Perchè quando devi comparare la definizione di lavoratore autonomo, di appaltatore, di contratto d'opera, di contratto d'appalto e di prestazione intellettuale non puoi fare riferimento solo alla norma penale ma anche al rapporto che intercorre tra le parti che come noto sono governate dal C. C..
Dal punto di vista penale, e su questo siamo d'accordo, sono i comportamenti concludenti che acquistano rilevanza.
Ricordo che l'appalto di Nofer è un appalto di servizi e non d'opera.
Se fossimo in un appalto pubblico, e si dovesse aggiudicare il lavoro, la norma di riferimento per l'aggiudicazione dell'appalto di Nofer sarebbe il D. Lgs. n° 157/1995.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
ancora sui POS (ma questa è nuova, giuro!)
E' arrivata la risposta dell'Esperto del Ministero sull'argomento.
Buona lettura.
Domanda
Si chiede cortesemente un parere in merito al seguente quesito:
Un'impresa edile si aggiudica l'appalto per la bonifica di impianti industriali coibentati con amianto. Incarica una Società di Servizi (composta dalla Titolare e da un dipendente entrambi biologi) che eroga prestazioni professionali inerenti
il monitoraggio in cantiere attraverso il prelievo di campioni d'aria con propria attrezzatura, prima, durante e dopo le fasi di lavoro relative allo scoibentamento degli impianti.
Tali campioni saranno analiticamente analizzati nel laboratorio di proprietà della Società di Servizi.
Si chiede: La Società di Servizi incaricata dall' Impresa aggiudicataria dell'appalto dev'essere considerata "impresa esecutrice" con l'obbligo della redazione del suo POS ?
E ancora: La Società di Servizi dev'essere considerata quale Società che concorre alla realizzazione dell'opera ?
Ringrazio inviando cordiali saluti.
Risposta
In riferimento al quesito dell'utente, è necessario innanzi tutto precisare che per <<cantiere temporaneo o mobile>>, come ribadito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 494/1996, s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato I.
Quest'allegato, pertanto, individua la tipologia dei lavori per i quali deve essere applicata la citata disciplina prevenzionale. L'elenco delle lavorazioni, in esso contenute, è tassativo e non esemplificativo, visto che trattasi di norma accompagnata da sanzione penale. Pertanto, l'attività di <<prelievo dei campioni d'aria>>, svolta da una società di servizi, ancorché
svolta in un cantiere edile o d'ingegneria civile, non rientra tra le lavorazioni contenute nell'allegato I. Ne consegue che l'impresa di servizi non può essere considerata <<impresa esecutrice>> in quanto non concorre all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto non effettuando alcuna delle lavorazioni
indicate dall'allegato I al D. Lgs. n° 494/1996.
In merito, poi, alla redazione del POS (piano operativo di sicurezza), imposto dall'art. 9, comma 1 lettera c-bis, a tutte le imprese esecutrici di lavori edili o di ingegneria civile, l'impresa di servizi non è tenuta a redigere questo documento, i cui contenuti sono rigidamente normati dall'art. 6 del D. P. R.- n° 222/2003 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, in quanto obbligo riservato alle sole imprese esecutrici di lavori edili o di ingegneria civile.
L'impresa di servizi è soggetta in primis, ed in riferimento a quanto presentato dall'utente, agli obblighi previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n° 626/1994 in materia di tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti e non all'art. 9, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. n° 494/1996. Inoltre, l'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994, impone al datore di lavoro committente (nel caso
specifico, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice citata nella domanda dall'utente) di fornire, tra l'altro, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente-cantiere in cui l'impresa di servizi sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Ricevute queste informazioni, l'impresa di servizi potrà preventivamente pianificare in sicurezza, le attività dei propri dipendenti adottando, in funzione dell'ambiente-cantiere in cui si opererà, le più idonee misure atte a tutelare la loro incolumità psico-fisica. Resta inteso, però, che quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994 (cooperazione e coordinamento), è di essenziale importanza vista la più che certa possibilità del concretizzarsi di rischi interferenziali derivanti sia dall'attività dell'impresa appaltatrice che dall'attività di eventuali altre imprese
subappaltatrici di lavori edili o di ingegneria civile. Il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, necessario per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali, dovrà essere parte integrante delle attività più generali di coordinamento del cantiere, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n° 494/1996 (ovviamente, se il cantiere rientra nel campo d'applicazione del citato decreto - vedi casi previsti dall'art. 3, comma 3). In conclusione, nel cantiere edile o d'ingegneria civile (in cui si eseguono lavori per la bonifica d'impianti industriali coibentati con amianto), pur se rientrante nel campo d'applicazione del D. Lgs. n° 494/1996,
possono accedervi anche imprese che, per la natura del servizio erogato, non sono considerabili come <<imprese esecutrici>> e, quindi, non soggette all'obbligo di redazione del POS secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettera c-bis, nel pieno rispetto dei contenuti minimi previsti dall'art. 6 del D. P. R. n° 222/2003. Esse, però, restano comunque soggette alla normativa prevenzionale riguardante la sicurezza e la salute dei propri dipendenti ed in particolare al D. Lgs. n° 626/1994, senza che ciò abbassi il reale livello di tutela.
Buona lettura.
Domanda
Si chiede cortesemente un parere in merito al seguente quesito:
Un'impresa edile si aggiudica l'appalto per la bonifica di impianti industriali coibentati con amianto. Incarica una Società di Servizi (composta dalla Titolare e da un dipendente entrambi biologi) che eroga prestazioni professionali inerenti
il monitoraggio in cantiere attraverso il prelievo di campioni d'aria con propria attrezzatura, prima, durante e dopo le fasi di lavoro relative allo scoibentamento degli impianti.
Tali campioni saranno analiticamente analizzati nel laboratorio di proprietà della Società di Servizi.
Si chiede: La Società di Servizi incaricata dall' Impresa aggiudicataria dell'appalto dev'essere considerata "impresa esecutrice" con l'obbligo della redazione del suo POS ?
E ancora: La Società di Servizi dev'essere considerata quale Società che concorre alla realizzazione dell'opera ?
Ringrazio inviando cordiali saluti.
Risposta
In riferimento al quesito dell'utente, è necessario innanzi tutto precisare che per <<cantiere temporaneo o mobile>>, come ribadito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 494/1996, s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato I.
Quest'allegato, pertanto, individua la tipologia dei lavori per i quali deve essere applicata la citata disciplina prevenzionale. L'elenco delle lavorazioni, in esso contenute, è tassativo e non esemplificativo, visto che trattasi di norma accompagnata da sanzione penale. Pertanto, l'attività di <<prelievo dei campioni d'aria>>, svolta da una società di servizi, ancorché
svolta in un cantiere edile o d'ingegneria civile, non rientra tra le lavorazioni contenute nell'allegato I. Ne consegue che l'impresa di servizi non può essere considerata <<impresa esecutrice>> in quanto non concorre all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto non effettuando alcuna delle lavorazioni
indicate dall'allegato I al D. Lgs. n° 494/1996.
In merito, poi, alla redazione del POS (piano operativo di sicurezza), imposto dall'art. 9, comma 1 lettera c-bis, a tutte le imprese esecutrici di lavori edili o di ingegneria civile, l'impresa di servizi non è tenuta a redigere questo documento, i cui contenuti sono rigidamente normati dall'art. 6 del D. P. R.- n° 222/2003 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, in quanto obbligo riservato alle sole imprese esecutrici di lavori edili o di ingegneria civile.
L'impresa di servizi è soggetta in primis, ed in riferimento a quanto presentato dall'utente, agli obblighi previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n° 626/1994 in materia di tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti e non all'art. 9, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. n° 494/1996. Inoltre, l'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994, impone al datore di lavoro committente (nel caso
specifico, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice citata nella domanda dall'utente) di fornire, tra l'altro, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente-cantiere in cui l'impresa di servizi sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Ricevute queste informazioni, l'impresa di servizi potrà preventivamente pianificare in sicurezza, le attività dei propri dipendenti adottando, in funzione dell'ambiente-cantiere in cui si opererà, le più idonee misure atte a tutelare la loro incolumità psico-fisica. Resta inteso, però, che quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994 (cooperazione e coordinamento), è di essenziale importanza vista la più che certa possibilità del concretizzarsi di rischi interferenziali derivanti sia dall'attività dell'impresa appaltatrice che dall'attività di eventuali altre imprese
subappaltatrici di lavori edili o di ingegneria civile. Il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, necessario per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali, dovrà essere parte integrante delle attività più generali di coordinamento del cantiere, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n° 494/1996 (ovviamente, se il cantiere rientra nel campo d'applicazione del citato decreto - vedi casi previsti dall'art. 3, comma 3). In conclusione, nel cantiere edile o d'ingegneria civile (in cui si eseguono lavori per la bonifica d'impianti industriali coibentati con amianto), pur se rientrante nel campo d'applicazione del D. Lgs. n° 494/1996,
possono accedervi anche imprese che, per la natura del servizio erogato, non sono considerabili come <<imprese esecutrici>> e, quindi, non soggette all'obbligo di redazione del POS secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettera c-bis, nel pieno rispetto dei contenuti minimi previsti dall'art. 6 del D. P. R. n° 222/2003. Esse, però, restano comunque soggette alla normativa prevenzionale riguardante la sicurezza e la salute dei propri dipendenti ed in particolare al D. Lgs. n° 626/1994, senza che ciò abbassi il reale livello di tutela.
come volevasi dimostrare...niente POS.
A questo punto spero che molti Ispettori ASL partecipino più spesso ai nostri dibattiti (visto che attendono una circolare su una loro sbagliata applicazione di legge e senza fondamenti, giudicando comunque in errore gli altri anche dopo molteplici dimostrazioni del contrario) con un confronto aperto e senza avere sempre la pretesa di saperne di più e di avere comunque ragione...penso che eravamo in tanti a pensarla come Catanga, ma non volevamo buttare troppa carne al fuoco, lasciando ogni commento a due massimi esperti del settore in Italia.
Ritengo doveroso un po' più di rispetto per i professionisti del settore, quelli bravi si intende.
E qui, per nostra fortuna, ne abbiamo tanti.
Da questo lungo dibattito forse ognuno di noi ha imparato qualcosa.
Luca
A questo punto spero che molti Ispettori ASL partecipino più spesso ai nostri dibattiti (visto che attendono una circolare su una loro sbagliata applicazione di legge e senza fondamenti, giudicando comunque in errore gli altri anche dopo molteplici dimostrazioni del contrario) con un confronto aperto e senza avere sempre la pretesa di saperne di più e di avere comunque ragione...penso che eravamo in tanti a pensarla come Catanga, ma non volevamo buttare troppa carne al fuoco, lasciando ogni commento a due massimi esperti del settore in Italia.
Ritengo doveroso un po' più di rispetto per i professionisti del settore, quelli bravi si intende.
E qui, per nostra fortuna, ne abbiamo tanti.
Da questo lungo dibattito forse ognuno di noi ha imparato qualcosa.
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
Premesso che molti ispettori ASL e SIL si confrontano moltoio spesso e apertamente (chi mi conosce dipersona lo sa), possono anche scocciarsi di essere chiamati ignoranti o mariuoli come molto spesso accade in maniaera pregiudizievole.
Il mio primo contributo a questo topic era stato:
"Cara Nofer non sei soggetta all'applicazione del 494/95, quindi alla redazione del POS (quando ho tempo ti spiego comunque perché dovresti redigere la valutazione del rischio o POS) ma, in ogni caso, sei tenuta ad osservare le norme del 494/96 per i lavoratori autonomi. Nel caso la tua non fosse una prestazione professionale autonoma, ma agisci nell'ambito del cantiere di rimozione/decoibentazione con collaboratori dipendenti al posto tuo no farei nessuna letterina ma trasmetterei il mio POS. Saluti!"
Vi sembra che si discosti molto con quanto affermato dall'esperto ministeriale?
Noi ispettori che ci confrontiamo in assenza di POS o DVR notiziamo di reato per la mancata valutazione ex art. 4.2, sia una impresa o una società di servizi in un cantiere o uno stabilimento. Questo è quello che vado affermando! E' diverso da quello che affermano lino emilio e l'esperto del ministero?
Inoltre abbiamo predisposto un quesito in forma ufficiale al ministero il quale, se sarà così cortese da rispondere a stretto giro, come ha fatto l'amico di linoemilio, provvederò a pubblicarlo senza remore.
Da ultimo, come vedi caro catanga, anche l'esperto si limita alle norme speciali senza scomodare il codice civile facendo giri pindarici.
Non mi sembra proprio.
Mebahel
Il mio primo contributo a questo topic era stato:
"Cara Nofer non sei soggetta all'applicazione del 494/95, quindi alla redazione del POS (quando ho tempo ti spiego comunque perché dovresti redigere la valutazione del rischio o POS) ma, in ogni caso, sei tenuta ad osservare le norme del 494/96 per i lavoratori autonomi. Nel caso la tua non fosse una prestazione professionale autonoma, ma agisci nell'ambito del cantiere di rimozione/decoibentazione con collaboratori dipendenti al posto tuo no farei nessuna letterina ma trasmetterei il mio POS. Saluti!"
Vi sembra che si discosti molto con quanto affermato dall'esperto ministeriale?
Noi ispettori che ci confrontiamo in assenza di POS o DVR notiziamo di reato per la mancata valutazione ex art. 4.2, sia una impresa o una società di servizi in un cantiere o uno stabilimento. Questo è quello che vado affermando! E' diverso da quello che affermano lino emilio e l'esperto del ministero?
Inoltre abbiamo predisposto un quesito in forma ufficiale al ministero il quale, se sarà così cortese da rispondere a stretto giro, come ha fatto l'amico di linoemilio, provvederò a pubblicarlo senza remore.
Da ultimo, come vedi caro catanga, anche l'esperto si limita alle norme speciali senza scomodare il codice civile facendo giri pindarici.
Non mi sembra proprio.
Mebahel
forse è solo un problema di nomi, e la discussione è nata proprio li dal primo post che hai inviato:
nel tuo primo post parli di "DVR o POS"...ma non sono mica sinonimi, non trovi?
e nell'ultima riga dici "trasmetterei comunque il mio POS" ...se intendi il DVR ok, se intendi invece proprio il POS no perchè se il POS non lo devo fare non devo neanche inviarlo a nessuno..da li è partito tutto...credo che l'Esperto del Ministero abbia detto tutto bene e senza necessità di ulteriori commenti abbia messo tutti d'accordo..credo.
Io comunque spero tanto che per la crescita professionale di tutti, CSE, esperti del settore, Ispettori ASL, riuscirai a portarci a chiacchierare e confrontarci con tanti tuoi colleghi, che aspettiamo volentieri sul forum come auspichiamo da tanto tempo per migliorare tutti insieme la "cultura della sicurezza" in Italia ed aprire un varco nella difficile comunicazione tra professionisti ed organi di vigilanza.
Ce la si può fare?
Per ora ti saluto e mando un saluto anche all'altro amico dell'ASL Fabiop, che purtroppo non ha ancora partecipato al dibattito.
Luca
nel tuo primo post parli di "DVR o POS"...ma non sono mica sinonimi, non trovi?
e nell'ultima riga dici "trasmetterei comunque il mio POS" ...se intendi il DVR ok, se intendi invece proprio il POS no perchè se il POS non lo devo fare non devo neanche inviarlo a nessuno..da li è partito tutto...credo che l'Esperto del Ministero abbia detto tutto bene e senza necessità di ulteriori commenti abbia messo tutti d'accordo..credo.
Io comunque spero tanto che per la crescita professionale di tutti, CSE, esperti del settore, Ispettori ASL, riuscirai a portarci a chiacchierare e confrontarci con tanti tuoi colleghi, che aspettiamo volentieri sul forum come auspichiamo da tanto tempo per migliorare tutti insieme la "cultura della sicurezza" in Italia ed aprire un varco nella difficile comunicazione tra professionisti ed organi di vigilanza.
Ce la si può fare?
Per ora ti saluto e mando un saluto anche all'altro amico dell'ASL Fabiop, che purtroppo non ha ancora partecipato al dibattito.
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
Il codice civile l'ho scomodato per spiegare la differenza tra lavoratore autonomo, contratto d'opera, contratto d'appalto, ecc., e questi non li puoi dimenticare quando un appalto è regolato da un accordo tra le parti sancito dal c.c..
Quindi, non m pare proprio di fare un volo pindarico.
Mi pare che la risposta del ministero e la comunicazione di Delma chiudano finalmente la diatriba.
Aspetto di veder pubblicata la risposta al quesito da Te proposto.
Buon lavoro
Quindi, non m pare proprio di fare un volo pindarico.
Mi pare che la risposta del ministero e la comunicazione di Delma chiudano finalmente la diatriba.
Aspetto di veder pubblicata la risposta al quesito da Te proposto.
Buon lavoro
Caro Ospite, il Tuo intervento è motivo di due riflessioni
1 - delle precise e dettagliate spiegazioni, non sono mai dei voli pindarici.
2 - però, questo Lino Emilio, che Amici che ha
Saluti
(sono sempre io anche se non mi sono loggato)
1 - delle precise e dettagliate spiegazioni, non sono mai dei voli pindarici.
2 - però, questo Lino Emilio, che Amici che ha
Saluti
(sono sempre io anche se non mi sono loggato)
Ragazzi... non fatemi persona importante. Non lo sono affatto.
Ho molti amici, questo sì, anche fra coloro che hanno diversi modi di pensare sul lavoro... in politica... nella vita di tutti i giorni.
Ma la cosa bella è che al di là delle discussioni (molte volte anche accese e passionali) percepisco sempre il rispetto che gli altri hanno nei miei confronti come naturale conseguenza del mio irrinunciabile rispetto verso gli altri.
Caro Mebahel,se passo dalle tue parti, vengo a trovarti nella tua ASL sperando sia rimasto quel buon bicchiere di vino nostrano che andremo a gustarci nei giardini della Reggia.
Ciao e buon lavoro.
Ho molti amici, questo sì, anche fra coloro che hanno diversi modi di pensare sul lavoro... in politica... nella vita di tutti i giorni.
Ma la cosa bella è che al di là delle discussioni (molte volte anche accese e passionali) percepisco sempre il rispetto che gli altri hanno nei miei confronti come naturale conseguenza del mio irrinunciabile rispetto verso gli altri.
Caro Mebahel,se passo dalle tue parti, vengo a trovarti nella tua ASL sperando sia rimasto quel buon bicchiere di vino nostrano che andremo a gustarci nei giardini della Reggia.
Ciao e buon lavoro.
Da tutta questa discussione ho appreso qualcosa, veramente costruttiva questa discussione...anche se in alcuni frangenti il confronto è stato duro!!!
Grazie ancora a tutti coloro che si sono prodigati alla ricerca della "verità".
Proprio bello e utile stò Forum......ma che fatica vero sig. Mod !!!!!!!
Un saluto a tutti: l'esito della discussione non ha determinato chi sono i vincitori e quali i vinti (vedi diverse e contrastanti opinioni) ma semplicemente ha dimostrato che nel Forum ci bazzicano fior fior di professionisti!
Grazie ancora a tutti coloro che si sono prodigati alla ricerca della "verità".
Proprio bello e utile stò Forum......ma che fatica vero sig. Mod !!!!!!!
Un saluto a tutti: l'esito della discussione non ha determinato chi sono i vincitori e quali i vinti (vedi diverse e contrastanti opinioni) ma semplicemente ha dimostrato che nel Forum ci bazzicano fior fior di professionisti!
E' proprio una fatica indicibile la sola lettura di tutti i posts, per non parlare degli spostamenti e aggiustamenti vari (molte volte intervengo nell'ombra anche per correggere qualche errore di ortografia), delle risposte ai messaggi privati e alle mail, dei tagli e dei copia e incolla ... insomma vorrei dire che e' un gran bel daffare (che sta ultimamente crescendo a dismisura tra l'altro ... questo comunque dà ragione dell'ottimo lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo tutti quanti assieme).
Per fortuna i 'casi critici' sono rarissimi all'interno della nostra community e giornate come quella di mercoledì sono episodiche grazie alla correttezza che TUTTI (tranne, appunto, rarissime eccezioni che poi, normalmente, rientrano) hanno sempre avuto nell'approcciare il nostro Forum.
Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutti (compresi i 'lurkers' che sono i piu') sentitamente i collaboratori del Forum per il tempo che metteno a disposizione per far crescere al meglio la community.
Cordiali saluti
Mod :smt039
Per fortuna i 'casi critici' sono rarissimi all'interno della nostra community e giornate come quella di mercoledì sono episodiche grazie alla correttezza che TUTTI (tranne, appunto, rarissime eccezioni che poi, normalmente, rientrano) hanno sempre avuto nell'approcciare il nostro Forum.
Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutti (compresi i 'lurkers' che sono i piu') sentitamente i collaboratori del Forum per il tempo che metteno a disposizione per far crescere al meglio la community.
Cordiali saluti
Mod :smt039