati da dirigenti e preposti della società Y.
se invece è così forse si può ricadere in uno dei casi strani della legge Biagi che dà indicazioni anche sulle materie di sicurezza (scusa ma al momento non riesco ad essere più preciso, magari riesco ad approfondire dopo).
quanto a ritardo sulle risposte facciamo a gara!
ciao,
fabio
(dovrebbe essere l'amleto ma lo ricordo dalla voce del capitano Kirk in un vecchio episodio di star trek!)
la varietà di casi e situazioni in cui si possono venire a trovare dei poveretti che vogliono solo lavorare è davvero sorprendente.
la società X ha assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti (e fino a qui ci siamo) ma alcuni tra questi hanno come mansione quella di occuparsi della società Y; non mi pare che ci siano problemi se questi lavoratori non sono diretti e coordinati da dirigenti e preposti della società Y.
se invece è così forse si può ricadere in uno dei casi strani della legge Biagi che dà indicazioni anche sulle materie di sicurezza (scusa ma al momento non riesco ad essere più preciso, magari riesco ad approfondire dopo).
quanto a ritardo sulle risposte facciamo a gara!
ciao,
fabio
dopo un ritardo scandaloso posto i riferimenti che mi sembrano applicabili in questa situazione...
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
(S.O. 159 alla G.U. n. 235 del 09.10.2003)
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20. - Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore."
se può essere ancora utile.
saluti e auguri
fabiop
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
(S.O. 159 alla G.U. n. 235 del 09.10.2003)
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20. - Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore."
se può essere ancora utile.
saluti e auguri
fabiop