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smaltimento manto bituminoso

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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matuzia

salve a tutti, volevo chiedere un informazione a proposito dello smaltimento di manto stradale bituminoso......
è possibile accatastare per un determinato periodo i detriti provenienti da scavo del manto stradale direttamente in cantiere e poi solo successivamente portalo a discarica o è obbligatorio trasportarlo da subito in discarica autorizzata per non subire denunce e/o contravvenzioni?
grazie
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Gerod
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Iscritto il: 25 ott 2006 17:21
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Da quello che mi ha sempre detto una persona a me cara e che lavora nel mondo dei rifiuti (azienda di smaltimento e stoccaggio), in liena di massima, per stoccare rifiuti dovresti avere il permesso di farlo, per cui la risposta è "non puoi".  :smt018
Non ti so dire i riferimenti di legge (dovrei guardare sul manuale di gestione rifiuti che non ho sotto mano adesso).

Saluti.
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
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Gerod
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Iscritto il: 25 ott 2006 17:21
Località: Portogruaro

Mi dice sempre quella persona, che trattasi di "deposito temporaneo", ovvero provo a postare la citazione (art. 183, comma 1, let. m del d.lgs 152/2006).

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

   1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

   2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

oppure

   2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

   2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

   2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

   3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

   3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

   3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

   3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

   4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

   5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
Inoltre, l'art 208:



17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
Leggo inoltre dal manuale:
... se non ricorrono tutte le condizioni ivi elencate (art 183), anche la detenzione dei propri rifiuti, ancorchè essi vengano poi avvaiti allo smaltimento o al recupero, deve essere approvata ed autorizzata, o quanto meno, sottoposta alla procedura semplificata di controllo preventivo.
Insomma devi avere una autorizzazione da parte di organi preposti.

Saluti
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