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struttura sanitaria .... e non

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
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freddy
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Iscritto il: 14 ott 2004 19:28

salve a tutti, vi rompo le scatole di nuovo con un nuovo quesito. Devo redarre il piano di emergenza di un centro medico più reparto "estetico" e mi si presenta, oltre al problema delle uscite di sicurezza (del quale ho chiesto già lumi) quello di definire in modo corretto la struttura :smt017 . In parole povere ho una palazzina a 4 (tre più terra) piani di cui quello terra è ad uso di civile abitazione, il primo ed il secondo sono destinati a poliambulatorio e l'ultimo a centro estetico (sauna, idromassaggio e massaggi)   . Il tutto è complicato dal fatto che esiste una unica scala che mette in comunicazione tutti i piani  :smt011 ; questo mi mette in crisi perchè le disposizioni legislative non sono eguali per le diverse destinazioni cui sono destinati i diversi piani  :smt010 . Mi potete dare la vostra opinione?

 "Intelligenti pauca "
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Lupomik
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Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

se ho ben capito la domanda la risposta la dovresti trovare nel DM 18/09/02.
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

ciao freddy, se hai pazienza scrivo qualcosa di articolato ma nel weekend perchè il pc sta per esalare l'ultimo respiro!
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Allora, siccome mi sembra che l'argomento "legislazione" non lo si sia mai affrontato, ecco quello che conta per la prevenzione incendi.

OSPEDALI E CASE DI CURA

Lettera circolare Ministero dell’Interno 834/4122 del 08/07/2003
D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell'allegato. Installazione dei gruppi frigoriferi.

Circolare Ministeriale 13 DCPST/A5/360/3113 del 16/10/2002
Oggetto: DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco

Decreto Ministero dell'Interno 18/09/2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private

Lettera Circolare Ministeriale 1126/4101 sott. 106/53 del 09/09/2002
Oggetto: Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale per anziani.

Lettera Circolare Ministeriale 1829/4101 sott. 106/53 del 03/08/1994
Case di riposo per anziani - controlli di prevenzione incendi

Circolare 56 del 22/06/1983
Impiego del gas tossico "Ossido di etilene" per processi di sterilizzazione eseguiti in ospedali e altre strutture sanitarie su materiale destinato ad essere impiegato in campo umano.

Circolare 47 del 01/10/1981
Oggetto: impiego del gas tossico "ossido di etilene" per processi di sterilizzazione eseguiti in ospedali e altre strutture sanitarie su materiale destinato ad essere impiegato in campo umano.

Ora, qui abbiamo:
- piano terra civile abitazione :smt017
- piani primo e secondo poliambulatorio (quindi NIENTE pernottamenti)  :smt104  :smt017
- piano terzo centro  estetico  :smt107  :smt066  :smt100

Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002
(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private

Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall’art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

chiarimento: per laboratorio di assistenza specialistica si intende la struttura o luogo fisico, intra o extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero, neanche a ciclo diurno
- servizi di medicina di laboratorio
- attività di diagnostica per immagini
- presidi di recupero e riabilitazione funzionale
- centri ambulatoriali di riabilitazione
- centri di salute mentale
- consultori familiari
- centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti


Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche

3. Le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti. Quindi anche alla tua freddy (comunque complimenti per la taglia dei clienti, io ancora non ci sono) :smt010

TITOLO IV
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

18.1 - Generalità

1. Le strutture di cui al presente Titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

La tua scala uso promiscuo è accettabile.

Poi una serie di prescrizioni che si possono soddisfare con relativa semplicità, e che discendono in buona parte dal D.M. 10/03/1998. Diverso è però il discorso da fare se la tua struttura supera i 500 mq. In ogni caso, non dovendo tu effettuare l'esame progetto ma il solo piano di emergenza, ti rifarai a:

7.2 - Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell’interno, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati:
lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la
distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. [...] gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 1448 C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto.

11. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l’informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

12. - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

Per la sola scala di cui disponi, avendo già detto che tale ipotesi è accettabile, resta da dire questo:

18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
[...] misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all’allegato III del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Quindi calcolo della larghezza della via di esodo in funzione anche del piano terra e terzo. Sempre che non si superino i 500 mq...

Per il piano terra non c'è niente di particolare; non c'è attività lavorativa, però ci deve essere adeguata informazione a cura dell'amministratore.

Per il piano terzo - centro estetico - la legislazione varia da regione e regione. Quello che è sicuro è che devi tener presente l'affollamento per l'esodo, e, se seguirai le prove di evacuazione, cerca di farne 1 all'anno almeno coordinata tra le due attività (così ti pigli pure loro come clienti!). Il centro risponde solo al D.M. 10/03/1998 come legislazione antincendio.

Potrai far riferimento (ma ripeto, niente prevenzione incendi) ai seguenti:

Legge Regionale Lombardia 233 del 15/09/1989
Disciplina dell’attività di estetista.

Legge 161 del 14/02/1963
(come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142)
Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini
(per la professione di estetista vedi Legge 4 gennaio 1990 n. 1)

weareblind
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freddy
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Iscritto il: 14 ott 2004 19:28

ringrazio vivamente lupomik (ma  sei te quello in foto?  :smt040) ed il mitico weare che mi ha riempito di legislazione a me non nota (circolari, leggi regionali etc.)

 "Intelligenti pauca "
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