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TU - non avere il CPI è penale

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maurxx
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Iscritto il: 21 nov 2007 23:38
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Buongiorno Egregi,
in relazione al CPI mi sono trovato in una situazione in cui tutti gli incartamenti e le modifiche relative alla richiesta del certificato sono state evase, ma il comando provinciale del VV.FF. ancora non ha effettuato il sopralluogo, motivando con una raccomandata tale ritardo.  :smt022
Potrebbero esserci problemi per il datore di lavoro?  :smt021
Grazie.
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ursamaior
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no se ha fatto la denuncia di inizio attività
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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maurxx
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Iscritto il: 21 nov 2007 23:38
Località: Salerno

Grazie per la risposta!
Verificherò........
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

spetta spetta...
4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di
incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio
ad esclusione delle attività svolte
dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a
salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di
prevenzione incendi.
4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando
provinciale dei vigili del fuoco
, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
il titolo di questo post dovrebbe essere "non aver la DIA antincendio è penale" poi ottenere il CPI è un altro paio di maniche

grazie ursa! :-)
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
Ospite

salve a tutti volevo aiutare la discussione con le seguenti osservazioni.

prima dell'abolizione dell'art. 37 del DPR 547/55 era chiaramente reato penale, depenalizzato con l'applicazione del D Lgs 758/94, non aver richiesto il preventivo parere o il sopralluogo a lavori ultimati al competente comando provinciale VVF per le sole attività individuate nel DPR 689/59, (la DIA, inserita con il DPR 37/98, non è obbligatoria ai fini sanzionatori bastando la sola richiesta di sopralluogo).
la mancanza di CPI per le attività soggette ai controlli dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e riportate nel DM 16/02/1982 non è mai stato reato penale, neanche con l'entrata in vigore della L. 818/84 (stabilito da una sentenza della cassazione).
allo stesso modo non è sanzionabile penalmente a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 139/2006 la mancata richiesta o rinnovo del CPI fino all'emanazione del DPR di cui all'art. 16 del D Lgs 139/2006.

Ciò che invece resta sanzionabile penalmente è la mancata osservanza degli obblighi da parte del datore di lavoro già richiamati nella discussione.
1) art. 46 comma 2 "devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori", sanzionato penalmente dall'art. 55 comma 4 lett b;
2) artt. 64 comma 1 lettera a) e 63 comma 1 "i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV" sanzionato penalmente dall'art. 68 comma 1 lett. b;
per il principio di specialità di cui all'art. 298 ci si dovrebbe soffermare sul punto 2.
l'allegato IV ai punti 4.3.1 e 4.4 riporta in maniera generica quanto precedentemente stabilito dal DPR 547/55. considerato che per il DPR 547/55 era stato emanato l'elenco delle attività di cui al DPR 689/59 e che le attività elencate nel DM 16/02/1982 non sono sanzionalbili penalmente, ritengo che l'omessa richiesta di parere di conformità o di visita di sopralluogo costituisca reato penale di cui all'art. 68 comma 1 lett. b) solo per le attività elencate nel DPR 689/59 come era in precedenza e con le stesse osservazioni fatte sopra.
tutto cambierà quando sarà emanato il DPR di cui all'art. 16 comma 1 del D Lgs 139/2006. successivamente a tale data tutte le attività (anche quelle non lavorative) lì elencate saranno sanzionabili penalmente con la differenza che per quelle lavorative si applicherà il procedimento di cui al D Lgs. 758/94 e le sanzioni di cui all'art. 68 comma 1 lett. b.
bisogna a questo punto fare una osservazione sul significato di CPI e sui compiti istituzionali dei Vigili del fuoco:
1) (cfr. art. 16 D Lgs. 139/2006): "il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ..."
2) (cfr. art. 14 D Lgs 139/2006): "la prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo Nazionale....."
pertanto solo i Vigili del Fuoco potranno stabilire se in una attività lavorativa sono "state adottate idonee misure per prevenire gli incendi" e alla luce della definizione del CPI, una attività soggetta (cfr. DM 16/02/1982) non dotata dello stesso potrebbe essere sanzionata con l'art. 55 comma 4 lett. b.
concludendo ritengo che:
1) attività sprovvista di CPI non elencata nel DPR 689/59 ma elencata nel DM 16/02/1982: nessuna sanzione penale ai sensi dell'art. 68 comma 1 lett. b ma sanzione penale ai sensi dell'art. 55 comma 4 lett. b;
2) attività sprovvista di CPI elencata nel DPR 689/59: sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 68 comma 1 lett b solo se ha omesso di richiedere il preventivo parere e/o la visita di sopralluogo;
3) tutte le altre attività non soggette: sanzionate penalmente se i VVF verifichino l'inottemperanza a norme specifiche (DM interno per attività particolari es. scuole o locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 100 persone) che facciano emergere la sanzionabilità ai sensi dell'art. 55 comma 4 lett. b.

per quanto riguarda le competenze tutti gli UPG possono irrorare sanzioni con eccezione di quelli con competenza limitata (es. VVF, ASL), ad ogni modo nell'applicazione del procedimento 758/94 di estinzione del reato, solo i VVF possono indicare le prescrizioni per l'estinzione dei reati inerenti la prevenzione incendi. pertanto ufficiale ASL può sanzionare sulla prevenzione incendi ma poi tramite il PM deve richiedere ai VVF di indicare le prescrizioni per l'estinzione del reato.

spero di essere stato utile
saluti a tutti
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Concordo con l'analisi. Avessi avuto voglia di scrivere così tanto l'avrei detto io. Quindi grazie per lo sforzo di sunto che hai fatto

Mi unisco anch'io al grazie di ursamaior per l'intervento dell'Ospite al quale do il benvenuto nella community.
Ricordo, con l'occasione, all'Ospite che se in certi momenti non riesce a scrivere e' perche' il Forum e' chiuso per spamming (da registrato potrebbe, invece, intervenire sempre)
Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
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ospite

ursamaior ha scritto:Magari fosse così. La realtà è che, siccome l'antincendio è di competenza esclusiva dei VVF e questi non fanno controlli, l'applicazione degli articoli citati da Ugo resterà lettera morta.
In ogni caso tutto era già stato previsto ed inapplicato


Art. 20 del D.Lgs. 139/06
(Sanzioni penali e sospensione dell'attività)  
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Il testo unico ha lo scopo principale, direi per definizione,  di inglobare tutti i precedenti testi sparsi un pò dappertutto...
Vi ricordo che le disposizioni di cui all'art. 46 del TU valgono per tutti il luoghi di lavoro e quindi è possibile sanzionare gli aspetti dell'antincendio anche per le attività non soggette al CPI
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

grazie "Ospite" :-)
(aver un Ospite così è sempre cosa gradita!)
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