Art. 6 PR 303/56:
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle
aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le
lavorazioni indicate nell’art. 33, sono i seguenti:
a. Altezza netta non inferiore a m 3;
b. Cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c. Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti e delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Orbene, i locali in questione hanno altezza pari a 2,70 metri (quota tra pavimento - solaio) in regola con la normativa urbanistica vigente. Il problema dov'è!
Installazione del controsoffitto per delle migliorie termiche, acustiche e di luminosità che però spostano l'altezza netta a 2,40 metri. Fermo restando l'ottima aerazione dei locali, è necessario andare in deroga al summenzionato articolo?
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