Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

TU - rls

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

Benvenuti nella nostra nuova community e buone discussioni a tutti!
Rispondi
Avatar utente
robertomancini
Messaggi: 1
Iscritto il: 26 mag 2008 12:45

un'azienda che ha un solo dipendente, deve avere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Attenzione alle regole auree n. 1 e 2
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Cordiali saluti

Mod
Avatar utente
MauroC
Messaggi: 145
Iscritto il: 08 mag 2008 12:16
Località: Italia

ahi ahi caro mancio, con gli interventi che ho visto in giro oltre che dall'inter con questa domanda rischi che ti cacciano anche da questo forum
Avatar utente
franny
Messaggi: 62
Iscritto il: 11 gen 2008 10:41
Località: Arezzo

deve avere o un rls o un rlst (territoriale) che forse è meglio in questo caso
Avatar utente
Mauro
Messaggi: 875
Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

A me parrebbe chiaro!

sig. Mod, non si puo' fare proprio nulla?

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Chi vede il periglio ne' cerca di salvarsi, ragion di lagnarsi del fato non ha (DEMOFONTE)
Avatar utente
franny
Messaggi: 62
Iscritto il: 11 gen 2008 10:41
Località: Arezzo

Mauro ha scritto:A me parrebbe chiaro!

sig. Mod, non si puo' fare proprio nulla?
Dai Mauro non ce la prendiamo  :smt021
almeno in questo modo ci sono delle domande a cui so rispondere anche io  :smt044
e non i sento inutile  :smt024
ciao
francesca
Avatar utente
Geppus
Messaggi: 1448
Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Abbiate pazienza se vado un po' controcorrente: in tutti gli articoli di legge, compreso quello citato, si parla di lavoratori al plurale. E' certamente lana caprina, perchè nel 99,9999% dei casi il DdL di un solo lavoratore non ha nessuna intenzione di fargli fare il corso da RLS e aspetterà che il RLST eserciti le sue funzioni, e questo (si spera) non le eserciterà mai perchè avrà ben altre cose da fare che andare in un'azienda di un solo dipendente.
Ma a rigore di logica (la mia, ovviamente) il rappresentante dei lavoratori, in assenza di lavoratori plurali, non esiste. E questa affermazione non la trovo in contrasto con l'art.47 comma 2.
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4942
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

No geppus, rivedi tranquillamente la tua posizione.
Anche con un solo lavoratore, questi può essere RLS di sè stesso
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Rispondi

Torna a “Ambito generale”