Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).
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Segnalo gentilmente ad andreafaggion che nel nostro Forum non si possono sollecitare risposte (vedasi in proposito la regola aurea n. 6 ultimo comma) e men che meno aprire una nuova discussione per sollecitare meglio la risposta rimasta inevasa (motivo per cui il suo nuovo thread e' stato tagliato).
Cordiali saluti.
un dubbio....
nella pubblica amministrazione, il datore di lavoro (originario) viene sempre individuato nel rappresentante legale ?
l'art. 2, punto b: "...nelle p.a..... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione........individuato dall'organo di vertice" e poi "...in caso di omessa individuazione... il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".
così dicendo, la delega di funzioni dell'art. 16, in teoria, potrebbe essere rimessa da questo dirigente ad altro dirigente individuato dallo stesso.
per la verità io sono sempre stato convinto che per datore di lavoro nella p.a. dovesse intendersi SEMPRE il legale rappresentante, e quindi l'organo di vertice che eventualemente individua un datore di lavoro, a cui trasferire la delega con tutte le funzione.
In realtà, a una stretta lettura del decreto, non sembrerebbe così.
O sono io che non ho capito una mazza ?