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TU - manca un pezzo sui luoghi di lavoro!

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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ugo
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Articolo 63
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.  
...
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell’allegato IV.
Non esiste il punto 7 nell'allegato IV!!!
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alessiotst
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Iscritto il: 08 apr 2008 10:09

come non c'è il punto 7?


7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

7.1. Abitazioni e dormitori:
7.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
 7.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
 7.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
7.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
7.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

7.2. Dormitori temporanei:
7.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6.  del presente decreto.
7.2.2. L’organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

7.3. Acqua:
7.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

7.4. Acquai e latrine:
7.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di latrina.
7.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
7.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
7.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

7.5. Stalle e concimaie:
7.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.
7.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
7.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.
7.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
7.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
7.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

7.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
7.6.1. Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui al punto 6.4.; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui al punto predetto.
7.6.2. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
7.6.3. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..
7.6.4. Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II.
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Nofer
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7.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
HUH, la transumanza! D'Annunzio!
.... :smt022 che bei tempi... magari si mangiava di meno, ma almeno non ti avvelenavi lentamente con quello che mangiavi...
Campavi di meno, sicuro, ma ora sarebbe tutto curabile ciò per cui si moriva; adesso, ci siamo trovati modi di morire che non siamo in grado di curare.
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ugo
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acc
il testo che ho l'ho scaricato penso proprio da qui
meglio!

Abbiamo fatto dei controlli ed e' stato verificato che anche un sito istituzionale di importanza nazionale riporta lo stesso identico nostro allegato. In conseguenza del rilievo fatto (che dovrebbe pero' essere suffragato - e qua lo chiedo gentilmente a alessiotst - da una fonte (non associazione) ufficiale) abbiamo comunque provveduto a sistemare l'allegato IV.
Un sentito grazie a ugo per aver evidenziato la cosa e ad alessiotst per avervi posto pronto rimedio.
Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

un sentito grazie al mod che è sempre "sul pezzo" :)
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Mod
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Purtroppo il punto 7 dell'allegato IV non e' stato, alla fine, riportato in Gazzetta Ufficiale.
Tale punto e' richiamato, come era stato fatto osservare, alla fine dell'articolo 63.
A riprova della massima prudenza con cui in questi giorni vi avevamo detto di prendere in considerazione alcuni Testi Unici che sono circolati in rete (in taluni casi dando anche per pubblicato il Testo Unico in anticipo di ore sull'uscita effettiva in Gazzetta Ufficiale avvenuta solo alle ore 20.30 ca. di ieri!) sta il fatto che in taluni casi viene riportato per intero il punto 7 dell'allegato IV che, invece, nella versione definitiva non c'e'.
Per verificare l'incongruenza di quanto eventualmente scaricato fino ad ora, e cioe' fino alle ore 17.00 del 01.05.2008 (l'orario e' importante perche' da adesso in avanti potrebbero cambiare quanto messo a disposizione online), nei vostri PC basta che controlliate se avete nelle vostre versioni l'allegato IV, punto 7 e confrontiate il vostro testo con quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale a pag. 124.
Cordiali saluti
 
Mod :smt039
Ultima modifica di Mod il 03 mag 2008 21:43, modificato 4 volte in totale.
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ugo
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grazie mod

ricordo la seconda parte dell'allegato VII della 626 che parlava di vdt che fu dimenticata...

i corsi e ricorsi...

speriamo ben
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ursamaior
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Ovvaimente anzichè "punto 7", bisogna leggere "punto 6", ma  non ci sono scompensi ormonali
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ugo
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dal testo pubblicato in GU online c'è

             
              Art. 63.
                Requisiti di salute e di sicurezza

 1.  I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
...
 6.  I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
ed effettivamente il punto 7 "old version" è identico (tranne una ulteriore prescrizione che riporto)
7.6.4. Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II.
ora sparita (cappelli antipioggia o ombrelli = dpi?)

grazie Ursa!
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Grazie anche da parte mia a ursamaior che sta esaminando in modo molto approfondito il testo unico.
Ho guardato al volo anch'io la GURI online e l'ex punto 7 (richiamato erroneamente dell'art. 63) e' diventato il punto 6 in quanto e' stato tolto dell'allegato IV definitivo della GURI il punto 5:
'Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio'.
Quindi quello che era il punto 6 delle versioni circolate fino a qualche ora dalla pubblicazione ufficiale e' diventato, nella versione definitiva, il punto 5 ed il punto 7 e' diventato il punto 6.
Alla conferma di quanto detto cerchero' di sistemare, appena ho un minuto, tutto questo thread.
Grazie a tutti per le vostre preziose info.

Mod :smt039
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